Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale (nella specie, la giustificazione della condotta omicidiaria, pure ammessa, in termini di legittima difesa), e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione.
Commentario • 1
- 1. Legittima difesa: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2020, n. 7792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7792 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
07792-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.62412020 Presidente - FILIPPO CASA -UP 16/12/2020 Relatore- TERESA LIUNI R.G.N. 1206/2020 PALMA TALERICO DANIELE CAPPUCCIO RL RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA PA UN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, DELIA CARDIA, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato VINCENZO SGUERA del foro di BENEVEVENTO, patrono delle parti civili in difesa di SI SI, SI OM, SI SE, IA AR OS;
anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato MASSIMILIANO CORNACCHIONE del foro di BENEVENTO, in difesa di LO IO VI, nonché in qualità di sostituto processuale dell'avvocato VINCENZO REGARDI del foro di BENEVENTO in difesa di LO IO VI (esercente la potestà genitoriale sul minore), chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte contestualmente alle note spese. L'avvocato ANGELO LEONE del foro di BENEVENTO, difensore di NA PA UN, conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. Cal RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/01/2019 la Corte di Assise di appello di Napoli ha riformato quoad poenam la sentenza del 31/10/2017 della Corte di Assise di Benevento che aveva condannato LO ES UN alla pena di anni 25 di reclusione ed Euro 2.000 di multa per i reati, avvinti in continuazione, di omicidio in danno di AN OS, nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola revolver Smith & SS e di detenzione di una pistola NF clandestina. Reati accertati a Benevento, il 25 novembre 2013. La Corte territoriale ha confermato l'accertamento dei reati, ma ha ridotto la pena al minimo edittale di quella prevista per il più grave delitto di omicidio, escludendo la pena pecuniaria dall'aumento per la continuazione con i reati in materia di armi;
quindi ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni 22 e mesi 6 di reclusione.
1.2. La vicenda era avvenuta nella notte tra il 24 ed il 25 novembre 2013, in una strada su cui affacciava il deposito dell'imputato, dinanzi al quale era avvenuto un litigio tra LO ES e AN OS, imprenditore alimentare, al cui esito il primo aveva esploso da tergo vari colpi di pistola all'indirizzo del secondo. Non vi è questione di ricostruzione materiale del fatto, accertato grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e dello stesso imputato (peraltro immortalato nella fase successiva all'omicidio dalle telecamere di sorveglianza della sua stessa abitazione), bensì di valutazione dell'invocata esimente della legittima difesa almeno putativa che avrebbe determinato - - all'azione l'imputato, attesi gli antecedenti della vicenda. Infatti, la moglie ed il fratello del OS avevano riferito di prestiti elargiti dal ES alla vittima, e in un'occasione il fratello aveva anche dato garanzia firmando una scrittura privata;
detto teste aveva negato particolari minacce ad opera del ES, il quale però era spesso presente nell'azienda del OS, tanto che costui era spazientito per le ripetute pressioni e per gli atteggiamenti dell'imputato. Sottoposto a fermo di indiziato, il ES ammetteva di avere sparato all'indirizzo della vittima: ciò però attribuiva alla necessità di difendersi dal OS, il quale quella notte - dopo essere stato chiamato dall'imputato stesso per verificare il pericolo di un attentato ai danni del deposito aveva ingiunto al - ES, il quale gli aveva chiesto di rientrare almeno parzialmente dalla sua posizione debitoria, di pagargli quell'intervento notturno. Da tale pretesa era scaturito un litigio esitato nella minaccia a mano armata del OS, il quale aveva puntato una pistola alla testa del ES affermando che se fosse morto non gli avrebbe più dato nulla, e lo aveva colpito con un pugno al volto. Il ES si era allontanato e rannicchiato verso il basso, e aveva udito un rumore 2 be metallico come il clic di una pistola, così aveva estratto la pistola che a sua volta recava nel marsupio ed aveva esploso due o tre colpi dal basso verso l'alto, al che il OS era caduto a terra. L'imputato aveva raccolto la pistola e la borsa della vittima, gettandole nella vettura, quindi era partito eseguendo una manovra in retromarcia durante la quale probabilmente era passato sulle gambe del OS. Rientrato a casa, aveva bruciato nel caminetto gli indumenti da lui indossati e la borsa;
aveva ripulito le armi, gettando la propria pistola nella siepe di recinzione (dove era stata rinvenuta dagli operanti), e ponendo la NF del OS nello sportello della vettura Mercedes, senza ricordarsi che erano accese le telecamere del sistema di videosorveglianza. Il ES aveva riferito di avere acquistato il revolver Smith & SS nel quartiere di Scampia, dopo avere subito richieste estorsive da persone ignote all'inizio di novembre 2013; nulla sapeva della pistola NF del OS.
