Sentenza 23 maggio 2012
Massime • 2
Nel caso di misura cautelare emessa da giudice incompetente, il termine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente e non dal momento in cui viene emessa la nuova misura cautelare.
In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, cod. proc. pen. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale che prevede la non computabilità del "dies a quo" (art. 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma quarto, cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2012, n. 22035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22035 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 23/05/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 938
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 12056/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LI IU, nato a [...] il [...];
2. RC OM, nato a [...] il [...];
3. NU UA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 13/01/2012 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per gli indagati l'avv. Potito Flagella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava i provvedimenti del 04/11/2011 e del 18/11/2011 con i quali il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva rigettato altrettante richieste difensive di declaratoria della perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere alla quale sono sottoposti gli indagati LI IU, OM RC e UA NU.
Rilevava il Tribunale come:
- l'appello avverso al primo dei considerati provvedimenti del G.i.p. dovesse essere dichiarato inammissibile in quanto contenente un petitum differente da quello dell'originaria richiesta difensiva rigettata;
- l'appello avverso al secondo di quei provvedimenti dovesse essere rigettato perché formulato prospettando due motivi infondati:
perché il termine di durata della custodia di fase di un anno, decorrente dal 24/11/2010, data di esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli applicativa della misura custodiale nei confronti dei tre prevenuti, non era scaduto, essendo stata adottata, il 24/11/2011, il decreto che dispone il giudizio;
e perché la decorrenza di quel termine di fase di un anno non poteva essere retrodata al 08/11/2010, data di emissione della prima ordinanza, nei confronti degli stessi imputati, da parte del G.i.p. del Tribunale di Nola - il quale, come giudice della richiesta di convalida del fermo, aveva disposto nei riguardi dei prevenuti l'applicazione della misura coercitiva in via d'urgenza ex art. 27 c.p.p., nel contempo dichiarando la propria incompetenza per territorio - tenuto conto che ia seconda citata ordinanza del 24/11/2010, adottata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, era provvedimento del tutto autonomo da cui era iniziato a decorrere un nuovo termine di durata di fase.
2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso il LI, il RC e lo NU, con atto sottoscritto dai loro difensori avv. Paolo D'Ambrosio e Potito Flagella, i quali hanno dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 297 c.p.p., comma 1, e art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, in quanto il Tribunale aveva erroneamente omesso di considerare, ai fini del calcolo del termine di durata della custodia di fase di un anno, il dies a quo del 24/11/2010 in cui era stata eseguita l'ordinanza genetica detta misura emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli: termine che, perciò, era scaduto alle 24,00 dei 23/11/2011, con la conseguente "tardività" del decreto di rinvio a giudizio adottato solo il 24/11/2011.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 303 c.p.p., comma 2, in quanto il termine di durata della custodia di un anno si sarebbe dovuto far decorrere, comunque, dal 08/11/2010, data nella quale il G.i.p. del Tribunale di Nola aveva disposto l'applicazione della misura cautelare in via d'urgenza e, nel contempo, aveva dichiarata la propria incompetenza per territorio: e ciò poiché siffatta situazione rientrava nel campo di operatività della norma prevista dal suddetto art. 303 c.p.p., comma 2, secondo cui il termine di fase di durata della custodia decorre dalla data di adozione del provvedimento, dichiarativo dell'annullamento o di altra causa, che ha comportato il regresso del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero il rinvio dello stesso procedimento ad altro giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che i ricorsi vadano accolti.
2. Per ragioni di ordine logico va dapprima esaminato il secondo motivo dei ricorsi.
2.1. La questione portata all'odierna attenzione della Corte riguarda l'individuazione del dies a quo da cui partire nel calcolo del termine di durata di fase della custodia cautelare laddove, come nella fattispecie è accaduto, vi sia stata una prima ordinanza di applicazione della misura custodiale emessa da un giudice nel contempo dichiaratosi incompetente e, a seguito della trasmissione degli atti a quello competente, una seconda ordinanza applicativa della stessa misura adottata da tale secondo giudice. La materia è, come noto, regolata dall'art. 27 c.p.p. e art. 291 c.p.p., comma 2, secondo cui il giudice che, ricevuta una richiesta del P.M. di applicazione di una misura cautelare, dovesse riconoscere di essere incompetente per qualsiasi causa, può ugualmente disporre, in via eccezionale, l'applicazione della misura con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza, laddove rilevi l'esistenza dell'urgenza di soddisfare le esigenze di cui all'art. 274. Tale ordinanza ha una efficacia limitata nel tempo, producendo i suoi effetti solo per venti giorni dalla data della sua adozione, termine entro il quale il giudice competente può emettere un secondo provvedimento perdere continuità alla misura limitativa della libertà personale.
