CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17943 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR NE;
uditi (a) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele GI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
(b) l'Avv. IO Di VA, del Foro di Napoli, che, in difesa della parte civile “UR Insurance Company Ltd spa”, si è riportata alla memoria ed alla nota spese già depositate;
(c) l'Avv. Luigi Ciocio del Foro di Santa Mari Capua Vetere che, in difesa di EZ TO, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello Di Milano confermava la condanna di TO EZ per due condotte di truffa all'assicurazione unificate dal vincolo della continuazione (consumate il 20 febbraio 2018 ed il 30 giugno 2018) e per il reato previsto dall'art. 494 cod. pen. perché, al fine di consumare le truffe, induceva in errore il gestore di telefonia Telecom su chi fosse il reale intestatario dell'utenza Penale Sent. Sez. 2 Num. 17943 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 telefonica 081206638, condotta aggravato dall'essere diretta a consumare reato di truffa all'assicurazione consumato il 9 ottobre 2017. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di TO EZ che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. pen. L. 103 del 2017): si deduceva l’omessa dichiarazione di estinzione del reato previsto dall’art. 494 cod. pen. per decorso del termine di prescrizione;
si allegava che la Corte d'appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dubitando dell'interpretazione secondo cui la disciplina della sospensione del della prescrizione nel testo introdotto dalla legge 103 del 2017 deve essere applicata ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; dunque per verificare l’effettivo decorso della prescrizione nel caso in esame avrebbe dovuto attendersi la pronuncia della Corte costituzionale. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Invero nel caso di specie il termine di prescrizione del reato descritto al capo b) risulta decorso il 7 gennaio del 2026, dunque dopo la pronuncia della sentenza di appello, anche tenendo in considerazione “solo” i 273 giorni di sospensione ordinaria indicati dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 23 marzo 2026 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01), la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2027 al 31 dicembre 2019. Applicando alle condotte contestate nel caso in esame anche la sospensione prescritta dalla legge c.d. “Orlando” la prescrizione non risulta decorsa neanche ad oggi. 2.2.Violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati di truffa all'assicurazione: la documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello avrebbe imposto una diversa valutazione della versione fornita dall'imputato; segnatamente, si deduceva che il comodato d'uso poteva essere stipulato unicamente dal proprietario del veicolo. 2.2.1 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in modo peraltro aspecifico, insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle 3 prove indicate a sostegno della conferma della responsabilità. Nel caso in esame il ricorrente invocava genericamente la necessità di riconsiderare la capacità dimostrativa delle prove alla luce della documentazione prodotta. Contrariamente a quanto dedotto Corte d'appello ha rilevato che la documentazione allegata dalla difesa, invero analiticamente valutata, dimostrava una intestazione temporanea per comodato della durata di un giorno ed ha persuasivamente ritenuto che tale intestazione facesse parte del complesso meccanismo fraudolento ideato dal ricorrente;
ma quel che più rileva è che la Corte ha persuasivamente ritenuto che la versione difensiva era eccentricamente diretta a giustificare la proposta di assicurazioni a prezzi particolarmente bassi laddove la frode contestata era “radicale” in quanto funzionale ad ottenere il pagamento di un premio che veniva integralmente trattenuto dal ricorrente senza essere versato all'assicurazione. 2.3. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non avrebbero potuto essere denegate valorizzando unicamente un precedente giudiziario. 2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato: nel caso in esame, nel rispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, ha rilevato che l'imputato era stato condannato per condotte identiche consumate con medesime modalità: tale reiterazione consentiva di effettuare un giudizio relativo alla sistematicità e professionalità della azione criminosa che unicamente alla mancata emersione di elementi positivi giustificava il diniego delle attenuanti invocate. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “UR insurance company Ltd s.p.a.”, rappr. ex lege, che liquida – tenuto conto della richiesta - in complessivi euro 1.755/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4 ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile UR insurance company Ltd s.p.a., rappr. ex lege, che liquida in complessivi euro 1.755/00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE SE AN
