Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., il computo deve essere eseguito secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 14, cod. pen. e 172, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù dei quali il "dies a quo" non è compreso nel computo dei termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2007, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/12/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 2274
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 34076/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RO nato il [...];
avverso l'ordinanza in data 31 luglio 2007 del Tribunale di Reggio Calabria sezione per il riesame;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e con scarcerazione del ricorrente, e il difensore del MA.
FATTO E DIRITTO
MA RO (difeso dagli avv.ti AR e JA) è stato condannato, con altri, dal g.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza 28 luglio 2005, alla pena di anni 18 di reclusione per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Il primo giudice ha fissato il termine di 90 giorni dalla pronuncia per il deposito della motivazione ex art. 544 c.p.p., comma 3:
peraltro il relativo deposito è avvenuto il 29 dicembre 2006. Appellata la sentenza, per lo svolgimento del giudizio nelle forme dell'art. 599 c.p.p., la Corte di appello di Reggio Calabria, ha fissato la prima udienza, il giorno 20 aprile 2007, rinviandola al successivo 18 maggio per difetto di notifica al co-difensore avv. JA.
Lo stesso giorno 20 aprile 2007 il Procuratore Generale depositava richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare e la Corte d'appello, fissava per la relativa trattazione l'udienza del 26 aprile, rinviata al successivo giorno 27 per il difetto di notifica al co-difensore avv. JA.
Il 27 aprile la Corte di appello decideva, accogliendo la richiesta di sospensione del Procuratore Generale e la stessa Corte, con successiva ordinanza 3 maggio 2007, rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, proposta dall'imputato.
MA RO, lamentando l'invalidità dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 304 c.p.p. e, in ogni caso, l'avvenuto superamento dei termini di fase, ha proposto appello ex art. 310 c.p.p. avanti al Tribunale per il riesame
contro
:
1. l'ordinanza 27 aprile 2007 della Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p.;
2. la successiva ordinanza della stessa Corte in data 3 maggio 2007 con la quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Il Tribunale per il riesame, con ordinanza 31 luglio 2007 oggi impugnata, ha rigettato detto appello, sostenendo, quanto alla prima questione, che l'avviso di fissazione dell'udienza al codifensore avv. JA per il 26 aprile e l'omesso avviso all'avv. AR per la medesima udienza imponevano alla Corte di disporre l'avviso della nuova successiva udienza (del 27 aprile), soltanto nei confronti dell'AR e non del JA il quale, volendo, era in condizione di presenziare all'udienza del 27 aprile e di svolgere pienamente il suo mandato defensionale.
Per l'avv. AR si rileva che l'avviso dell'udienza del 27 aprile fu regolare, tant'è che egli ha depositato una memoria eccependo il decorso dei termini massimi di custodia cautelare, pur dolendosi dei ristretti tempi di notifica.
Con un primo motivo di impugnazione avanti questa Corte la ricorrente difesa lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e b per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Cost. nonché in relazione all'art. 304 c.p.p., comma 2 e art. 310 c.p.p.. Nel ricorso (materialmente redatto e proposto dall'avv. JA co- difensore dell'avv. AR) nei primi due motivi si deduce il difetto di notifica con riferimento alle due udienze di decisione sulla richiesta di proroga della custodia cautelare, considerato:
a) che la comunicazione dell'udienza del 26 aprile 2007, fissata appunto per la decisione della richiesta (20 aprile 2007) del Procuratore Generale di sospensione dei termini di custodia cautelare, è stata notificata al solo avv. Loiacono in Roma alle ore 10,30 dello stesso giorno e non è stata invece notificata all'avv. AR;
b) che l'udienza del 26 aprile 2007, rinviata al successivo giorno 27, per consentire la notifica anche all'avv. AR, non è stata accompagnata da identico formale avviso del rinvio al co-difensore avv. JA, che, per tale omissione, è stato impedito ad esercitare il suo diritto di difesa;
c) che, comunque, il provvedimento di fissazione della nuova udienza del 27 aprile, è stato notificato al solo co-difensore avv. AR in Gallico, alle ore 13,47 del 26 aprile, quindi con un preavviso minimo che comporta la violazione dell'art. 111 Cost.. La questione proposta impone una breve premessa teorica considerato che le SS.UU. della Corte con Sentenza n. 40701 del 31 ottobre - 14 novembre 2001 (Presidente: Vessia A. Estensore: Ferrua G. Imputato:
Panella. P.M. Toscani U.) in tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, hanno stabilito:
a) che il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire;
b) che a tale fine compete al giudice la scelta delle forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare;
c) che l'omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, rilevabile o deducibile, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell'imputato "ora per allora".
