Sentenza 8 aprile 1998
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si deve calcolare il giorno d'inizio della stessa ai sensi del primo comma dell'art. 297 cod, proc. pen., che anche per il termine di durata massima della custodia cautelare deroga alla previsione generale del quarto comma dell'art. 172 stesso codice, sicché il termine a mesi deve ritenersi scaduto il giorno immediatamente precedente quello corrispondente al giorno d'inizio. (Conf. Cass. 15.4.1998, n. 1199, Chourga, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/1998, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 8/4/98
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " PI MA " N.1125
3. " De GR IT " REGISTRO GENERALE
4. " Savino IT " N.9087/'98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da SA US e FI OH avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Genova del 13- 14/2/'98 di rigetto di appello contro ordinanza del GIP del Tribunale di Genova del 22/1/'98, che aveva respinto istanza dei ricorrenti di scarcerazione per dedotto superamento del termine di durata massima della custodia cautelare ex art.303 comma primo lettera a) n.1 CPP. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. IT Savino udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dr. Renato Calderone che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. In assenza di difensori dei ricorrenti.
OSSERVA:
1) FI OH e SA US, arrestati il 20/10/'97 con l'addebito del reato di cui all'art.73 comma IV DPR 309/'90, rimanendo in custodia cautelare, per lo stesso reato sono stati destinatari di decreto del GIP del Tribunale di Genova emesso in data 20/1/'98, che ha disposto il giudizio immediato. Ritenendo che il termine di durata massima della custodia cautelare di fase fosse scaduto il 19/1/'98, hanno chiesto al GIP la scarcerazione per perdita di efficacia della custodia cautelare ex art.303 CPP. Il GIP con provvedimento del 22/1/'98 ha rigettato le istanze. Presentato appello ex art.310 CPP, il Tribunale della libertà di Genova con ordinanza del 13-14/2/198 ha respinto le impugnazioni ed ha confermato la decisione oggetto di gravame, ritenendo che un termine di tre mesi decorrente dal 20 ottobre scada il 20/1 dell'anno successivo.
2)Avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà i due prevenuti hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo violazione, da parte dei giudici di merito, degli artt.297 e 303 CPP:
3)I ricorsi sono fondati.
Per il reato per cui ai ricorrenti è stata applicata la custodia cautelare in carcere(art.73 comma IV DPR 309/'90), il primo termine di fase di durata massima della custodia è di tre mesi, ai sensi dell'art.303 comma primo Lettera a) n. 1 CPP. Essendo la custodia cautelare iniziata il 20/10/'97 e dovendosi nel termine computare questo giorno per la previsione del primo comma dell'art.297 CPP (che per ogni effetto della custodia cautelare, quindi anche per il calcolo del termine di durata massima, deroga alla previsione generale del IV comma dell'art.172 dello stesso codice), i tre mesi di cui sopra devono ritenersi scaduti il giorno immediatamente precedente quello del terzo mese corrispondente al giorno dell'inizio del termine, cioè il 19/1/'98; ciò per la previsione del primo comma dell'art.14 del codice penale, secondo cui, quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. Invero il mese, iniziando con il primo dei suoi giorni, termina con l'ultimo, non certamente con il primo giorno del mese successivo. Allora non si comprende perché, dovendosi calcolare il mese non dal suo primo giorno, ma da uno intermedio, e dovendo si nel calcolo tenere presente il primo giorno di decorrenza, il mese in questo caso debba essere più lungo di un giorno e ritenersi scadente il giorno corrispondente del mese successivo.
Pertanto nella vicenda di cui ci si occupa, essendo stato il decreto che ha disposto il giudizio immediato emesso il 20/1/'98, quindi oltre il termine massimo del 19/1/'98, si constata l'intervenuta perdita di efficacia della custodia cautelare dei ricorrenti ex art.303 primo comma lettera a) n. 1 CPP. L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio e i ricorrenti vanno scarcerati se non detenuti per altra causa. Si incarica la cancelleria dell'adempimento di cui all'art. 626 CPP.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio impugnata, disponendo la scarcerazione di SA US e FI OH (ristretti in forza dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Genova del 21 ottobre '97), se non detenuti per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.626 CPP. Cosi' deciso in Roma, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998