udita la relazione svolta dal Consigliere DR NE;
uditi (a) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele GI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
(b) l'Avv. IO Di VA, del Foro di Napoli, che, in difesa della parte civile “UR Insurance Company Ltd spa”, si è riportata alla memoria ed alla nota spese già depositate;
(c) l'Avv. Luigi Ciocio del Foro di Santa Mari Capua Vetere che, in difesa di EZ TO, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello Di Milano confermava la condanna di TO EZ per due condotte di truffa all'assicurazione unificate dal vincolo della continuazione (consumate il 20 febbraio 2018 ed il 30 giugno 2018) e per il reato previsto dall'art. 494 cod. pen. perché, al fine di consumare le truffe, induceva in errore il gestore di telefonia Telecom su chi fosse il reale intestatario dell'utenza Penale Sent. Sez. 2 Num. 17943 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 telefonica 081206638, condotta aggravato dall'essere diretta a consumare reato di truffa all'assicurazione consumato il 9 ottobre 2017. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di TO EZ che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. pen. L. 103 del 2017): si deduceva l’omessa dichiarazione di estinzione del reato previsto dall’art. 494 cod. pen. per decorso del termine di prescrizione;
si allegava che la Corte d'appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dubitando dell'interpretazione secondo cui la disciplina della sospensione del della prescrizione nel testo introdotto dalla legge 103 del 2017 deve essere applicata ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; dunque per verificare l’effettivo decorso della prescrizione nel caso in esame avrebbe dovuto attendersi la pronuncia della Corte costituzionale. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Invero nel caso di specie il termine di prescrizione del reato descritto al capo b) risulta decorso il 7 gennaio del 2026, dunque dopo la pronuncia della sentenza di appello, anche tenendo in considerazione “solo” i 273 giorni di sospensione ordinaria indicati dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 23 marzo 2026 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01), la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2027 al 31 dicembre 2019. Applicando alle condotte contestate nel caso in esame anche la sospensione prescritta dalla legge c.d. “Orlando” la prescrizione non risulta decorsa neanche ad oggi. 2.2.Violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati di truffa all'assicurazione: la documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello avrebbe imposto una diversa valutazione della versione fornita dall'imputato; segnatamente, si deduceva che il comodato d'uso poteva essere stipulato unicamente dal proprietario del veicolo. 2.2.1 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in modo peraltro aspecifico, insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle 3 prove indicate a sostegno della conferma della responsabilità. Nel caso in esame il ricorrente invocava genericamente la necessità di riconsiderare la capacità dimostrativa delle prove alla luce della documentazione prodotta. Contrariamente a quanto dedotto Corte d'appello ha rilevato che la documentazione allegata dalla difesa, invero analiticamente valutata, dimostrava una intestazione temporanea per comodato della durata di un giorno ed ha persuasivamente ritenuto che tale intestazione facesse parte del complesso meccanismo fraudolento ideato dal ricorrente;
ma quel che più rileva è che la Corte ha persuasivamente ritenuto che la versione difensiva era eccentricamente diretta a giustificare la proposta di assicurazioni a prezzi particolarmente bassi laddove la frode contestata era “radicale” in quanto funzionale ad ottenere il pagamento di un premio che veniva integralmente trattenuto dal ricorrente senza essere versato all'assicurazione. 2.3. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non avrebbero potuto essere denegate valorizzando unicamente un precedente giudiziario. 2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato: nel caso in esame, nel rispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, ha rilevato che l'imputato era stato condannato per condotte identiche consumate con medesime modalità: tale reiterazione consentiva di effettuare un giudizio relativo alla sistematicità e professionalità della azione criminosa che unicamente alla mancata emersione di elementi positivi giustificava il diniego delle attenuanti invocate. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “UR insurance company Ltd s.p.a.”, rappr. ex lege, che liquida – tenuto conto della richiesta - in complessivi euro 1.755/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4 ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile UR insurance company Ltd s.p.a., rappr. ex lege, che liquida in complessivi euro 1.755/00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE SE AN