A sua volta, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul tema della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nella parte in cui non si prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 127 c.p.p., dopo aver definito la prima forma d sospensione prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 1, come una realtà che consegue pressoché di diritto al verificarsi degli eventi da esso indicati e senza che venga richiesta alcuna iniziativa del p.m. (il relativo provvedimento viene così ad assumere i connotati dell'atto vincolato in presenza delle condizioni previste dalla legge), ha precisato che la seconda forma di sospensione, quella regolata invece dall'art. 304 c.p.p., comma 2 (che deriva da situazioni oggettive che devono essere verificate da parte del giudice - particolare complessità del dibattimento - così da atteggiare il detto provvedimento come ascrivibile a quelli a discrezionalità vincolata), presuppone invece due requisiti:
1. l'apposita richiesta del p.m.;
2. la tempestiva cognizione della parte, la quale deve essere posta in grado, entro un congruo termine rimesso alla prudente valutazione del giudice, di esaminare gli atti e allestire le difese (cfr. In termini Corte Costituzionale, SENT. num. 0 434 del 1995 Data udienza:
03/05/1995 Num. mass.: 0022764 Presidente: CAIANIELLO Relatore: FERRI SENT. 434/95, e Corte cost., 8 giugno 1994 n. 219/94 Pres. CASAVOLA, rel. CAIANIELLO, ud. 27 aprile 1994).
Orbene, rimanendo nell'ambito del 2^ requisito, il problema è se le essenziali esigenze di un effettivo, anche se necessariamente semplificato, contraddittorio, siano egualmente salvaguardate anche nel caso in cui, come nell'odierna vicenda, la difesa sia stata informata dell'udienza di trattazione della richiesta di proroga del Pubblico ministero, il giorno antecedente l'udienza stessa. La questione, nella fattispecie, si pone specificamente per l'avv. AR, in quanto l'avv. JA era in condizione, volendo, di essere presente (in quanto formalmente informato dell'udienza del 26, poi rinviata al giorno successivo).
Va infine evidenziato in fatto che l'avv. AR, pur non essendo comparso all'udienza del giorno 27 (di cui era stato informato il giorno 26), aveva fatto tempestivamente pervenire le proprie contrarie argomentazioni e conclusioni sulla richiesta di proroga del Pubblico ministero, svolgendo anche articolate deduzioni sul superamento dei termini di fase.
Ritiene la Corte che la congruità del termine assegnato al difensore vada valutata non in linea teorica in rapporto alla mera complessità del procedimento, ma vada invece specificamente commisurata al tenore della richiesta del Pubblico ministero ed al quantum di "problematicità-difficoltà" che è espressa nella domanda della stessa parte pubblica (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 3, 1746/1993, Misseri). Ed è proprio sulla base di tale precisa concreta correlazione con la richiesta del p.m. e non con l'articolazione più o meno complessa dell'azione penale esercitata che, nel caso concreto (pacifica la particolare complessità della vicenda D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 nella quale era coinvolto il MA: la motivazione della sentenza del giudizio abbreviato, deliberata il 28 luglio 2005, è stata depositata il 29 dicembre 2006), va considerato funzionalmente appropriato e ragionevole, e quindi "congruo" , il termine, di poco inferiore alle 24 ore, dato all'avv. AR, termine che va appunto apprezzato nell'ambito del rispetto delle essenziali esigenze di un effettivo anche se necessariamente semplificato contraddittorio. Considerazione conclusiva questa che va pure accoppiata al non indifferente rilievo che detto difensore, in concreto, ha instaurato un efficace contraddittorio con l'accusa, depositando gli atti defensionali che il contesto decisorio e gli interessi del cliente imponevano.
Non ignora la Corte, su tale tema, la decisione n. 34105/2001 della 1^ sez. (Pres. Losana, est. Riggio, in ric. Durantini) di annullamento di un'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Napoli:
si tratta però di in una ben diversa situazione di fatto, nel senso che, nella vicenda in allora esaminata dalla 1^ sezione, è stato giustamente ritenuto violato l'obbligo del contraddittorio, tenuto conto che vi era stata una semplice notifica al difensore della richiesta di proroga del Pubblico ministero, "senza indicazione del tempo e del modo in cui doveva attuarsi l'intervento della difesa". Situazione ben diversa da quella oggi giudicata nella quale invece è stata "fissata la data ed indicata l'udienza", dove naturalmente e pienamente realizzare il diritto di difesa, senza compromissioni di sorta.
