Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, cod. proc. pen. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma quarto, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del "dies a quo".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 47979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47979 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1364
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 28981/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NI, N. IL 25/12/1958;
avverso l'ORDINANZA del 22/07/2008 TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vittorio Martusciello, che ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per il nuovo contrasto giurisprudenziale;
in subordine annullamento senza rinvio in punto di libertà del ricorrente;
Udito il difensore Avv. Meandri Marcello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 22 luglio 2008 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento assunto dal locale Tribunale nel giudizio di cognizione, ha rigettato l'istanza con la quale OL NI aveva chiesto che venisse dichiarata la perdita di efficacia, per decorrenza del termine di fase, della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto in quanto imputato del delitto di bancarotta fraudolenta.
La misura era stata applicata a far tempo dal 28 novembre 2007, mentre la richiesta di giudizio immediato era stata presentata dal pubblico ministero il 28 maggio 2008. Secondo il giudice del riesame il computo della durata della custodia domiciliare doveva essere effettuato alla stregua dei principi generali stabiliti dall'art. 14 c.p. e art. 172 c.p.p., comma 2, per cui non vi andava compreso il dies a quo;
conseguentemente il termine semestrale di fase non era ancora scaduto al momento della richiesta di giudizio immediato. Ha proposto ricorso per Cassazione il OL, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo;
con esso si fa portatore dell'assunto secondo il quale in materia di libertà personale vige il principio del computo del giorno iniziale in base alla disposizione contenuta nell'art. 297 c.p.p., comma 1, derogatoria rispetto a quanto disposto dall'art. 172 c.p.p.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che le doglianze - espresse incidentalmente nel ricorso e più estesamente nella discussione orale - riguardanti asserite violazioni del diritto alla difesa, per vizi del decreto che ha disposto il giudizio immediato e degli atti successivi, non possono essere trattate in questa sede: nella quale non sono infatti impugnati i provvedimenti del giudice in sede di cognizione, ma soltanto l'ordinanza in materia cautelare emessa dal Tribunale del riesame il 22 luglio 2008.
Nei circoscritti limiti della materia qui ritualmente devoluta, le censure mosse dal ricorrente sono condivisibili.
Sull'argomento investito dal ricorso si sono confrontati, nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, due indirizzi giurisprudenziali tra loro contrastanti: l'uno, espresso nelle sentenze n. 2838 del 6 luglio 1995 (ric. Buonanova e altri), n. 38635 del 9 luglio 2003 (ric. Et'Hemaj Atmir), n. 2182 del 2 ottobre 2007 (ric. Mouaddine) e n. 2958 del 13 dicembre 2007 (ric. Marando), secondo il quale le modalità di computo dei termini di custodia cautelare sono quelle fissate in via generale dall'art. 14 c.p. e art. 172 c.p.p., mentre l'art. 297 c.p.p., comma 1 riguarda i soli "effetti della custodia cautelare"; l'altra, avente le sue principali enunciazioni nelle sentenze n. 637 del 1 febbraio 2000 (ric. Hoxha), n. 24693 del 4 maggio 2001 (ric. Ballerini), n. 30821 del 5 luglio 2002 (ric. Murati) e n. 49296 del 3 dicembre 2004 (ric. Lanzino), secondo cui il precetto di garanzia posto dall'art. 297 c.p.p., comma 1, deroga alla disciplina generale in materia di computo dei termini.
Questa seconda linea interpretativa merita consenso. La disposizione dettata dal più volte citato art. 297 c.p.p., comma 1, con lo statuire che "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo", è chiaramente destinata a dettare le modalità di computo dei termini di durata delle misure (come, del resto, espressamente dichiarato nella rubrica), in funzione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 14 c.p. e art. 172 c.p.p.: il che, del resto, si spiega in base alla diversa natura del termine di cui si tratta, il quale non ha la funzione di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del processo, ma quella di porre un limite temporale alla privazione di libertà personale dell'imputato. In tale ottica non è possibile condividere l'assunto, posto a motivazione della tesi qui avversata, secondo cui la norma in questione opererebbe in un diverso ambito, in quanto volta a disciplinare soltanto "gli effetti della custodia cautelare":
dovendosi al riguardo considerare che l'effetto più cospicuo della misura in questione è, per l'appunto, la privazione di libertà della persona che vi viene sottoposta, la quale non deve superare il limite di durata imposto dalla legge.
La custodia domiciliare subita dal ricorrente durante le indagini preliminari, computata nei modi dianzi indicati, risulta dunque aver raggiunto il limite di sei mesi con la data del 27 maggio 2008; ne' rileva il fatto che il giorno successivo sia stato richiesto il giudizio immediato, poiché in quel momento la misura cautelare aveva già perso efficacia per l'avvenuta maturazione del termine di fase. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Roma, che ha rigettato l'istanza di scarcerazione in applicazione di un principio giuridico contrario a quello qui condiviso. Nel contempo va disposta l'immediata liberazione del OL, se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa, per decorrenza del termine di fase.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008