Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2001, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
O T 0 1 A R . T IE 1 S N 1 9 38 1/01 A O . L R T L T R S E A D E 8 N O 9 IO - C I S 3 R - L INNO DE POLE ITALIANO 6 A U P C L S A E E : D E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IA S Oggetto 0 E R 4 E P T S . A L SEZIONE PRIMA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23558/00 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 21630 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 18/05/01 Dott. Mario ADAMO Consigliere 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 3, presso l'avvocato MAURO LIVI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE AVENI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e per quanto possa Occorrere la PREFETTURA e la QUESTURA di VIBO VALENTIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1348 controricorrente 1 avversO il provvedimento del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositato il 02/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Aveni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. In fatto e in diritto Il ricorso contro il provvedimento indicato in epi- grafe è stato proposto nei confronti del Ministero dell'interno, e non dal prefetto che aveva adottato il provvedimento di espulsione. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (ex plu- rimis, V. sent. 13 ottobre 2000, n.13653) è costante nell'affermare che l'organo statale passivamente legit- timato al ricorso contro il provvedimento conclusivo del procedimento giurisdizionale di opposizione al de- creto di espulsione adottato dal prefetto nei confronti dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma 2, del te- sto unico sull'immigrazione e sulla condizione dello 2 straniero approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è - in via esclusiva 1 lo stesso prefet- qualeto che ha emesso il provvedimento di espulsione, unico organo statale ritenuto idoneo a valutare e con- trastare nei ristrettissimi tempi del procedimento le ragioni dell'opposizione; e che tale legittimazione esclusiva permane anche nel giudizio di cassazione, non ravvisandosi alcuna valida ragione per la quale la scelta normativa, inequivocamente risultante dal teno- re letterale dell'art. 13 bis dello stesso testo unico, debba considerarsi limitata al procedimento giurisdi- zionale di merito e non debba, invece, essere estesa all' (eventuale) giudizio di cassazione. Conseguentemente, il ricorso in quanto proposto nei confronti di un organo statale diverso da quello legittimato a resistervi deve essere dichiarato inam- missibile. Tale pronuncia non può essere impedita dalla propo- sizione, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di un controricorso per conto non solo del Ministero dell'interno, ma anche del prefetto di Vibo Valentia nonchè del questore della stessa sede. Il controricorso è, infatti, inammissibile: quello per conto del Ministero, e del questore, perchè la le- gittimazione paniva al ricorso spetta non ad essi, ma, e 3 in via esclusiva, al prefetto%;B quello per conto del prefetto, perchè il ricorso, per tale ragione inammis- sibile, non è stato proposto nei suoi confronti. Sussistono giusti motivi per disporre la ocmpensa- zione tra leparti delle spese del giudizio di cassazio- ne.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e il controricor- compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- so;
sazione. Roma, 18 maggio 2001 Il Presidente estensore Corrado Carnevale J 21/07/2001 O T TA li 0 S 1 I . R LO 1 IE EL N . A T D R R T O A S IC 8 E R -9 N A IO -3 C S 6 L A U L E P E S ES E D P : S 0 IA 4 R E . T L A M 4