Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
Può darsi luogo all'integrazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1374 cod. civ.,solo quando le parti non abbiano disciplinato alcuni aspetti del rapporto, e non quando, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito che abbia fatto corretto uso dei criteri di interpretazione del contratto, le parti con le loro pattuizioni abbiano compiutamente ed univocamente previsto il contenuto delle obbligazioni loro derivanti dal contratto stesso e ne abbiano regolato gli effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8577 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE VE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la difende unitamente all'avvocato LUCIANO SAMPIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS AR, OS DI, OS IZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che li difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GABRIELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 497/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 06/08199;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato VITUCCI Paolo, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23 gennaio 1995, VE SI ved. CA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trieste, IA SI, UD SI e TI SI, eredi del defunto IL SI.
Assumeva la SI: a) che il di lei marito, BR CO, con due distinti contratti, registrati il 15 dicembre 1989, aveva venduto a IL SI alcuni immobili, in realtà già in precedenza trasferiti al medesimo, con negozio indiretto del 18 febbraio 1988 e rilascio di due procure irrevocabili;
b) che tal tipo di contrattazione, determinante il differimento dell'intestazione formale degli immobili in capo al SI, era stata da costui voluta per ragioni personali, con contestuale assunzione d'obbligo (mediante apposito e autonomo patto) di tenere indenne il CO da ogni conseguenza fiscale, derivante dal protrarsi della intestazione dei beni;
c) che il CO era deceduto il 25 marzo 1990, entro i sei mesi dalla registrazione dei contratti di compravendita, così che, essendosi considerati compresi gli immobili compravenduti nel relativo attivo ereditario, ai sensi dell'art. 9, D.P.R. n. 633 del 1972, essa SI, quale erede, era stata costretta a pagare l'imposta di successione anche su quei beni, per lire 140.000.000. Chiedeva, quindi, che le convenute fossero condannate a rimborsarle tale somma, oltre accessori, previa assunzione di prova per interrogatorio formale e testi sul documento incolpevolmente perduto, avente ad oggetto il citato patto di assunzione d'obbligo, prova appunto diretta a dimostrare che contestualmente al rilascio delle procure del 18.2.1988 il dott. IL SI aveva rilasciato al notaio Gargano impegnativa scritta circa il suo obbligo di rimborsare al sig. BR CO ogni imposta che sarebbe a lui derivata in conseguenza del permanere della intestazione a suo nome dei beni alienati.
IA SI, UD SI e TI SI si costituivano e resistevano alla domanda, eccependo segnatamente che il SI ed il CO avevano concluso il 18 febbraio 1988 un contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata.
Con sentenza del 28 giugno/17 settembre 1996, il Tribunale di Trieste rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
VE SI ved. CO interponeva gravame, cui resistevano le controparti.
Con sentenza del 5 maggio/6 agosto 1999, la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
In conformità dei rilievi svolti dal giudice di primo grado, rilevava la Corte che, quand'anche ammessa nei termini indicati nell'articolato di prova, la prospettata assunzione d'obbligo del SI non era idonea a fondare la domanda, posto che un tal tipo di obbligo era ipotizzato come previsto per ogni imposta che sarebbe derivata al CO (e non ad altri) dal permanere dell'intestazione a suo nome dei beni alienati al SI, laddove il riferimento alla persona del CO ed al permanere della intestazione non poteva che essere colto quale impegnativa del SI di rimborsare al CO tutte le imposte che questi (e non altri) avrebbe dovuto pagare quale soggetto passivo delle obbligazioni tributarie, gravanti su di lui perché ancora intestatario di quei beni.
Per la cassazione di tale sentenza, VE SI ved. CO ha proposto ricorso in forza di un unico motivo.
IA SI, UD SI e TI SI hanno resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1376, 1351, 1470, 1476, 1374 e 459 c.c., nonché omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia eluso la questione posta su chi incombesse l'onere del pagamento dell'imposta di successione con riguardo agli immobili, che, pur venduti dal di lei marito CO al dante causa iure successionis delle controparti, il SI, erano rimasti intestati a nome del CO fino al semestre anteriore alla sua morte, così concorrendo alla formazione del relativo ed imponibile attivo ereditario.
Sostiene, infatti, che la Corte di merito, senza affrontare tale questione, si sarebbe limitata ad affermare che il dedotto patto di assunzione d'obbligo dell'acquirente SI non aveva ad oggetto alcuna imposta di successione, così negando in radice il diritto di essa ricorrente al rimborso dell'imposta pagata sull'eredità del suo defunto marito, quanto ai beni venduti al SI ma rimasti intestati al marito per periodo successivo.
Il problema, precisa la ricorrente, era molto più articolato e la Corte di merito, peraltro errando nel ritenere che si versasse in ipotesi di contratto preliminare ad esecuzione anticipata (quando invece si era in presenza di un contratto definitivo), non l'aveva affrontato come avrebbe dovuto attraverso l'invocata regola di integrazione negoziale, di cui all'art. 1374 c.c., secondo cui il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Tale regola, ove applicata, sottolinea la ricorrente, avrebbe dovuto far ritenere che, pur in difetto di specifica previsione, i contraenti SI e CO vollero che a carico del primo fosse anche l'eventuale onere successorio, conseguente al protrarsi della intestazione al secondo degli immobili compravenduti. Il motivo è infondato.
La Corte di merito non è incorsa nella denunciata violazione o falsa applicazione di norme, ne' nei vizi di motivazione assunti. In effetti, per quanto riportato innanzi, in narrativa, la Corte di merito ha affrontato, non eluso, la questione de qua e ha dato compiuta e in sè coerente motivazione della soluzione adottata. In particolare, nell'ambito di una tipica attività interpretativa, la Corte di merito ha compiutamente e coerentemente argomentato il procedimento logico seguito, sottolineando che il rimborso dell'imposta di successione, preteso dalla ricorrente per la parte incidente sui beni precedentemente venduti dal di lei marito, il CO, ma rimasti a lui intestati successivamente, fino al semestre anteriore alla sua morte, non poteva essere riconosciuto perché il dedotto patto di assunzione di obbligo di rimborso di ogni imposta, che sarebbe al CO derivata per il permanere dell'intestazione a suo nome dei beni alienati, si riferiva, esclusivamente, sul piano letterale e logico, ad imposte gravanti sulla sua sola persona, e tale non era l'imposta di successione sulla di lui eredità, gravante sull'erede.
Siffatta compiutezza e coerenza di motivazione della sentenza impugnata è nient'affatto pregiudicata dalla mancata valutazione della invocata regola di integrazione del contratto, di cui all'art. 1374 c.c.. Ed invero, al di là della obiettiva difficoltà di comprendere la pertinenza di un richiamo di tale disposizione nel caso in oggetto, ove obiettivamente si poneva uno specifico problema di interpretazione e non già di integrazione, va osservato che, come questa Corte ha chiarito, la citata regola di integrazione contrattuale opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo lacunoso ed ambiguo e, quindi, va esclusa nell'ipotesi secondo insindacabile apprezzamento del giudice del merito, le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto e il contenuto delle loro prestazioni (v. Cass. n. 5862/94 e n. 1884/83). Il che risulta essere accaduto, nella specie, giusta la sopraindicata interpretazione del patto di assunzione d'obbligo, che la Corte di merito ha espresso in sentenza, con argomentazione priva dei vizi contestati. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 28 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002