1.3. La Corte di Assise di appello valutati i risultati probatori - ha concordato con la Corte di primo grado nell'escludere l'esimente della legittima difesa, osservando tra l'altro che risultava incomprensibile in tale prospettiva la distruzione della borsa della vittima, insieme agli indumenti indossati dall'imputato quella notte, nonché l'azione di ripulitura della pistola NF asseritamente appartenente al OS, che invece avrebbe potuto supportare - ove fossero state rilevate impronte di costui la versione che l'arma fosse stata - impugnata dal OS per minacciare di morte il ES. Infine, sarebbe inspiegabile il motivo per cui, una volta ripulita, la pistola NF era stata rimessa nella vettura utilizzata sulla scena del delitto. La Corte di secondo grado osservava al riguardo che non vi era coerenza e compatibilità tra tale ultima azione e la freddezza e lucidità sottese agli altri comportamenti tenuti dal ES, e ne inferiva che la pistola NF in realtà apparteneva allo stesso imputato, dimenticata nella vettura durante l'intera missione. Invece, il OS non aveva armi, e tale conclusione confliggeva in radice con la tesi della legittima difesa, implicando che il ES aveva sparato ad una persona disarmata, e così escludendo ogni proporzionalità tra l'azione dell'imputato ed un qualsiasi ipotetico atto della vittima nei suoi confronti.
1.4. In ordine al contrasto tra le ricostruzioni della dinamica dell'omicidio svolte rispettivamente dalla dr.ssa Monica Fonzo, Ct del Pubblico ministero, ed il dott. Fernando Panarese per la difesa, la Corte napoletana riteneva di accordare preferenza alla prima, osservando che i colpi avevano raggiunto la vittima alla distanza di circa otto/dieci metri, da tergo. Nemmeno il Ct della difesa si era spinto a negare che il foro in regione dorsale bassa a sinistra fosse di entrata, pertanto almeno un proiettile aveva raggiunto il OS al dorso;
quanto al foro in corrispondenza delle ultime coste a sinistra, il Ct della difesa poneva in dubbio 3 Cl che fosse di uscita, suggerendo la probabilità ma non la certezza che fosse di entrata. Peraltro, dall'esame dibattimentale dei consulenti era risultata smentita l'ipotesi difensiva della lesione al fegato, mentre l'organo leso era la milza, compatibile con una direzione del proiettile dall'indietro all'avanti, come da tesi di accusa. La principale causa di morte era stata indicata dalla dr.ssa Fonzo nella lesione al capo, mentre il dott. Panarese l'aveva definita una ferita di striscio: la Corte ha valorizzato pur nell'assenza di fori alla meninge e al cervello -la presenza di versamenti di sangue alla regione cerebellare e ai lobi posteriori (che per l'accusa erano segni di emorragia e per la difesa, invece, di ipostasi), nonché l'obiettiva frattura lineare ad andamento longitudinale di circa otto centimetri dalla fossa cranica posteriore a sinistra sino alla fossa cranica media. Si è anche rilevato che l'inserimento di uno specillo nel cranio aveva indicato una direzione da sinistra a destra e dal basso verso l'altro, dall'occipitale sinistro verso il frontale/parietale destro, direzione non compatibile con lo sparo meramente difensivo.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Angelo Leone, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., con riferimento a due questioni preliminari sollevate con i motivi di gravame, ovvero l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata all'udienza del 31/10/2017, nonché il mancato deposito a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini delle fotografie scattate in sede di esame autoptico, di carattere irripetibile, che venivano poi acquisite ex art. 234 cod. proc. pen. all'udienza del 20/9/2016, all'esito della deposizione della consulente dr.ssa Fonzo.
2.1.1. Secondo il ricorrente, con riguardo alla prima eccezione non vi era stata alcuna confutazione delle argomentazioni avanzate nella citata memoria difensiva, come aveva invece ritenuto la Corte napoletana, in quanto l'Assise di primo grado non aveva deciso alcunché in ordine all'istanza ex art. 507 cod. proc. pen. di disporre una perizia medico-legale.
