Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore - fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa - mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 46149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46149 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2840
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 18448/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
1) DI RG AS N. IL 01/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 88/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO, del 09/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con rifeterminazione della pena. OSSERVA
Con ordinanza 9/2/09 il Gup del Tribunale di Teramo, giudice dell'esecuzione, nel determinare (su richiesta del Pm in sede) la pena residua da espiare da Di GI AS (ai fini dell'applicazione dell'indulto), considerava in favore del condannato un suo presofferto dal 26/9/94 al 7/12/94 (relativo ad una delle condanne in cumulo), calcolandolo in mesi due e giorni 13 anzi che in mesi due e giorni 12 come calcolato dal Pm richiedente. Ricorreva per cassazione il Pm, deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 134 c.p., per il quale le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni (mentre il Gup aveva evidentemente effettuato il calcolo a giorni, pervenendo a un risultato in eccesso di un'unità). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza, che conseguentemente risultava errata di un giorno in difetto nel calcolo complessivo della pena residua. Nel suo parere scritto ex art. 611 c.p.p. il PG presso la S.C., condividendo l'assunto del ricorrente, chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Corretto il rilievo del ricorrente. Giusta l'art. 134 c.p., le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni. Sul punto la giurisprudenza è pacifica e risalente (v. Cass., sez. 2^, ord. n. 3351, c.c. 12/10/66, dep. 21/1/67, rv. 103243, Ciatto: fermo restando il principio secondo cui il giorno di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di questa, nel computo della stessa deve osservarsi il calendario comune, secondo la regola generale dell'art.14 c.p.. Pertanto, mentre il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore, per gli anni e i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario, di guisa che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio). Calcolando in tal modo il presofferto in questione (dal 26/9 al 7/12/94) esso è quindi di giorni 12 (dal 26/9 al 7/10) e mesi 2 (dal 7/10 al 7/12). La pena detentiva residua da espiare, calcolata dal Gup in anni uno, mesi tre e giorni 16 di reclusione, è conseguentemente di anni uno, mesi tre e giorni 17 di reclusione. L'ordinanza, rideterminata nella detta misura, va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, rideterminando la pena detentiva residua da espiare in anni uno, mesi tre e giorni diciassette di reclusione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009