Ora, non vi è dubbio alcuno sul fatto che le due considerate ordinanze siano distinte ed autonome, tant'è che questa Corte ha più volte ribadito che entrambi i provvedimenti possono essere impugnati con una richiesta di riesame, anche se con effetti differenti, posto che il provvedimento di custodia cautelare adottato dal giudice che, contestualmente, si sia dichiarato incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall'ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, con la conseguenza che la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice incompetente non ha alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza cautelare non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva (così, più di recente, Sez. 6, n. 45909 del 26/09/2011, Piatone, Rv. 251180). Altro discorso è evidentemente quello inerente alle modalità di calcolo, in siffatte situazioni, del termine di durata di fase della custodia cautelare. Aspetto, questo, regolato dall'art. 303 c.p.p., comma 2, comunemente riferito alle ipotesi di regresso del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio precedente per effetto della declaratoria di annullamento con rinvio o per altra causa (c.d. regresso verticale), ma che di certo è applicabile anche nei casi di rinvio del procedimento ad altro giudice (c.d. spostamento orizzontale), nei quali ben può farsi rientrare l'ipotesi de qua, del rinvio del procedimento in conseguenza della dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha emesso il primo provvedimento "provvisorio" applicativo della misura cautelare custodiale.
2.2. Nella giurisprudenza di legittimità sono rinvenibili tre pronunce che si sono occupate di tale situazione.
Nella prima si era sostenuto che, in tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la trasmissione degli atti del procedimento ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, seppure operata dal pubblico ministero, comporta il nuovo decorso dei termini di fase della custodia cautelare (Sez. 1, n. 21412 del 03/04/2007, Kazafer, Rv. 236791). Dalla lettura della relativa motivazione si evince che il caso esaminato riguardava una dichiarazione di incompetenza pronunciata da un Giudice dell'udienza preliminare che aveva comportato la trasmissione degli atti al P.M. presso altro giudice: tuttavia, nella circostanza la Corte, benché fosse stata lamentata dal ricorrente l'intervenuta scadenza del termine di durata di fase di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, aveva concluso nel senso che il rinvio del procedimento ad altro giudice, con la conseguente decorrenza di un nuovo termine di durata della custodia cautelare a mente dell'art. 303 c.p.p., comma 27, dovesse essere riferito esclusivamente ai termini di fase raddoppiati ovvero ai termini complessivi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4. Tale scelta interpretativa non è affatto condivisibile, in quanto ha proposto una lettura della disposizione de qua che ne ha ingiustificatamente limitata la portata applicativa. E ciò perché il nuovo termine che, per effetto del regresso o del rinvio, ricomincia a decorrere è anche il termine di fase di durata della custodia cautelare, oltre che, ovviamente, i collegati termini complessivi e quelli massimi, come si desume dall'esplicito rinvio al comma 1 contenuto nell'art. 303 c.p.p., comma 2 ("decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato o grado de procedimento").
Del tutto erroneo sembra, perciò, il richiamo, contenuto nella pronuncia innanzi Indicata, al solo "meccanismo" del raddoppio del termine di fase, che, a norma del combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, e art. 304 c.p.p., comma 6, è destinato ad operare laddove intervengano provvedimenti di sospensione dei termini a mente del predetto art. 304 c.p.p., commi 1 e 2; ovvero ai soli termini massimi complessivi, previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, che attengono alla durata complessiva della custodia cautelare considerando tutte le fasi del procedimento (sommando, cioè, i termini di ciascuna fase) ed anche eventuali periodi di proroga della custodia a mente dell'art. 305 c.p.p.. Tale "equivoco" esegetico si è perpetuato nelle due ulteriori e più recenti pronunce che si sono interessate dell'argomento, con le quali si è affermato che il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima (Sez. 1, n. 5896 del 01/02/2012, Facchineri, Rv. 251866; Sez. 6, n. 27975 del 26/03/2009, Biyadat, Rv. 244414). Nella motivazione della seconda delle sentenze appena elencate, quella del 2009, è stato effettuato un mero rinvio al contenuto del precedente del 2007, senza alcuna aggiunta esplicativa. Nella successiva sentenza del 2012, invece, nel sottolineare la differente ratio alla base della disciplina dettata dall'art. 303 c.p.p., comma 2, rispetto a quella relativa all'istituto della c.d.
