Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la trasmissione degli atti del procedimento ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, seppure operata dal pubblico ministero, comporta il nuovo decorso dei termini di fase della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2007, n. 21412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21412 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/04/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1438
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001381/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER TO N. IL 30/08/1975;
avverso ORDINANZA del 19/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE T., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19 luglio 2006 il Tribunale di Torino, costituito ex art. 310 c.p.p., respingeva l'appello proposto da FE LA avverso l'ordinanza del gip del locale Tribunale, depositata in data 21 aprile 2006, che aveva respinto l'istanza di declaratoria di estinzione della misura in atto per decorso dei termini di fase ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n.
3. Il Tribunale osservava che, a seguito della sentenza di incompetenza territoriale emessa il 23 febbraio 2006 dal gup del Tribunale di Milano, con conseguente trasmissione degli atti alla DDA di Torino, si era verificata una delle condizioni alternativamente indicate dall'art. 303 c.p.p., comma 2, ossia il rinvio del processo ad "un altro giudice", con conseguente nuova decorrenza dei termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento e che, in ogni caso, non era decorso il termine massimo contemplato dall'art. 303 c.p.p., comma 4. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, FE, il quale lamenta carenza di motivazione, in quanto il Tribunale ha omesso di rispondere alle prospettazioni difensive in ordine alle possibili diverse interpretazioni della norma, sfociate in un contrasto giurisprudenziale, e si è limitato alla interpretazione letterale della disposizione di legge senza tenere conto delle argomentazioni prospettate dalla parte, concernenti, tra l'altro, un non corretto richiamo a precedenti di legittimità presente nell'ordinanza del gip, confermata dal Tribunale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione condivisa dal Collegio, hanno evidenziato che, nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, i termini di durata della custodia cautelare decorrono dalla data di decisione che dispone il regresso e, ai fini del calcolo della durata massima di fase, vanno computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase, rilevando, ai fini dell'osservanza di detto limite, tutti i periodi di sospensione di pertinenza della fase, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 304 c.p.p., comma 7, ed operando tali regole anche in caso di pluralità di annullamenti o di regressioni (Sez. Un. 19 gennaio 2000, Musitano, rv. 215214). Poiché l'art. 304 c.p.p., comma 6, si riferisce ai termini massimi di custodia cautelare che non possono essere superati nell'ambito della singola fase o ai fini del calcolo della durata complessiva della custodia cautelare, i termini di fase della custodia cautelare debbono essere calcolati per ciascuna fase alla quale si riferiscono, sommando tra loro i vari periodi di privazione della libertà personale sofferti nella stessa fase o nello stesso grado di giudizio.
Pertanto, nel caso di regressione del procedimento ai sensi dell'art.303 c.p.p., comma 2, il termine massimo di custodia cautelare -
tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 292 del 1998, secondo cui la regola dettata dall'art. 304 c.p.p., comma 6, opera anche in detta ipotesi - può ritenersi superato qualora la relativa durata abbia superato il doppio dei termini di fase (ivi comprese le eventuali sospensioni) oppure i termini complessivi previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, ferma restando l'esclusione dal computo dei periodi sofferti in custodia cautelare afferente ad altri gradi del giudizio (Cass. 18 ottobre 1999, ric. Muollo, rv. 214290).
2. Tanto premesso, occorre rilevare che l'art. 303 c.p.p., comma 2, disciplina, secondi quanto si evince dall'interpretazione letterale della norma, due distinte ipotesi, tra loro alternative, come segnalato dall'uso della congiunzione "ovvero", avente chiaro valore disgiuntivo:
a) la regressione del procedimento ad altra "fase" del procedimento - intesa in senso proprio (Cass. 23 marzo 2001, ric. Mancuso, rv. 21887) - in conseguenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o "per altra causa", dizione quest'ultima comprensiva non solo degli annullamenti o delle dichiarazioni di nullità delle sentenze o dei provvedimenti in genere che determinano il passaggio del processo ad un grado o a una fase successiva, ma di qualunque altra decisione in grado di determinare il regresso del processo a fase o grado di giudizi diversi (Cass. 14 gennaio 1993, ric. Mascolo;
Cass. 11 giugno 1992, ric. Mamone, rv. 191472);
b) il rinvio del processo ad altro giudice per qualsiasi causa. Rientra, indubbiamente, in questa seconda ipotesi anche lo spostamento di sede del procedimento, pur se realizzato per il tramite del pubblico ministero, vertendosi, comunque, in ipotesi di "rinvio ad altro giudice" idoneo, ex art. 303 c.p.p., comma 2, a comportare una nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare (Sez. 1^, 12 marzo 2004, n. 17931, ric. Balzano, rv. 228288; Sez. 6^, 21 ottobre 1998, n. 3167, ric. Pacini Battaglia, rv. 212689; Cass. 9 ottobre 1992, Durante, rv. 193992; Cass. 23 marzo 1993, Guerra, rv. 194187; cfr. in senso contrario, Sez. 6^, 8 gennaio 1996, n. 17, ric. De Fazio, rv. 204006, concernente, peraltro, una peculiare fattispecie).
Per tutte queste ragioni il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo proceduto alla corretta ricostruzione esegetica della norma e alla puntuale analisi delle argomentazioni addotte dalla difesa, compreso il riferimento agli specifici precedenti di legittimità in materia e alle fattispecie cui gli stessi si riferivano.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007