Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Non è configurabile un conflitto di competenza tra il tribunale del riesame che abbia dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice che aveva adottato la misura cautelare e il giudice dell'udienza preliminare al quale il procedimento principale sia stato inviato, all'esito delle indagini, dal pubblico ministero costituito presso il giudice ritenuto competente per territorio in forza della prima pronuncia. (La Corte ha chiarito che il procedimento principale non può essere mai pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari).
Commentario • 1
- 1. Art. 22 - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminarihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2010, n. 38163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38163 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - N. 2208
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 25193/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE SALERNO GIP - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE DEL RIESAME DI REGGIO CALABRIA;
avverso l'ordinanza n. 6695/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 09/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Palmi;
udito il difensore avv. Oliva M. per CH LI U\ che ha chiesto dichiararsi la competenza del trib. Bari;
l'avv. Blefari G. per \Chiacchio\ che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Roma o, in subordine di Tivoli. FATTO E DIRITTO
- 1 - Con ordinanza del 10.5.2008 il tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari inflitta a RR RT e RR DI per i delitti p. e. dagli artt. 416 c.p., comma 2 (capo A) e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (capo B), dichiarava la incompetenza territoriale del g.i.p presso il tribunale di Palmi e, per derivazione la propria, indicando nel tribunale di Salerno l'Ufficio competente a conoscere dei reati così come contestati e, di conseguenza, disponeva la trasmissione degli atti al P.M. di Salerno.
Successivamente il tribunale di Reggio Calabria reiterava, con ordinanze rispettivamente del 10 e 19.5.2008, lo stesso provvedimento con riferimento ad altri indagati per gli stessi reati contestati a RR RT e RR DI.
All'esito delle indagini preliminari, l'Ufficio del P.M. di Salerno richiedeva il rinvio a giudizio di ventidue imputati, con riferimento ad alcuni anche per ulteriori tipologie di reato f ed il g.u.p., in sede di udienza preliminare, con ordinanza in data 9.6.2010 sollevava conflitto di competenza a conoscere del procedimento, ritenendola, la competenza territoriale, doversi radicare presso il tribunale di Palmi.
- 2 - Le ragioni del contrasto tra i due Uffici giudiziari riguardano l'individuazione sia del luogo di inizio della consumazione del reato di associazione a delinquere, secondo il tribunale della libertà di Reggio Calabria dovendosi ritenerlo presuntivamente in Salerno per essersi in quel luogo concretizzati i primi segni della sua operatività, secondo il Gup di Salerno, invece, di impossibile decifrazione per difettare elementi certi sul momento genetico del vincolo associativo;
quelle ragioni, nella prospettiva dei due Uffici, divergono ancora per la diversa ricostruzione e qualificazione dei reati fine - il traffico illecito di rifiuti si sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 -: secondo il tribunale di Reggio Calabria, che ritiene del traffico illecito dei rifiuti la natura di reato permanente a condotta plurisussistente, occorre avere riguardo, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, a *Salerno* quindi, dove i containers colmi di rifiuti erano stati presentati alla Dogana, con la conseguente emissione delle relative bollette di esportazione sulla rotta *Salerno - Hong Kong*, con scalo intermedio al porto di *Gioia Tauro*; secondo, il g.u.p. della città campana, invece, il reato di traffico illecito di rifiuti dovrebbe configurarsi come reato abituale, con la conseguente individuazione del focus commissi delicti in *Gioia Tauro*, dove le varie frazioni della condotta per la loro reiterazione avevano determinato la punibilità della condotta unitariamente intesa e costitutiva, per l'appunto, di un reato abituale.
- 3 - Prima della udienza davanti a questa Corte, i coimputati, NI e CO @S, da un lato, RR RT e RR DI, dall'altro, CH LI U\ dall'altro ancora, depositavano rispettivamente i primi il 15.9.2010, i secondi il 29.9.2010, il terzo il 30.9.2010 nella cancelleria memorie con le quali si chiedeva di dichiarare la competenza, gli VO e CH LI U\, del tribunale di Bari, RR\ e RR\ del tribunale di Roma: per gli uni la competenza doveva radicarsi nel luogo, per l'appunto Bari, dove, erano costituite ed operavano le due società, la MA e la Dusse, facenti capo agli VO, indicati nel capo di imputazione quali promotori ed organizzatori, proprio attraverso lo schermo delle due società, della associazione a delinquere, nonché delle condotte organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
per gli altri, invece, i reati loro attribuiti a titolo di concorso avrebbero dovuto essere stralciati dal procedimento e gli atti relativi avrebbero dovuto essere trasmessi al tribunale di Roma, luogo in cui si era consumato il reato di traffico illecito di rifiuti facenti capo alla società Ecoterranova, di cui, secondo le contestazioni, erano gestori di fatto.
