Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
La norma di cui all'art. 297 cod.proc.pen., in tema di misura cautelari, prevede espressa deroga alla regola generale in tema di computo dei termini, di cui all'art. 172 cod. proc. pen.. Infatti nel caso dell' art. 297 i termini sono correlati al pregiudizio arrecato alla libertà dell'indagato, per cui non possibile ritenere che la custodia decorra dal giorno successivo alla sua applicazione, perché la sua efficacia è in atto dal momento dell'esecuzione della misura e da quel momento decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attività implicanti il passaggio di fase.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/1998, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 7/7/1998
1. Dott. Francesco CALBI Consigliere SENTENZA
2. " UC TO " N. 4561
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 10703/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GA ID, n. Marocco 1970 avverso ordinanza tribunale Genova 13/14-2-98 ex art. 310 CPP Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona s.P.G. di V. Martusciello che ha concluso per il rigetto.
- ritenuto -
1 - A GA JI (e IA MO, LI TA, GA CH) è stata applicata misura di custodia in carcere per art.73/4 DPR 309/90, eseguita in data 20.10.97. Dispostone rinvio a giudizio immediato il 20.1.98, GA (e gli altri) ha richiesto l'escarcerazione, sostenendo decorso il termine di fase di m.3 il giorno 19.1.98, precedente quello del decreto, dovendo computarsi quale dies a quo il giorno stesso dell'esecuzione della misura. Il tribunale, in sede di appello avverso il rigetto del g.i.p., dando atto di contrasto giurisprudenziale (cass. 9.6.95, n. 2141, Moccia, 16.6.95, n. 3639, Nunziata) dovuto al diverso riferimento al criterio generale di cui all'art. 172/1 o a quello desunto dall'art 297/1 CPP, per il computo della decorrenza dei termini in materia di custodia, ha ritenuto di optare nel caso dei termini computati a mesi, come nella specie, per il primo, che importa scadenza nel giorno corrispondente del mese ultimo, osservando che, in tal caso, il disposto dell'art. 29711 non ha influenza.
Con il ricorso si denuncia violazione dell'art 297/1 CPP in riferimento, all'art 303/1, lett. a n. 1 CPP.
2 - Il ricorso è fondato.
L'articolo 172 CPP recita: " 1 - I termini processuali sono stabiliti a ore, giorni, a mesi o ad anni.
2 - I termini si computano secondo il calendario comune. . .
4 - Salvo che la legge disponga altrimenti nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa l'ultima ora o l'ufficio giorno. . . ".
Tali disposizioni concedono le modalità temporali di esercizio di qualsiasi attività giudiziaria, diritto o facoltà nell'ambito del processo, sul presupposto che, non derivandone pregiudizio, ma semplicità di computo, è conveniente il riferimento al momento finale e non a quello iniziale, salvo espressa deroga. L'art. 297/1 reca: " Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo". L'art. 303/1 aggiunge: "La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dal rinvio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio. . .: 1) tre mesi quando si procede. . .".
Già cass. 9.4.91 (Pagliuca, CED 187496) ha rilevato che le norme menzionate prevedono espressa deroga all'art. 172/4. E difetti si riferiscono all'esercizio di una attività di impulso processuale, in termini correlati al momento iniziale del pregiudizio che in atto è arrecato alla libertà dell'indagato, di talché la ragione di semplicità di computo, che ispira la regola generale, non può implicarne ulteriore gratuito sacrificio.
Non è pertanto possibile ritenere che la custodia decorra dal giorno successivo alla sua applicazione, perché la sua efficacia è in atto dal momento dell'esecuzione della misura e da quel momento, affinché l'efficacia ne permanga, per espresso dettato dell'art.303/1, decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attività implicanti il passaggio di fase. Nella specie, dunque, al momento dell'emissione del decreto che disponeva il giudizio il termine di fase era decorso da un giorno.
p.q.m.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza, e dichiara inefficace la misura di custodia disposta dal g.i.p. presso il tribunale di Genova, ed eseguita in data 20.10.97 nei confronti di GA ID. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 1998