Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di custodia cautelare, la decorrenza dei termini non si computa ai sensi degli artt. 172 cod.proc.pen. (vale a dire, secondo il calendario comune e senza tener conto dell'ora o del giorno in cui essa è iniziata), ma dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. Invero, come stabilisce l'art 297 codice di rito, l'efficacia della custodia cautelare è in atto dal momento stesso della esecuzione della misura; da quel momento pertanto decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attività implicanti il passaggio di fase.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2000, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 1/02/2000
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Carlo Cognetti N.637
Dott. Giuseppe Sica REGISTRO GENERALE
Dott. Vittorio Ebner N.48508/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da HA AK nato a [...] il 3-07- 1975;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 27-10-1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la cessazione degli effetti della misura cautelare. Con ordinanza del 27-10-1999 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da HA AK, avverso l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo tribunale del 22-9-1999, con la quale era stata rigettata la richiesta di scarcerazione dell'indagato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Proponeva ricorso l'HA.
Riferiva il ricorrente, di essere stato tratto in arresto in data 18 settembre 1998 (alle ore 14.45), e che il 18 settembre 1999, nel corso dell'udienza preliminare, aveva chiesto la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ma il GIP con il decreto emesso nella stessa giornata (alle ore 17,30) aveva rigettato l'istanza e disposto il rinvio a giudizio. Lamentava quindi che sia che successivamente il Tribunale, avevano ritenuto di dover seguire la regola generale, stabilita dagli articoli 14 c.p. e 172 c.p.p., secondo cui il termine si computa secondo il calendario comune e salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece l'ultima ora o l'ultimo giorno. I giudici di merito avrebbero omesso di coordinare questa norma con quella contenuta nell'articolo 297 c.p.p. che sancisce: "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo". La censura è fondata.
Infatti, costituisce ormai giurisprudenza consolidata, l'interpretazione secondo la quale, la norma di cui all'articolo 297 c.p.p., in tema di misure cautelari, prevede espressa deroga alla regola generale sul computo dei termini, di cui all'articolo 172 c.p.p.. Infatti nel caso di cui all'articolo 297 c.p.p., i termini sono correlati al pregiudizio arrecato alla libertà dell'indagato, per cui, non è possibile ritenere che la custodia decorra dal giorno successivo alla sua applicazione, perché la sua efficacia è in atto dal momento dell'esecuzione della misura e da quel momento decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attività implicanti il passaggio di fase (Cass. Sez. 5^ 7-7-1998 n. 0 4561 ric. Chourga).
Qualsiasi altra interpretazione urterebbe con il principio del "favor libertatis", in base al quale deve ritenersi eccezionale ed affittivo lo stato di detenzione, e quindi da valutarsi per intero fin dal suo insorgere.
Il ricorso va pertanto accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve dichiararsi cessata l'efficacia della misura cautelare. Deve darsi incarico alla cancelleria per la comunicazione di cui all'articolo 626 C.P.P..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare:
manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'articolo 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 1 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000