2.1.2. Quanto al problema delle fotografie, la difesa ha riferito di averle ripetutamente richieste al Pubblico ministero, anche dopo avere ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, ma - non essendo riuscita ad ottenerle aveva modificato la linea difensiva orientandosi per il rito ordinario in base a valutazioni medico-legali di parte limitate agli accertamenti depositati dal consulente tecnico del Pubblico ministero. Tale situazione avrebbe dovuto dare luogo alla inutilizza- 4 Cel bilità degli elementi di indagine che non erano stati debitamente depositati a seguito dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., sicché vi è stato un evidente errore di diritto nell'ammissione tardiva delle fotografie in sede processuale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa in merito alle opzioni processuali praticabili.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta violazione di legge processuale e vizio argomentativo con riferimento all'omessa motivazione del punto n. 3 dell'atto di appello, riguardante le censure sulla valutazione operata dalla Corte di assise di primo grado delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, a carico e a discarico. Il ricorrente ha indicato come rilevanti al riguardo le testi- monianze rese da LI Lo UR e MO OS, rispettivamente moglie e fratello della vittima, in ordine al debito del congiunto nei confronti del ES, nonché la deposizione del Commissario RE LI che aveva riferito di una possibile tentata estorsione in danno dell'imputato. Erano poi rilevanti le testi- monianze di ER De IO e RO TA, a loro volta debitori del ES per somme consistenti, i quali avevano affermato di non essere mai stati compulsati dal loro creditore onde restituire il denaro. Tali testimonianze incidono negativamente sul movente del delitto, rendendo incomprensibili le ragioni per cui il ES avrebbe deciso di uccidere il meno gravato dei suoi debitori.
2.3. Con ulteriore motivo si lamenta vizio argomentativo con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla confessione resa dal ES, che non è stata considerata nella sua globalità - da intendersi comprensiva tanto dell'accusa contra se, quanto della giustificazione della condotta né con - apprezzamento della sua spontaneità, avuto riguardo al momento della stessa, immediatamente resa nell'interrogatorio in sede di fermo e poi confermata nell'esame dibattimentale. Dalle vicende creditorie narrate dal ES e dalla dinamica dell'aggres- sione subita ad opera del OS è evidente che la reazione dell'imputato è stata dettata dalla necessità di difendersi;
né la condotta successiva al fatto smentisce tale impostazione, manifestando invece lo stato confusionale in cui versava l'imputato, il quale non soltanto aveva ripulito la pistola NF del OS, ma aveva anche bruciato la borsa di costui contenente la documentazione dei loro rapporti creditori, parimenti rilevante al fine di poter ottenere soddisfazione del proprio credito.
2.4. Con riferimento alle violazioni in materia di armi, si deduce violazione di legge e vizio argomentativo. Invero, dovendosi riconoscere che il fatto è avvenuto in presenza della quantomeno putativa della legittima difesa, di cui sussistonoscriminante - - 5 Col tutti i presupposti (il ricorso rinvia al motivo n. 3 dell'atto di appello per le argo- mentazioni a supporto di tale affermazione), il ricorrente evidenzia la correla- zione diretta tra la situazione aggressiva integrata dal OS, che aveva puntato la pistola alla fronte del ES minacciandolo di morte, e la reazione difensiva di costui, il quale d'istinto aveva estratto la sua pistola dal marsupio ed aveva esploso tre colpi "quasi ad occhi chiusi" in direzione del primo, implo- -processualmente randolo di non sparare. Sul punto ha influito anche il dato accertato della vicinanza del OS alla criminalità organizzata sannita, che - contribuiva a provocare nel ES uno stato psicologico tale da far intendere integrati i presupposti dell'invocata esimente, almeno nella forma putativa di cui all'art. 59, comma 4, cod. pen. Ciò è in contrasto con la ricostruzione della impugnata sentenza sul punto della detenzione della pistola NF da parte dell'imputato, la cui presenza nella tasca dello sportello lato guida della vettura Mercedes è stata ascritta a dimenticanza del ES. Viene inoltre sottoposta a critica, per macroscopica contraddittorietà, la ricostruzione delle posizioni di sparatore e vittima, laddove l'impugnata sentenza da un lato accoglie le risultanze medico-legali attestanti l'esplosione dei colpi alla distanza di diversi metri, dall'altro afferma che la distanza tra sparatore e bersaglio era "misurabile in più di qualche decina di centimetri". Da tale discrasia risulta evidente la necessità di disporre una perizia onde chiarire la dinamica della vicenda.