"contestazione a catena" di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, il ricorso è stato giudicato infondato sulla base di un poco convincente percorso argomentativo. Partendo dalla indiscutibile constatazione che "nell'ipotesi d'incompetenza territoriale, la nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice competente nel termine perentorio di venti giorni, fissato nell'art. 27 c.p.p., si sostituisce alla precedente, con la conseguenza che la detenzione dell'indagato trova il proprio titolo giustificativo e la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento dei giudice dichiaratosi competente e che i termini di custodia cautelare cominciano a decorrere dalla data di emissione di questo", operando un sorta di "salto logico" la Corte ha finito per asserire che "tate interpretazione è conforme al tenore letterale dell'art. 303 c.p.p., comma 2, laddove prevede (un) diverso dies a quo della decorrenza ex novo dei termini di fase, tra cui la sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare...".
Ed invero, l'art. 303 c.p.p., comma 2, stabilisce che, allorquando, per qualsiasi causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado diverso del giudizio, ovvero sia rinviato ad altro giudice, i termini di fase di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, ricominciano a decorrere, relativamente a ciascuno grado o stato del procedimento, "dalia data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio". In claris non fit interpretatio. La disposizione ha un tenore inequivoco, non consentendo di ritenere ne' che, in siffatte circostanze, i termini che "decorrono di nuovo" sono solo i termini di durata complessivi, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, oppure quelli di durata massimi, di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6; ne' di sostenere che i termini di durata di fase debbano calcolarsi a decorrere da una data posteriore a quella nella quale è stato emesso il provvedimento che ha disposto il regresso o il rinvio (come, ad esempio è stato fatto nel caso dell'odierno ricorso, nel quale la diversa data considerata è stata quella in cui era stata emessa, ex art. 27 c.p.p., l'ordinanza cautelare da parte del giudice competente, cui gli atti del procedimento erano stati inviati). L'opzione esegetica che fa riferimento sempre e comunque alla data di adozione del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio, oltre a risultare l'unica accreditata dalla lettera della norma in argomento, è quella più compatibile con il principio fondamentale che governa la materia delle misure cautelari secondo cui, in ogni situazione di ipotetica incertezza interpretativa, la soluzione applicativa da preferire deve essere sempre quella che comporta il minor sacrificio per il destinatario del provvedimento limitativo della libertà personale.
Nè può fondatamente affermarsi che, nell'ipotesi, come quella oggi in esame, delle due ordinanze cautelari, la prima del giudice incompetente a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 2, e la successiva emessa ex art. 27 c.p.p. dal giudice competente, cui il procedimento sia stato rinviato, il nuovo termine di durata di fase ricominci a decorrere dalla data di adozione del secondo di quei provvedimenti, cioè "dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare". È chiaro, infatti, come con quella formula, pure contenuta nell'art.303 c.p.p., comma 2, il legislatore abbia voluto far riferimento a situazioni del tutto diverse, nelle quali - a differenza di quanto verificatosi nell'ipotesi innanzi considerata, nella quale vi è una continuità negli effetti della custodia - l'indagato si sia trovato in stato di libertà in quanto originariamente non assoggettato ad alcuna misura custodiale, ovvero perché la prima misura sia rimasta ineseguita o perché egli sia stato rimesso in libertà per la perdita di efficacia di una precedente misura, poiché solo così si può propriamente parlare, con riferimento agli effetti della seconda ordinanza, di "sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare". Si pensi, ad esempio, al caso dell'indagato che, dopo l'emissione della prima ordinanza, sia rimasto latitante;
oppure a quello dell'indagato che, sottoposto all'applicazione di una misura custodiale per effetto di una ordinanza emessa da un giudice che, contestualmente o successivamente, si sia dichiarato incompetente, e poi rimesso in libertà in conseguenza di una decisione a lui favorevole del tribunale del riesame, si veda nuovamente assoggettato alla medesima misura in base ad una seconda ordinanza emessa da altro giudice competente: frangenti nei quali si può, appunto, parlare di "sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare", con inevitabile decorrenza del nuovo termine di durata dal giorno - successivo al momento del regresso o del rinvio - in cui la custodia è stata concretamente applicata per la prima volta o riapplicata all'indagato.
