Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., il computo deve essere eseguito secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 14 cod. pen. e 172, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù dei quali nel computo non è compreso il "dies a quo".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2007, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 02/10/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1660
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 028576/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD RR, N. IL 01/01/1965;
avverso ORDINANZA del 20/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio V., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con ordinanza 20/7/2007, decidendo in sede di appello ex art 310 c.p.p., confermava il provvedimento emesso il precedente 8 giugno dal GUP dello stesso Tribunale che aveva disatteso l'istanza di IN RR finalizzata alla declaratoria d inefficacia, per decorrenza del termine relativo alla fase del giudizio abbreviato, della misura cautelare della custodia in carcere alla quale era sottoposto in relazione a vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish (sanzionati secondo la previdente disciplina).
Riteneva il Tribunale che, dopo l'ordinanza 5/3/2007 che aveva disposto il giudizio abbreviato, questo si era concluso con sentenza di condanna in data 5/6/2007 sicché il termine di fase, fissato - ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b) bis, n.
1 - in mesi tre da computarsi secondo la regola dettata dall'art 172 c.p.p., comma 4 era stato rispettato Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato,'deducendo la violazione di legge, con riferimento all'art. 297 c.p.p., comma 1 norma che doveva trovare applicazione nel caso specifico per computare la decorrenza del termine di fase della custodia cautelare (dies a qua computatur), scaduto quindi il giorno prima (4/6/2007) della pronuncia della sentenza di condanna.
Il ricorso non è fondato.
Il giudice a qua ha fatto buon governo della legge penale. Ritiene la Corte, in aderenza a precedenti giurisprudenziali che si condividono, che ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall'art. 303 c.p.p. si applica la regola generale dettata dall'art.14 c.p. e art. 172 c.p.p., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza;
per computo dei detti termini, in quanto stabiliti a mesi e ad anni occorre fare riferimento al calendario comune, con l'effetto che essi scadono nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del suo inizio (cfr. Cass. sentenze n. 3467/92, n. 2141/95, n. 2838/95, n. 38635/03). La disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 1 riguarda i soli "effetti della custodia cautelare".
Nel caso in esame, il termine di fase risulta essere stato rispettato, posto che la sentenza di condanna dell'imputato è intervenuta esattamente alla scadenza del Lo mese dalia emissione del provvedimento che disponeva il giudizio abbreviato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente allagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008