Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la normativa sopravvenuta introdotta con la legge n. 479 del 1999, che ha reso obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato, non può essere applicata, per la natura processuale dei presupposti di ammissibilità di tale giudizio, ai processi iniziati e definiti in primo grado sotto il vigore della disciplina previgente, che continua a costituire la regola di riferimento, nelle successive fasi di giudizio, per la verifica della legittimità del diniego dell'accesso al procedimento speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2014, n. 39032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39032 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 03/06/2014
Dott. IANNELLI EN - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1578
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 7426/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR EN, n. Ischia il 27 marzo 1965;
IA OL, n. a Pomigliano d'Arco il 16 agosto 1958;
ricorrono avverso la sentenza, in data 26.04.2013, della Corte di Appello di Napoli, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado e il primo condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed il secondo condannato alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 1500,00 di multa per il delitto di associazione di stampo mafioso ed altro;
Sentito il relatore cons. Giovanni Diotallevi;
Udite le conclusioni del P.G. cons. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi;
sentito l'avv.to Saverio Campana del foro di Nola per entrambi, che ha richiamato anche i motivi nuovi depositati, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
RR EN ricorre avverso la sentenza, in data 26.04.2013, della Corte di Appello di Napoli, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado e il ricorrente condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 477 c.p.p., comma 3, artt. 178, 179 e 185 cod. proc. pen.. Ad opinione del ricorrente, la Corte Territoriale non avrebbe rilevato la grave violazione del diritto di difesa del ricorrente, statuendo che l'eccezione sollevata dal RR, secondo cui il suo avvocato non aveva potuto comparire all'udienza del 7.07.2006 poiché, in base alla calendarizzazione fissata dal Tribunale, non era previsto il suo intervento, non sarebbe fondata, posto che l'avvocato di fiducia era a conoscenza dell'udienza, alla quale, secondo la corte, non aveva partecipato senza addurre un legittimo impedimento.
b) Violazione di legge penale in relazione all'art. 416 bis cod. pen., violazione di legge processuale penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). L'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, sarebbe stato acriticamente recepito dai giudici di seconde cure, e riposerebbe su una sostanziale contraddizione di fondo, tale da determinarne il carattere manifestamente illogico ed apodittico. Nello specifico, la Corte, pur avendo assolto, per non aver commesso il fatto, il ricorrente da tutti i reati in contestazione riguardanti fatti di droga e o reati fine dell'associazione contestati al capo A), contestualmente avrebbe utilizzato le stesse dichiarazioni per affermarne la responsabilità in ordine alla partecipazione all'associazione capeggiata da IA AL, ricorrendo alla cd. "convergenza molteplice", rispetto a dichiarazioni inaffidabili, scarne e generiche, contrastanti tra loro.
La Corte, pertanto, avrebbe preso stralci di dichiarazioni generiche e inattendibili fondando così una motivazione illogica ed apodittica.
IA OL ricorre avverso la sentenza, in data 26.04.2013, della Corte di Appello di Napoli, con la quale veniva confermata la pronuncia di primo grado e il ricorrente condannato alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 1500,00 di multa per i delitti di cui ai capi A) e 69).
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 416 bis cod. pen.; violazione art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; violazione art. 606, comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa;
violazione art. 606, comma 1, lett. d) per mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte Territoriale, ad opinione del ricorrente, rivalutando le conclusioni probatorie cui sono giunti i giudici di prime cure, sarebbe incorsa in violazione di legge, in una motivazione illogica e in un travisamento del fatto e della prova.
Anzitutto vi sarebbe stata erronea valutazione della consulenza tecnica cui si fa riferimento nella sentenza di primo grado, posto che l'assoluzione di alcuni imputati avrebbe confermato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MO e TI, che avrebbero indicato nelle ditte Siesto, Canzano e Ariete, collegate al clan e a IA, le aggiudicatarie di numerosi appalti nel comune di Pomigliano d'Arco, sostenendo, inoltre, che ben poche ditte si sarebbero presentate, nel corso del decennio 1982-1992, alle numerose gare di appalto effettuate. Tale valutazione tuttavia non sarebbe corretta, considerato che in quel medesimo arco temporale, di tutti gli appalti operati, solo in tre circostanze si sarebbero presentate poche ditte. Si potrebbe affermare, quindi, che a danno del ricorrente sussisterebbero dichiarazioni calunniose poste in essere dai testimoni sentiti, che la Corte avrebbe assunto a prova della colpevolezza del IA, senza tuttavia valutare diverse affermazioni a discarico rese da altri collaboratori di giustizia (PE Santolo e D'Avino Fiore).
b) Violazione art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 629 c.p.; violazione art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; violazione art. 606, comma 1, lett. e) per omessa, contraddittoria e illogica motivazione.