2.3. Dal principio di diritto appena enunciato consegue la fondatezza del secondo dei motivi dei ricorsi presentati nell'interesse del LI, del RC e dello NU.
I prevenuti, infatti, vennero sottoposti dapprima alla misura precautelare del fermo di indiziati di delitto in data 03/11/2010 e poi, all'esito della relativa udienza di convalida, alla misura della custodia cautelare in carcere con l'ordinanza emessa il 08/11/2010 dal G.i.p. del Tribunale di Nola, il quale, nella medesima circostanza, ebbe a dichiarare la propria incompetenza per territorio.
Gli atti vennero, dunque, trasmessi al P.M. presso il competente Tribunale di Napoli e, nel termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p., in accoglimento di una nuova richiesta di quel P.M., il
24/11/2010 il G.i.p. presso il Tribunale partenopeo emise nei confronti dei tre indagati il secondo provvedimento applicativo della medesima misura della custodia cautelare in carcere. Per effetto del rinvio del procedimento ad altro giudice, il termine di fase di durata della custodia cautelare, pari ad un anno in ragione dei titoli dei reati contestati (ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3), cominciò nuovamente a decorrere "dalla data del provvedimento che (aveva disposto) il rinvio", dunque dal 08/11/2010, con la conseguenza che esso era oramai scaduto allorquando venne adottato, il 24/11/2011, il decreto che disponeva il giudizio, che avrebbe dovuto comportare il passaggio del procedimento alla fase cautelare successiva.
3. Nel riconoscimento della fondatezza del motivo innanzi considerato dovrebbe restare assorbito l'esame dell'altro motivo. Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover sottolineare come - pur in presenza di un non risolto contrasto pluriennale nella giurisprudenza di questa Corte - sia senz'altro da preferire la soluzione interpretativa che, in tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 303 c.p.p., esclude l'applicazione della regola fissata tanto dall'art. 14 c.p., comma 2, (per cui "ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine"), quanto dall'art. 172 c.p.p., comma 4, (secondo cui "...nel termine non si computa (...) il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza..."), in virtù della quale il dies a quo non è compreso nel computo dei termini.
Ed infatti, a fronte di una scelta più formalista che tende a valorizzare quel criterio, che appare avere una portata operativa di carattere generale (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 2958/08 del 13/12/2007, Marando, Rv. 238634; Sez. 6, n. 2182/08 del 02/10/2007, Mouaddine, Rv. 238387; Sez. 5, n. 38635 del 09/07/2003, Et'Hemaj Atmir, Rv. 227298; Sez. 6, n. 2838 del 06/07/1995, Buonanova, Rv. 203082; Sez. 17 n. 2141 del 07/04/1995, Moccia, Rv. 201477), questa Corte reputa di dover privilegiare la soluzione contraria, per quale quel calcolo va effettuato computando anche il giorno iniziale nel quale l'interessato viene privato della libertà personale, con la conseguenza che il termine ad anni o a mesi deve ritenersi scaduto il giorno immediatamente precedente a quello corrispondente al giorno d'inizio (in questi termini, tra le molte, Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, Libertella, Rv. 246710; Sez. 5, n. 47979 del 21/10/2008, Giancola, Rv. 242943; Sez. 5, n. 30821 del 05/07/2002, Murini, Rv. 222078; Sez. 2, n. 49296 del 03/12/2004, Lanzino, Rv. 23056; n. 24693 del 04/05/2001, Ballerini, Rv. 219411;
Sez. 5, n. 637 del 01/02/2000, Hoxha, Rv. 215979; Sez. 5, n. 4561 del 07/07/1998; Chourga, Rv. 211831; Sez. 4, n. 1125 del 08/04/1998, Salih, Rv. 210619).