- 4 - Del conflitto deve in limine dichiararsi la inammissibilità. Per intanto il conflitto proposto dal gup di Salerno in sede di udienza preliminare, ha riferimento ad un procedimento penale contro 22 imputati (VO + 21), mentre i provvedimenti giurisdizionali contrapposti, ed emessi nella fase delle indagini preliminari dal tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame di provvedimenti restrittivi, hanno riferimento a soli cinque degli indagati, poi rinviati, insieme agli altri, a giudizio. Situazione allora disomogenea, sotto questo aspetto, rispetto a quella indicata dall'art. 28, comma 4, lett. b) alla cui stregua il conflitto è ammissibile allorché " due o più giudici or dinari ... ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona". Dagli atti non è dato conoscere se gli imputati, non considerati dai provvedimenti giurisdizionali del tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame di provvedimenti limitativi della libertà personale, per i fatti loro ascritti in sede di rinvio a giudizio erano stati in precedenza indagati dal P.M. reggino ed, in caso affermativo, se la loro posizione era stata trasmessa per competenza, ed in forza di un provvedimento giurisdizionale, dal tribunale di Reggio Calabria all'Ufficio del P.M. di Salerno. Invero nel caso di indagati fin dall'inizio dal P.M. di Salerno e quindi da questi rinviati a giudizio non è proprio possibile, ritenuta l'incompetenza territoriale del giudice della udienza preliminare, nella specie, di Salerno, sollevare da parte di questi un conflitto in realtà insussistente almeno fino alla eventuale pronuncia del giudice ritenuto, nella specie il gup di Palmi, competente. Ma la ragione di inammissibilità del conflitto appare più radicale nella misura in cui si rileva l'impossibilità di un conflitto tra il giudice che interviene, nel corso delle indagini preliminari in un procedimento incidentale de libertate con una declaratoria di incompetenza territoriale del P.M. che ha adottato la misura, ed il giudice della udienza preliminare al quale il procedimento è stato inviatogli esito delle indagini, dal P.M. ritenuto, in forza della prima pronuncia, competente per territorio.
In tal caso infatti viene a difettare il presupposto fondante il conflitto: la forzata stasi del procedimento per il rifiuto dei giudici potenzialmente competenti a condurlo. Invero, ai sensi dell'art. 22 c.p.p., comma 1 e 2, la decisione di incompetenza pronunciata dal giudice nel corso delle indagini preliminari e nel contesto di un provvedimento incidentale esplica la propria efficacia allo stato degli atti e con riferimento solo al provvedimento predetto. La preclusione derivante dalla declaratoria di incompetenza resta circoscritta al solo provvedimento, impedendo così che possa determinasi con riferimento al procedimento nella sua interezza una situazione d' impasse qualificata tecnicamente ai fini dell'apposita procedura di risoluzione. In generale deve affermarsi che il tribunale del riesame interviene come giudice del singolo atto processuale e non già anche quale giudice del procedimento. Il procedimento incidentale ha un proprio e specifico oggetto ed una propria autonomia rispetto al procedimento principale, con la conseguenza che quest' ultimo non può essere mai pregiudicato da pronunzie in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari in termini, Cass. Sez. 1^, 12.6/16.7 1997, Gori, Ced 208397). Tant'è che l'ordinanza relativa non ha carattere vincolante, da un lato, rispetto alla possibilità di diversa valutazione del g.i.p. circa la propria competenza a seguito di nuove richieste da parte del p.m. fondate su nuove circostanze di prova in precedenza non disponibili, dall'altro, rispetto al potere del p.m. di svolgere ulteriori indagini. Può dirsi in proposito che il fatto processuale non è identico nei due processi: nel primo, quello incardinato presso il tribunale di Reggio Calabria in funzione del riesame, si è discusso solo sulla competenza a decidere sullo status libertatis, nel secondo, incardinato presso il g.u.p. di Salerno, si è deciso sulla competenza a decidere sulla intera res iudicanda. Invero l'incompetenza dichiarata con le ordinanze de quibus costituisce sempre provvedimento emanato allo stato, produce sempre effetti interinali e provvisori correlati al provvedimento di cui si chiede il riesame, non pregiudica l'ulteriore svolgimento del procedimento, non crea conflitto fra un giudice a cognizione limitata ed un giudice a cognizione piena.
Ne consegue che le memorie dei coimputati NE NI e CO\, RR RT, RR DI e CH LI U\, dianzi indicate, che indicano la competenza di diversi tribunali a conoscere dei fatti di reato de quo, non possono essere valutate in questa sede, a fronte della inammissibilità del conflitto e della incompetenza, di conseguenza, di questa Corte a provvedere. Dalla declaratoria di insussistenza, allo stato, del conflitto, consegue la restituzione degli atti al gup di Salerno per la più congrua valutazione della competenza a decidere sull'intera res indicando, in base alla regola secondo cui, in caso di mancanza di elementi certi sul luogo di costituzione di una organizzazione criminale,, la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto e dispone la restituzione degli atti al g.u.p. presso il tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010