Confermando la responsabilità penale in capo al IA per il delitto di cui al capo 69) la Corte avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria. Invero, ancora una volta, la Corte avrebbe dato peso alle dichiarazioni accusatorie di collaboratori non attendibili, quali quelle di MO CO, in aperto contrasto con quelle rese dalla persone offese. Nello specifico, le dichiarazioni del MO, secondo cui il clan aveva escogitato una capillare attività estorsiva ai danni dei commercianti attraverso l'imposizione dell'acquisto della locale squadra di calcio di cui il IA era stato presidente tra l'89 e il '90, sarebbero smentite dall'assoluzione di altri imputati, soci del IA nella gestione della S.S. Pomigliano Calcio, posto che, nel caso in cui vi fosse veramente stata un'estorsione, sarebbero stati condannati per concorso nelle suddetta attivita'.
Quanto all'acquisto degli abbonamenti, poi, la Corte sarebbe incorsa in un palese travisamento delle dichiarazioni delle persone offese, tra cui quelle dei fratelli TT, dalle cui dichiarazioni non sarebbero emersi elementi a riprova di un'estorsione compiuta dietro ordine del IA.
c) Violazione art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 438 cod. proc. pen.; Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa motivazione.
Posto che il ricorrente, nei motivi di appello, avrebbe censurato il diniego della richiesta del rito abbreviato operata dal Tribunale di Nola, la Corte, a fronte dell'istanza di applicazione della diminuente del rito, si sarebbe limitata a confermare le statuizioni in ordine alla pena contenute nella sentenza di primo grado, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto, incorrendo così nei vizi sopra esposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR EN con il quale ci si duole della decisione dei giudici di primo grado di chiudere la discussione all'udienza del 7 luglio 2006 senza osservare il calendario predisposto per gli interventi dei patrocinatori, (nel caso di specie quello dell'avv.to Polito sarebbe stato previsto per l'udienza dell'11 luglio 2006) è manifestamente infondato.
Correttamente la Corte d'appello ha respinto l'eccezione. Anzitutto è affermato e non provato che fosse stata data una indicazione di calendario comprendente anche un'ulteriore udienza. In ogni caso l'avv.to Polito era perfettamente a conoscenza dello svolgimento della discussione per il 7 luglio 2006 e non vi è stata la deduzione di alcun legittimo impedimento, per cui la sua assenza è stata ritenuta correttamente ingiustificata.
2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR EN è manifestamente infondato e svolge censure di merito. Quanto alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia la Corte territoriale ha enunciato i criteri ai quali si sarebbe attenuta in linea con la giurisprudenza di legittimità e, poi, indicato le ragioni della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (p. 20 e 21 sentenza impugnata).
La Corte di merito ha ritenuto che la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori consentisse il reciproco riscontro delle stesse. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, i riscontri esterni possono essere costituiti anche da altre chiamate in correità purché si accerti che la convergenza non sia frutto di collusioni o di reciproche influenze tra i dichiaranti. Anche tale valutazione spetta al giudice di merito.
La convergenza non deve essere assoluta, poiché non può pretendersi che dichiarazioni provenienti da diversi soggetti, soprattutto se articolate, siano sovrapponibili, ma deve riguardare gli elementi essenziali del thema probandum.
