Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, cod. proc. pen. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina ordinaria del computo dei termini (artt. 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma quarto, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del "dies a quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2010, n. 14317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14317 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 222
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 45924/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA US N. IL 13/01/1966;
2) LA OD N. IL 10/07/1936;
avverso l'ordinanza n. 600/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 21/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la scarcerazione dell'imputato;
udito il difensore avv. Panzini Gustavo, che richiama i motivi di impugnazione chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21-7-2009 il Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Riesame, a seguito di appello proposto dal P.M. revocava il provvedimento emesso dal G.I.P. in data 30-7-2008,che disponeva la revoca per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare disposta in data 11-1-2008 nei confronti di LA PP e LA OD, per la ritenuta decorrenza del termine di fase ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b). Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 1 e art. 172, comma 4, in riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per erronea applicazione della legge processuale in relazione al computo dei termini massimi di custodia cautelare.
A riguardo il ricorrente precisava che i due indagati erano stati tratti in arresto il 22 gennaio del 2008 e che era entrata in vigore la modifica normativa che consentiva la richiesta di citazione per il giudizio immediato entro 180 giorni dalla data dell'arresto. Il PM aveva formulato tale richiesta che era stata immediatamente accolta dal GIP.
Il difensore, precisava altresì di avere eccepito innanzi al GIP, sia l'inammissibilità della richiesta del PM per giudizio immediato, sia la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare che - trattandosi di anno bisestile - sarebbe stato violato giungendo la citazione al giorno successivo a quello previsto per legge, ed il GIP aveva disposto la scarcerazione dei prevenuti.
Diversamente il Tribunale non aveva tenuto conto di tali rilievi, ed aveva accolto l'impugnazione del PM, in base al rilevo che - secondo l'art. 172 c.p.p., comma 4, il termine va calcolato ritenendo che la scadenza corrisponda al giorno successivo a quello corrispondente alla data di inizio, secondo il criterio per cui resta escluso dal computo il dies a quo del provvedimento cautelare.
Tale interpretazione veniva contrastata come erronea dal ricorrente, rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità(Cass. Sez. 5^, 7/7/1998 n. 4561 ed altre, i termini di cui all'art. 297 c.p.p. sono correlati al pregiudizio arrecato alla libertà dell'indagato, per cui non è possibile ritenere che la custodia cautelare decorra dal giorno successivo alla sua applicazione, perché la sua efficacia è in atto dal momento della esecuzione della misura e da quel momento decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attività implicanti il passaggio di fase. Il ricorrente menzionava altresì recente pronunzia di questa Corte - Sez. 5^, 23/12/2008 n. 47979 - per cui in tema di giudizio immediato conseguente alla modifica normativa e termine di custodia cautelare per delitto di bancarotta fraudolenta - ha riaffermato detto principio.
Alla stregua di detti rilievi il difensore chiedeva dunque l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che i motivi di ricorso sono dotati di fondamento. Invero il provvedimento impugnato deve ritenersi emesso in violazione della normativa attinente alla decorrenza del termine di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 1 e art. 172 c.p.p., comma 4 richiamati dal ricorrente.
Sul punto è da menzionare, a sostegno della tesi prospettata dalla difesa, sentenza emessa da questa Corte - Sez. 5^, in data 21-10-2008 N. 1364, Pres. Marasca, Relatore Oldi, da cui si evince - dopo aver dato atto di un duplice indirizzo giurisprudenziale - che la disposizione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 1 con lo statuire che "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo", è chiaramente destinata a dettare le modalità di computo dei termini di durata delle misure,.. in funzione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 14 c.p. e art. 172 c.p.p.. Il che, del resto, si spiega con la diversa natura del termine di cui si tratta, il quale non ha la funzione di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del processo, ma quella di porre un limite temporale alla privazione di libertà personale dell'imputato".
Conseguentemente, nel caso di specie, risulta che il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, ha illegittimamente revocato il provvedimento emesso dal GIP, che aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, essendo avvenuto l'arresto dei due indagati in data 22 gennaio 2008, per cui era da ritenersi caducata per decorrenza del termine di cui si è detto la misura restrittiva, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità.
Per tali motivi la Corte deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiarare l'inefficacia della misura cautelare.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inefficace la misura cautelare.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010