Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2011, n. 45909
CASS
Sentenza 26 settembre 2011

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Il provvedimento di custodia cautelare adottato dal G.i.p. che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall'ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, ossia entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod.proc.pen.. Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice incompetente non ha alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza cautelare non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2011, n. 45909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45909
    Data del deposito : 26 settembre 2011

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