2.5. Con ulteriore motivo si deduce il travisamento della prova con riferimento alla rivalutazione della consulenza medico-legale della difesa, anche in base all'esame dibattimentale del dott. Panarese. Invero, secondo il ricorrente, dalle circostanze riportate alla pagina 7 dell'impugnata sentenza si ricava il travisamento dei giudici di secondo grado, laddove il Ct della difesa spiegava che le risultanze in atti non erano compatibili con la tesi dell'omicidio volontario. A supporto di tale affermazione il ricorso ha riportato ampi stralci dell'esame dibattimentale del dott. Panarese, riferiti alla direzione dei proiettili, con particolare riguardo ai fori di ingresso ed uscita dal corpo della vittima, alle ipostasi post-mortem e alle lesioni riscontrate. Sono stati riportati anche frammenti delle contrarie argomentazioni del consulente del Pm, in particolare sulla lesività del cranio della vittima, punto di insanabile contrasto tra i due esperti, la cui frontale contrapposizione è stata documentata nella nota n. 5 del ricorso. Tali elementi hanno evidenziato le omissioni di entrambe le Corti di merito in ordine alle considerazioni espresse nel motivo di gravame n. 4 sulle contrad- dizioni del consulente del Pm, che addirittura non ha confermato le proprie conclusioni in sede di esame dibattimentale. Ciò ulteriormente imponeva 6 Cl l'espletamento della perizia medico-legale richiesta dalla difesa per fugare ogni dubbio sulle cause e sulla dinamica della morte del OS.
2.6. Con l'ultimo motivo di impugnazione si lamenta l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato sulle modalità del reato e sulla personalità del ES, che si asserisce gravato - contrariamente al vero - da precedenti per reati contro la persona e in materia di armi, laddove egli annovera soltanto due condanne per guida in stato di ebbrezza. Di contro, non si è dato rilievo alla condotta post delictum, ampiamente collaborativa, tenuta dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. Preliminarmente, si rileva che la presente vicenda processuale si connota - quanto alla ricostruzione degli eventi ed alla qualificazione giuridica dei fatti e del titolo di responsabilità dell'imputato - come un caso di cosiddetta "doppia conforme", costruzione che notoriamente postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che a presidio - del devolutum discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato, dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che 7 Cel può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.
2. Ciò premesso, si esamineranno i motivi di impugnazione nei limiti così tracciati e secondo l'ordine di esposizione.
2.1. Iniziando dalle preliminari censure processuali, si osserva che la doglianza riguardante la pretermissione della memoria difensiva del 31/10/2017 è stata oggetto di congruo vaglio da parte della Corte territoriale, la quale ha osservato che il giudice di prime cure aveva confutato le argomentazioni sviluppate in detto atto difensivo, pur senza citarlo esplicitamente. Del resto, l'esame della memoria in questione (allegata al ricorso) consente a questa Corte di verificare la completa disamina dei temi ivi posti da parte dei giudici di merito di ambo i gradi, sicché non si ravvisa il dedotto vizio di legittimità. In particolare, la doglianza sul silenzio serbato dal primo giudice quanto alla sollecitazione difensiva ex art. 507 cod. proc. pen. di disporre una perizia medico-legale (silenzio interpretabile come implicito rigetto di tale iniziativa) è stata espressamente considerata dai giudici di appello che con ordinanza - dibattimentale dell'8/1/2019 hanno motivatamente disatteso l'istanza, rilevando l'esistenza in atti di consulenze di parte pubblica e privata che rendevano superfluo ed inutile un ulteriore accertamento medico-legale (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Invero, è acquisizione risalente che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non comportando la nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), rilevando specialmente quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedi- mento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Tuttavia, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata 8 Cel (Sez. 5 n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Nel caso in esame, tali specifiche ragioni sono state omesse dal ricorrente, il quale si è limitato a denunciare (contrariamente al vero) la mancata considerazione degli argomenti difensivi espressi nella memoria, senza descriverne la valenza ad orientare il decidente in senso diverso, ovvero senza prospettare elementi di decisività disarticolante del ragionamento motivazionale espresso in entrambi i gradi di merito.
