Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15225 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula A OGGETTO: Sentenza di equità del 15225/02 giudice di pace - Difetto di legitimatio ad causam e mancata titolarità del rapporto controverso - Ricorribilità per cassazione: limiti.ENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 MEDEL P OLO ALIANO (IST.NE GUDICE DI PACE) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R.G.N.7550/00. Dott. Antonio Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron.35484 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 24.6.02. Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: AR RI SA, elettivamente domicilia ta in Roma, Largo Tenente Bellini, n. 1/a, presso il dott. Giuseppe Bortone, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Kuntze del foro di Foggia per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LU DO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia, n. 190, presso l'avv. Cesare Te- sta, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrente 2002 1422 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 93 pubblicata il 16 febbraio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Cesare TESTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 settem- bre 1998 IA IA AR conveniva in giudi- zio dinanzi al Giudice di Pace di Foggia OS Lu cente proponendo opposizione contro il decreto in- giuntivo con il quale le era stata intimato il pa- gamento della somma di £. 400.000 in forza di una delibera dell'assemblea dei soci della Cooperativa Edilizia San Pietro che aveva riconosciuto in favo- re del EN, presidente della cooperativa, un compenso per l'opera svolta nella risoluzione del contenzioso insorto con una ditta esecutrice di la- vori in appalto. Sosteneva, tra l'altro, la opponen te che l'assemblea della cooperativa, della quale e ra socia, poteva deliberare l'assunzione di debiti da parte della cooperativa, non già porli a carico dei singoli soci che erano perciò sforniti di legit timazione passiva nei confronti del terzo credito- re. Con sentenza del 13 gennaio - 16 febbraio 1999 il giudice di pace rigettava l'opposizione ritenen- do la piena validità della delibera la quale aveva stabilito che ciascun socio avrebbe dovuto corri- spondere la somma di £. 400.000 a titolo di compen- so in favore del EN. Contro la sentenza ricorre per cassazione con un unico motivo IA IA AR. Resiste con controricorso OS EN. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE а м La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 100 e 101 cod. proc. civ. e sostiene che nella specie non sarebbe ipotizzabile alcun credito del EN nei confronti dei singoli soci della Co operativa e che pertanto egli non sarebbe stato le- gittimato a richiedere nei confronti di essa ricor- rente alcuna somma, con la conseguenza che la sen- tenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione della disciplina dettata in tema di legitimatio ad causam. La censura, che si fonda su una fuorviante let 3 tura della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105, citata in ricorso) non può trovare accoglimento. E infatti detta pronunzia, dopo aver richiama- to la distinzione fondamentale tra la legitimatio ad causam, che involge una questione processuale, e la titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito, ha cura di specificare che nei giudizi di adempimento le fattispecie di carenza di legiti- matio ad causam si riducono a mere ipotesi virtuali che possono verificarsi solo nei casi in cui l'at tore faccia valere in giudizio un diritto dichiara- tamente non proprio ovvero pretenda l'adempimento di un obbligo che dichiaratamente non fa carico al convenuto, e cioè allorquando, prescindendo da ogni accertamento concreto, il diritto dedotto in giudi- zio non possa appartenere all'attore o non possa es sere esercitato nei confronti del convenuto. In tut ti i casi in cui, come nella specie, l'attore si af fermi titolare di un credito nei confronti del con- venuto non si pone perciò alcun problema di legiti- matio ad causam ma solo una questione di merito che si risolve nell'accertamento della sussistenza in concreto della pretesa creditoria dedotta in giudi- zio. 4 E, poiché le sentenze del giudice di pace pro- nunziate secondo equità non possono essere impugna- te per errores in iudicando, salvo che l'errore ca- da sulla interpretazione ed applicazione di norme costituzionali o di diritto comunitario, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giu diziali che liquida in (complessivi) €. .65.02. o ltre €. 400,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. A hyp Mga Vikan CORTE SUPREMA CICASCATIONE Prima betone Civile Depositato in Cancelleria PLCANOPLLIERE ture Polines Ace Pessinetti il. 29 OTT, 2002 IL CANCELLIERE ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 5