Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultimo. (In motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle cosiddette "contestazioni a catena" riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 27975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27975 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/03/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 707
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2927/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD AB, nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia 7 gennaio 2009.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 7 gennaio 2009 il Tribunale del riesame di Brescia rigettava l'appello di BI AB avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia 15 dicembre 2008, che aveva rigettato la sua istanza di revoca per inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata.
Avverso l'ordinanza di riesame il IY ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2 laddove il provvedimento impugnato ha ritenuto che la trasmissione degli dal G.u.p. incompetente al G.i.p. competente tramite il P.M., al quale il primo ha inviato gli atti, integrerebbe un'ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice;
2. violazione dell'art. 297 c.p.p., perché - ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 303 c.p.p., comma 2 per l'autonomia dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente rispetto alla successiva, emessa dal giudice competente - veniva comunque a determinarsi una situazione analoga a quella della cd. contestazione a catena.
L'impugnazione è infondata.
La tesi difensiva dedotta col primo motivo di ricorso - dell'impossibilità di ritenere come un caso di rinvio del procedimento il semplice passaggio in parallelo dal giudice incompetente a quello competente e, in ogni caso, il passaggio interno dal giudice per l'udienza preliminare al giudice per le indagini preliminari - è smentita dalla giurisprudenza formatasi in questa materia, secondo la quale la trasmissione degli atti disposta a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio dal giudice per l'udienza preliminare al pubblico ministero presso il giudice ritenuto territorialmente competente da luogo a un'ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 2 con la conseguenza che i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo (v., da ult., Cass., Sez. 1, 3 aprile 2007 n. 21412, ric. Kazafer). Pertanto il primo motivo di ricorso appare manifestamente privo di fondamento. Quanto al secondo motivo si osserva che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, in ipotesi d'incompetenza territoriale, la nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice competente nel termine perentorio di venti giorni fissato nell'art. 27 c.p.p. si sostituisce alla precedente, con la conseguenza che la detenzione dell'indagato trova il proprio titolo giustificativo e la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento del giudice dichiaratosi competente e che i termini di custodia cautelare cominciano a decorrere dalla data di emissione di questo (Cass., Sez. 1, 12 marzo 2004 n. 17931, ric. Balzano C). Il fenomeno non è perciò assimilabile a quello della contestazione a catena disciplinato dall'art. 297 c.p.p., comma 3, che riguarda ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci. Nè l'interpretazione adottata può suscitare dubbi di costituzionalità, considerando che il principio posto a base dell'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 302 c.p.p., dichiarata con sentenza della Corte Cost. 22
luglio 2005 n. 299, riguarda non già la decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, bensì il computo ai fini dei termini massimi di fase dei periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Seguono altresì le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 norme att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009