E ciò per tre ordini di ragioni.
In primo luogo vi è l'esito di una verifica logico-sistematica, perché, a differenza che per altri istituti, per il computo dei termini di durata delle misure cautelari personali custodiali il codice di rito prevede una apposita disciplina, stabilendo, all'art.297 c.p.p., comma 1, che "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo". Esiste, dunque, una specifica norma che regola la materia e che deroga al criterio di calcolo dei termini di cui al citato art. 172 dello stesso codice, il quale, peraltro, con l'inciso iniziale del comma 4, fa espressamente salve le ipotesi per le quali "la legge disponga altrimenti".
Vi è poi il risultato della esegesi letterale della norma operante nei casi di specie, atteso che l'art. 297 c.p.p., comma 1, esplicitamente fissa nel momento della "cattura", cioè in quello in cui l'indagato viene privato della libertà persona per effetto della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o di quella parificata degli arresti domiciliari, il punto iniziale del calcolo del termine di durata della custodia.
In tale ottica, così come non deve trarre in inganno l'impiego del termine "cattura", poiché è lo stesso art. 285 c.p.p. che, nell'indicare il contenuto e le caratteristiche della misura della custodia cautelare in carcere, prevede che "il giudice ordina agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato", allo stesso modo non deve essere trascurato che la disposizione dell'art. 297 c.p.p., comma 1, ricalca sostanzialmente - come pure evidenziato nella Relazione governativa al nuovo codice - quella contenuta nell'art. 271 c.p.p., comma 1, 1930, che, pur facendo riferimento, agli stessi fini, al momento in "t'imputato è stato fermato o arrestato", veniva pacificamente intesa dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza nel senso che nel termine di durata della custodia cautelare dovesse essere computato anche il dies a quo.
D'altra parte, sarebbe illogico estendere oltre ogni limite la portata applicativa della regola di calcolo di cui all'art. 172 c.p.p., comma 4, atteso che tale disposizione è chiaramente fissata per regolare nel tempo il compimento di atti delle parti o l'adozione di provvedimenti del giudice, e non si attaglia alle modalità di calcolo dei termini di durata della custodia cautelare rispetto ai quali sarebbe ingiustificato non computare il giorno stesso in cui inizia ad avere esecuzione il provvedimento restrittivo della libertà personale dell'interessato, cioè il giorno in cui la custodia è oramai in atto.
Una diversa soluzione finirebbe per comportare un inammissibile sacrificio di un fondamentale diritto costituzionalmente garantito, in quanto, ad esempio, nel caso del termine di un anno, l'omesso computo del dies a quo finirebbe per determinare un ingiustificato prolungamento della custodia cautelare di un giorno. Il calcolo che tiene conto del "giorno di partenza" significa, quindi, che il termine di durata della custodia indicato a giorni, a mesi o ad anni va determinato secondo il calendario comune e scade alle ore 24,00 del giorno precedente a quello corrispondente al giorno in cui ha avuto inizio la custodia cautelare (eventualmente anche nella forma precautelare derivante dall'arresto in flagranza o dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto).
Nè va dimenticato che il computo del dies a quo nel calcolo dei termini di durata della custodia cautelare assicura anche un risultato più ragionevole sotto l'aspetto sistematico, atteso che il periodo sofferto in custodia cautelare è imputato, in caso di condanna finale, alle pene detentive temporanee, con riferimento alle quali l'art. 134 c.p. - per cui tali pene si applicano a giorni, a mesi e ad anni, senza tenere conto della frazione di giorno - viene comunemente letto nel senso del computo per intero anche del giorno iniziale in cui è avvenuta la privazione della libertà personale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 46149 del 04/11/2009, Di Giorgio, Rv. 245506).
4. Gli effetti della declaratoria di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata vanno estesi anche ai due provvedimenti del 04/11/2011 e del 18/11/2011 con i quali il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva rigettato le originarie richieste difensive di declaratoria della perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale sono sottoposti i tre ricorrenti:
misura che va dichiarata cessata, con ogni relativa conseguenza prevista dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quelle emesse dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 04/11/2011 ed il 18/11/2011, e ordina l'immediata liberazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012