Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SU R M. DICASSAZIONE01939/02 REPUBBLICA ITALIANA IN ME DEL POSODO IT?. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9977/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 13045/99 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Cron. 4686 Dott. Corrado Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 13/11/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: i DI AL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende OBERDAN, giusta unitamente all'avvocato FORLENZA delega in atti;
- ricorrente
contro
IMPRESA AR & C. S.A. S.; intimata e sul 2° ricorso n° 13045/99 proposto da: $ IMPRESA AR & C. S.R.L., in persona del legale 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 4388 -1- in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO, che lo rappresenta e difende GIORGIANNI unitamente all'avvocato MAURI GIAN PIERO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DI AL LO;
intimato avverso la sentenza n. 265/98 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 28/11/98 R.G.N. 287/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 13/11/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato GIORGIANNI;
udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accogliemento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Casale Monferrato, per quanto rileva nella presente sede, ha, con sentenza del 28.11.98, in riforma della sentenza di primo grado, annullato il licenziamento intimato dalla s.a.s. impresa RA & C. al proprio dipendente sign. CO di Salvo disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro. Ha quindi limitato il risarcimento del danno conseguito al licenziamento a cinque mensilità rilevando che l'appellante non aveva provato di aver subito un danno superiore a tale entità; ha disposto la corresponsione dei contributi previdenziali per il periodo dal licenziamento alla effettiva reintegrazione. Il lavoratore, rassegnando le proprie conclusioni innanzi al Tribunale in merito alle conseguenze della reintegra, aveva chiesto la corresponsione delle retribuzioni dovutegli dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, oltre al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità. Il sign. Di Salvo chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
la s.a.s. SA RA resiste con controricorso ed, a sua volta, propone ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art.335 cpc, va disposta la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli art.18 1.300/70 e2697 cc.; vizio di motivazione. Esso si duole che il Tribunale abbia limitato il risarcimento del danno conseguito all'illegittimo licenziamento a cinque mensilità non avendo esso ricorrente provato una maggiore consistenza dello stesso. In tal modo il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 18 comma 4 1.300/70, come modificato dalla l.n. 108/90, per effetto del quale il giudice deve liquidare il danno subito dal lavoratore attribuendogli un numero di mensilità corrispondenti al periodo intercorso fra l'illegittimo licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, senza che il lavoratore debba provare alcunchè, essendo presunto il danno da lui subito in tale tempo e potendo detta presunzione esser vinta dal datore di lavoro provando che il danno è stato di altra entità. Con il secondo profilo di censura il ricorrente denuncia la contraddizione esistente fra l'attribuzione del credito contributivo per l'intero periodo non lavorato e la limitazione del risarcimento del danno a cinque mensilità. La ricorrente incidentale denuncia violazione della medesima norma e si duole che il Tribunale non abbia contenuto - coerentemente alla ritenuta sussistenza del danno ad 2 un periodo non superiore alle cinque mensilità- l'obbligo contributivo posto a suo carico ad eguale durata. Il primo profilo di censura del ricorso principale è fondato. L'art. 18 della l.n.300 del 1970, nel testo modificato dalla I. n. 108 del 1990 stabilisce che il risarcimento del danno spettante al lavoratore licenziato illegittimamente è liquidato dal giudice con indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione oltre il versamento dei contributi previdenziali e che in ogni caso il danno non può essere inferiore a cinque mensilità. Come è noto è diffusa opinione dottrinale che tale norma, oltre ad aver attribuito natura risarcitoria alla obbligazione conseguenziale alla ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro, abbia previsto una presunzione semplice per il lavoratore cui spetta l'indennità risarcitoria facendo coincidere il danno risarcibile con l'ammontare della retribuzione spettante ( e non percepita) dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione. Sicchè non alcuna prova il lavoratore deve dare di tale evento dannoso- normalmente connesso alla illegittima interruzione del rapporto di lavoro- spettando al datore di lavoro provare il cd. aliunde perceptum da parte del lavoratore. Conformemente si è espressa questa Corte (11341/00, 5262/99). Il Tribunale ha del tutto ignorato tale regola pretendendo che il lavoratore assolvesse l'onere di provare un ammontare del danno superiore a cinque mensilità. L'accoglimento del primo profilo di censura comporta l'assorbimento del secondo, relativo alla contraddittorietà fra il contenimento dell'obbligazione risarcitoria a cinque mensilità e l'attinenza dell'obbligo contributivo all'intero periodo di inattività lavorativa. Su tale (inesistente) contraddittorietà è anche fondato il ricorso incidentale per il quale, pertanto, va adottata la medesima decisione. La sentenza va quindi cassata in relazione al profilo di censura accolto e potendosi la causa decidere nel merito la SA RA va condannata a pagare a CO Di Salvo le retribuzioni dovutegli dal licenziamento sino alla effettiva reintegra, con gli accessori di legge. Per le spese dei giudizi di merito vanno confermate le statuizioni del giudice d'appello; La controricorrente, per il presente giudizio, va condannata a rivalere il ricorrente delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie AR JA;
La Corte riunisce i ricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
decidendo nel merito condanna la s.a.s. SA RA a pagare a CO Di Salvo le retribuzioni dovutegli dal licenziamento sino alla effettiva reintegra, con gli accessori di legge;
conferma per le be suciet, spese dei giudizi di merito le statuizioni del giudice d'appello e condanna, altresi, I al pagamento delle spese del giudizio di cassazione uf. 4-5000 (€ 23,24) D A , 0 S 1 3 S O . L 3 A T L 5 T , R O oltre lire 5.000.000 (euro 2582,28) per onorari. : A B A ' S I N L E D L P 3 S E A 7 I D T : Stille N I S Roma 14 novembre 2001 8 S G 7 O O N P E M A S I D E E Il Consigliere es. IL CANCELLIERE A E R G Ž Jeeplici D G _Depositato in Cancelleria O E Ponudo Saghelm E R T L T oggi,11 FEB. 2002 N S I E A S G L E E L R E IL CANCELLA D