La relativa eccezione di nullità va quindi rigettata. Se quindi l'udienza si è ritualmente e validamente svolta, si tratta ora di verificare se alla data della deliberazione di proroga, il 27 aprile 2007, i termini di fase erano o meno maturati e scaduti, secondo l'assunto del ricorrente.
La difesa del MA, con un terzo motivo di impugnazione, deduce infatti la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 297 c.p.p. (computo del termine di durata delle misure), in quanto alla data del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare (udienza 27.04.07), il termine, calcolato dal momento dell'arresto, sarebbe scaduto il 25 aprile 2007, essendo stata pronunciata la sentenza il 28 luglio 2005 e scaduto il termine di deposito della relativa motivazione il 90 giorno e cioè il 25 ottobre 2005.
Da ciò l'illegittimità del provvedimento de quo, disposto dopo la scadenza dei termini di fase.
I motivi e le argomentazioni che li sostengono sono infondati. Su tali rilievi critici il Tribunale ha, a contrario e correttamente, rilevato:
a) che il termine di 90 giorni, stabilito dal giudice (ex art. 544 c.p.p., comma 3) per il deposito della motivazione deve computarsi a giorni, secondo il calendario comune, senza computo del "dies a quo" (28 luglio sentenza - 26 ottobre dep. sentenza= 3+31+26=90), da ciò la decorrenza del termine di fase a partire del 27 ottobre 2005 (giorno successivo alla pronuncia della sentenza e non il 25 come preteso da ricorrenti) e il maturarsi del termine di fase alla data del 27 aprile 2007 (1 anno e 6 mesi a partire appunto dal 27 ottobre 2005);
b) che il termine di 1 anno e 6 mesi (nella specie applicabile ex art. 303 c.p.p., lett. C, n. 3) va pure calcolato, trattandosi di termine di fase, secondo il calendario comune, escluso il "dies a quo", con la conseguenza che il suo scadere si determina nel giorno corrispondente a quello del mese o dell'anno di inizio della fase medesima;
c) che, diversamente opinando, i termini processuali indicati per il deposito della sentenza (90 giorni) sarebbero ingiustificatamente compressi, dovendo l'ultimo giorno (nella specie il 26 ottobre 2005) essere computato due volte, sia ai fini della sospensione, che ai fini della decorrenza del termine di fase.
Ritiene la Corte che siffatta giustificazione motivazionale dei giudici di merito sia in linea con l'orientamento dominante del Supremo Collegio, invero:
1. l'affermazione sub a), che esclude dal calcolo dei termini il giorno iniziale, è corretta in quanto le regole generali dell'art.172 c.p.p. trovano nella specie automatica applicazione, non avendo il g.u.p. espresso ex art. 544 c.p.p., comma 3 una sua diversa volontà (cfr. per tutte Cass. Penale sez. 2, 3966, 10 gennaio-28 marzo 2000, Pres. Malinconico, est. Danza, imputato Trinchero): da ciò il decorso del termine di fase a partire dal giorno successivo al termine ultimo di deposito della motivazione della sentenza e cioè a far data dal 27 ottobre 2005;
2. la considerazione sub b), che sostiene l'esclusione dal calcolo del "dies a quo", ai fini del computo della decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare, è conforme ad un condivisibile orientamento di questa Corte (cfr. per tutte: Cass. Penale sez. 5, 38635, 9 luglio-13 ottobre 2003, Pres. Providenti, est. Sica, imputato Et Hemaj Atmir), rispettoso dei principi generali fissati dal combinato disposto dell'art. 14 c.p. e art. 172 c.p.p., comma 2;
3. la conclusione sub c) infine introduce un indiscutibile principio di ragionevolezza, nella consunzione e successione cronologica di termini, aventi cause e finalità diverse, in quanto inteso ad evitare l'inammissibile accavallamento dei termini stessi, dovuto ad un "bis in idem cronologico".
Il provvedimento di sospensione risulta quindi validamente intervenuto il 27 aprile 2007, in tempo antecedente alla maturazione- scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, eseguito appunto tale calcolo di fase utilizzando il calendario comune ("non ex numero dierum sed ex nominatione dierum") con derivata scadenza del termine di fase nel giorno del mese e dell'anno corrispondente a quello del suo inizio.
Il ricorso pertanto va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008