I riscontri della chiamata in correità possono essere ricavati da pluralità di chiamate convergenti;
il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, sul "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze (Cass. Sez. 5A sent. n. 9001 del 15.6.2000 dep. 10.8.2000 rv 217729). Nella motivazione rassegnata dalla Corte territoriale non vi è alcuna violazione di legge e neppure alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, in tema di valutazione della chiamata in correità, i canoni di ordine logico, che devono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 cod. proc. pen. - programmata, da un lato, per dare contenuto alla formula generale racchiusa nell'art. 192 cod. proc. pen., commi 2 e 3 e, dall'altro, per tracciare un metodo per l'operazione del motivare cui il comma primo dello stesso art. fa espresso riferimento - non possono prescindere dalla quaestio facti, che, per le sue intrinseche connotazioni concrete, che la rendono ancorata al singolo accadimento da provare, non può essere costretta in formule classificate, che sviliscano il compito del giudice di valutare e dare conto dei concreti risultati acquisiti e dei criteri adottati in relazione al singolo caso concreto. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17248 del 02/02/2004 dep. 14/04/2004 Rv. 228662). Poiché si afferma nei motivi di ricorso che non potrebbero trarsi riscontri da chiamate in correità non convergenti sullo specifico tema o dai reati fine, va ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in taluni casi può costituire riscontro individualizzante della chiamata in correità o in reità, relativa ad un reato riconducibile ad un'associazione per delinquere, l'appartenenza del chiamato al sodalizio, purché accertata anche sulla base di elementi diversi ed autonomi rispetto alla chiamata in reità od in correità.
In tema di valutazione della prova, quando questa sia costituita da dichiarazioni rese da imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), l'esigenza che tale prova (da non confondersi con gli
"indizi" di cui è menzione nel medesimo art. 192, comma 2), sia corredata da elementi di riscontro, e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti". (Cass. Sez. 1A sent. n. 11344 del 10.5.1993 dep. 11.12.1993 rv 195755. Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la partecipazione, autonomamente accertata, di taluno ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti - trattavasi dell'organizzazione terroristica "brigate rosse" - potesse costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio, indicasse, in modo oggettivamente credibile, quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultavano effettivamente commessi).
In tema di chiamata in correità, il riscontro esterno alla attendibilità di essa può provenire anche da elementi riguardanti fatti diversi da quelli specificamente confermati, quando possa stabilirsi un collegamento fra gli stessi. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1798 del 26.6.1995 dep. 14.7.1995 rv 202264. Fattispecie riguardante la custodia cautelare, nella quale è stato ritenuto che correttamente il giudice del riesame aveva messo in rapporto l'esecuzione degli omicidi, riscontrata da ulteriori elementi, con l'appartenenza degli esecutori all'associazione criminosa pure riferita dal dichiarante).
Sono manifestamente infondate le doglianze relativa alla pretesa natura de relato di talune delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Infatti, quando, in relazione all'attività di associazioni di tipo mafioso o comunque di associazioni per delinquere fortemente strutturate, quelle riferite sono notizie di conoscenza comune nell'ambiente, le stesse non possono essere considerate come narrate de relato dal dichiarante, ma riferite da lui come di sua diretta conoscenza.
Sul punto questa Corte ha infatti affermato che in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Cass. Sez. 5 sent. 24711 del 10.4.2002 dep. 26.6.2002). In ordine alle singole posizioni la Corte d'appello, riportando per ciascun appellante i motivi di appello, ha risposto alle singole doglianze.
Si osserva ulteriormente quanto segue alla luce delle argomentazioni della sentenza impugnata in relazione ai ricorrenti sopra indicati, che la indicazione degli elementi sottostanti alla affermazione di responsabilità del RR appaiono enunciati in modo logico con valutazioni esenti da censure logico giuridiche (v. pagg. 83 - 85 della sentenza d'appello).
3. Nei confronti di IA OL la sentenza di appello non si è limitata a richiamare quella di primo grado, come si sostiene nel ricorso, ma ha esaminato il contenuto della stessa alla luce dei motivi di gravame ai quali ha risposto (p. da 56 a 61 della sentenza impugnata).
Il primo e secondo motivo prospettano censure manifestamente infondate, alla luce di quanto sopra indicato sulla convergenza del molteplice, mentre gli elementi richiamati nella sentenza impugnata, anche relativamente alle estorsioni, non sono affatto generici. La Corte d'appello ha rilevato che, in ordine al reato associativo, IA OL era raggiunto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TI, MO e LU, (ritenute attendibili) (Sono state ritenute riscontrate oltre che dalla convergenza del molteplice, da dichiarazioni di imprenditori, per ciò che riguarda le estorsioni, dalle modalità di acquisto della macchina blindata, dalla indicazione dei nascondigli per le armi, e dalla stessa vicenda degli appalti nonostante l'insufficienza delle prove acquisite per pronunciare una condanna per tali episodi. Le doglianze svolte si risolvono in censure di merito.
La Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni di MO, Di ZI, SI LE e PE, ritenute attendibili e convergenti (alla luce dei criteri sopra indicati), riscontrate anche dalle deposizioni di alcuni imprenditori quali LO NC e SO CA quanto alle estorsioni (p. da 67 a 69 sentenza impugnata).
In tale motivazione non si ravvisa alcuna violazione di legge o manifesta illogicità che la renda qui sindacabile.
4. Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso, oggetto di ulteriori precisazioni con i motivi depositati in data 29 gennaio 2014 osserva la Corte che non può ritenersi che il P.M. abbia immotivatamente rifiutato il consenso al rito alternativo, valutando cumulativamente una serie di posizioni, in quanto il P.M. ha fatto espresso riferimento alla necessità della istruttoria dibattimentale, anche con riferimento alle specifiche circostanze riferite dai collaboratori di giustizia. Orbene la sintetica motivazione pur accomunando tredici imputati nel diniego di fruizione del rito abbreviato (ma per altri undici la dichiarazione è stata favorevole, circostanza che, dimostra piuttosto lo scrupolo dell'accusa che una sua superficiale valutazione) non può ritenersi generica e superficialmente cumulativa proprio perché le dichiarazioni dei collaboratori che coinvolgevano sicuramente il ricorrente sono state poi oggetto, come previsto, di un analitico vaglio dibattimentale, circostanza dimostrata dagli stessi motivi d'appello e dallo stesso ricorso per cassazione, inammissibile sul punto perché relativo a circostanze di fatto. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale ha sinteticamente ribadito la correttezza della scelta del p.m. valutando come la necessità della verifica dibattimentale sia stata richiesta per l'acquisizione di numerose sentenze e per recuperare ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori e per il giudizio circa la sussistenza delle associazioni a delinquere contestate. Dunque, l'istruttoria dibattimentale ha, in concreto, apportato modifiche al quadro probatorio presente al momento del rinvio a giudizio, e il giudice ha chiarito quali ulteriori, importanti acquisizioni probatorie sono state conseguite per la celebrazione del giudizio. Il richiamo alla Cedu e alla modifica dell'istituto del giudizio abbreviato apportate dalla legge Carotti appaiono in questo caso inappropriate, dovendosi nel caso di specie applicare il principio "tempus regit actum".
Infatti, prima delle modifiche introdotte nel 1999, il giudizio abbreviato poteva essere disposto dal giudice, se vi era il consenso del pubblico ministero, quando riteneva "che il processo può essere definito allo stato degli atti" (art. 440 c.p.p., comma 1). Oggi il sistema che disciplina il rito alternativo in esame è profondamente mutato a seguito dell'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479. In particolare il nuovo testo dell'art. 438 c.p.p. (sostituito dalla citata L. n. 79, art. 27), oltre a non prevedere più il consenso del P.M., ha disciplinato il nuovo giudizio abbreviato configurandolo come un diritto dell'imputato. Ed è ancora previsto (comma 5) che l'imputato possa subordinare la richiesta ad un'integrazione probatoria e che il giudice sia tenuto a disporre il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. La decidibilità allo stato degli atti non costituisce più, quindi, un requisito di ammissibilità del rito alternativo e questa conclusione è confermata non solo dal tenore letterale dell'art. 438 citato ma altresì dal testo dell'art. 441 c.p.p., comma 5, che disciplina proprio il caso in cui il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti attribuendogli, in questo caso, il potere di assumere, anche d'ufficio, "gli elementi necessari ai fini della decisione".
Questa modifica, tuttavia, deve essere qualificata di natura processuale e come tale non applicabile alla data di entrata in vigore della la legge di riforma, in quanto la fase di riferimento della disciplina relativa era ormai esaurita. Infatti ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, occorre far riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (Conf. sez. 5, 11 gennaio 2007 n. 11660, Cotti Cornetti in proc. Sgarbi, non massimata. (Sez. 5, n. 11659 del 11/01/2007 - dep. 20/03/2007, Lombardo ed altro, Rv. 235966).
La normativa introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, in tema di rito abbreviato, ha carattere processuale e va interpretata, come detto, secondo il principio "tempus regit actum".
Vi è da aggiungere che in questo caso il p.m. ha giustificato, come sopra evidenziato (nel senso compiuto di enunciarne le ragioni, precisato da Corte Cost. 81/91) il suo diniego alla celebrazione del processo con il rito abbreviato. I giudici di merito hanno motivato il diniego della diminuente ex art. 442 c.p.p., affermando come la verifica dibattimentale sia stata necessaria, spiegando quali acquisizioni ulteriori si siano ritenute, prima del giudizio, in ipotesi risolutive. Ed hanno dato conto di tutti gli elementi innovativi emersi dal dibattimento. La motivazione risponde pertanto al principio che la valutazione di definibilità deve essere fatta con riferimento al momento in cui è stata proposta la richiesta di giudizio abbreviato. Scansione temporale che individua il criterio della disciplina applicabile. Il legislatore, non potendo ignorare il fenomeno, nel quale è fisiologicamente insita una eventuale conflittualità tra norme in relazione al loro ambito operativo nel tempo, appronta gli strumenti idonei a superare tale conflittualità, dettando principi generali finalizzati a guidare l'attività dell'interprete nella individuazione della norma da applicare o adottando regole espresse e specifiche per coordinare il novum con la legge previgente. Nell'ambito del diritto intertemporale, che ha il compito di individuare quale delle norme coinvolte nel fenomeno della successione sia applicabile agli atti o ai fatti presi in considerazione, il conflitto tra norme è ricondotto al principio di irretroattività della legge fissato dall'art. 11 preleggi, comma 1, che recita: "La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo". Tale principio rappresenta "un criterio di carattere generale di interpretazione valevole...nei soli casi in cui la legge nulla disponga circa la decorrenza dei propri effetti", ma non può essere assunto a canone assoluto dell'ordinamento, perché, previsto a livello di legislazione ordinaria, non è
costituzionalmente presidiato, se non per la materia penale (art. 25 Cost., comma 2). Dal citato dato normativo si enuclea,dunque, in assenza di una specifica disciplina transitoria come nella fattispecie in esame, con specifico riferimento al campo processuale, il principio tempus regit actum.
La corretta applicazione di tale parametro intertemporale impone la esatta individuazione dell'actus, che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. Per actus non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti - e di fasi - tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti;
una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del novum prescritta dall'art. 11 preleggi, comma 1. Il concetto di atto deve essere rapportato, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo.
Non può, inoltre, avallarsi, ai fini che qui interessano, una nozione indifferenziata di "atto" processuale, poiché deve aversi riguardo anche alle "dimensioni temporali" del medesimo, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime. È necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei "che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento" e ha, per così dire, una funzione "autoreferenziale"; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di Delib. più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l'assumere rilievo centrale;
quello che ha "carattere strumentale e preparatorio" rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa. La regola tempus regit actum non può non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare (Così. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 - dep. 12/07/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537). Certamente appartiene alla prima specie, se considerato isolatamente e nel suo aspetto formale, la richiesta di giudizio abbreviato ordinario che, nell'ambito dell'iter processuale, ha una propria autonomia e una funzione autoreferenziale, che è quella di dare avvio alla fase da celebrare con il rito alternativo, ovvero, essendo nel caso in esame la richiesta stata formulata nel 1995, di vedere adottato un provvedimento di diniego stante la possibilità di opposizione del p.m. allora vigente.
Una volta legittimamente esercitato nel rispetto della disciplina al momento in vigore, rimane il potere di verifica da parte del giudice dibattimentale se il diniego del p.m. sia stato giustificato o meno, ai fini della fruizione dello sconto di pena da parte dell'imputato. La Corte non ritiene irrazionale, e quindi incoerente con i nostri principi costituzionali, tale ricostruzione anche perché rimane impregiudicata la possibilità della fruizione da parte dell'imputato dello sconto di pena all'esito del dibattimento dove il diritto di difesa può peraltro trovare la sua massima espressione processuale.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata, pertanto l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014