2.2. In ordine all'eccezione di violazione del diritto di difesa determinata dalla tardiva acquisizione delle fotografie scattate in sede di esame autoptico, che irritualmente sarebbe stata operata ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. all'esito della deposizione della Ct del Pm, dr.ssa Fonzo, si rileva che non ricorre alcuna violazione procedurale o lesione del diritto di difesa, come ha corretta- mente esposto l'impugnata sentenza. Ivi si è osservato che il deposito delle fotografie è avvenuto in tempo utile a spiegare in giudizio le più ampie difese dell'imputato, né all'epoca era stato obiettato che tale documentazione fosse necessaria per avanzare eventuali richieste di riti speciali, peraltro non formulate neppure nel senso di un giudizio abbreviato condizionato ad integrazione dunque priva di basi istruttoria. La contraria doglianza su tale ultimo punto apprezzabili. Deve qui rimarcarsi che la sede e le modalità di acquisizione del compendio fotografico risultano corrette sotto il profilo processuale. Infatti, l'atto istruttorio rilevante era costituito dall'indagine autoptica e dal suo esito, cristallizzato nella relazione della consulente del Pm. Il compendio fotografico a corredo di tale atto istruttorio a termini dell'art. 234, comma 1, cod. proc. pen. ha avuto la funzione di fissare per immagini l'iter dell'indagine - autoptica, alla quale peraltro era legittimato ad intervenire il consulente tecnico della difesa per tutto l'arco di svolgimento, sicché correttamente le fotografie sono state acquisite all'esito della deposizione dibattimentale della consulente medico-legale dell'accusa, ciò essendo espressamente facultizzato ai sensi dell'art. 501, comma 2, cod. proc. pen. Entrambe le censure processuali devono dunque essere rigettate.
3. Si esamina di seguito la censura riguardante le testimonianze indicate nel secondo motivo di impugnazione, in ordine alle quali si lamenta che vi sia stata completa omissione di valutazione nella sentenza di appello. Tale affermazione è fuorviante, trattandosi di deposizioni che sono state ampiamente riportate nella prima sentenza ed utilizzate per la ricostruzione degli antefatti della vicenda in particolare quelle del fratello dell'imputato, MO- OS, e della moglie, LI Lo UR-quanto all'esistenza di una situazione 9 Cel debitoria del OS verso la vittima, asseverata dallo stesso imputato. Egual- mente dicasi per le deposizioni di ER De IO e RO TA, il cui contenuto è stato riportato nella prima sentenza, e richiamato anche nell'impu- gnata sentenza. Le deduzioni difensive che si basano su tali ultime deposizioni, in merito alla loro ritenuta valenza negativa sul movente del delitto, trattandosi di debitori più "importanti" del ES e ciononostante non soggetti ad alcuna pressione ad opera del creditore, sono valutazioni di merito tendenti ad accre- ditare una diversa visione della vicenda e pertanto prive di rilievo in questa sede, ove deve aversi riguardo soltanto al corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio e all'assenza di manifesto travisamento delle prove. Quanto alla deposizione del teste di PG RE LI, essa è stata ampiamente richiamata dal primo giudice per le attività immediatamente effettuate sui luoghi dal personale intervenuto, mentre le dichiarazioni del teste in merito alla "storia di una possibile tentata estorsione in danno del ES" non sono state focalizzate in sentenza. Tuttavia, il tema definito dallo stesso - teste LI mera "ipotesi investigativa", alla stregua del frammento riportato nel ricorso è stato scandagliato dai giudici di merito, in base a quanto riferito - dal diretto interessato ES, il quale aveva affermato di non avere sporto denuncia, perché sperava di risolvere in altro modo il problema, con l'aiuto del OS (cfr. pag. 28 della prima sentenza). Pertanto, risulta acclarato che di tale retroscena estorsivo certamente non trascurato dai giudici del merito non vi - - era alcuna traccia tangibile, e quindi si conferma la valutazione di mera ipotesi investigativa, come tale priva di concreta incidenza sulla ricostruzione della vicenda. Deve qui ribadirsi che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento e altri, Rv. 259643).
4. Il seguente motivo di ricorso lamenta vizi di valutazione della confes- sione resa dal ES, che non sarebbe stata considerata nella sua globalità da intendersi comprensiva tanto dell'accusa contra se, quanto della giustifica- - zione della condotta in termini di legittima difesa - né con apprezzamento della sua spontaneità, da valutarsi in relazione al momento in cui essa è intervenuta, 10 Cl avendo l'imputato mantenuto ferma la sua versione in ogni fase delle indagini e del processo. Anche tale censura è infondata, oltre che basata su elementi ed apprezza- menti di natura fattuale, come dimostra l'arricchimento del motivo con plurimi richiami ai contenuti dell'interrogatorio del ES in sede di fermo, così dando luogo ad un motivo di ricorso vietato dalla legge. Va rilevato che la ricostruzione della vicenda si giova soltanto in parte delle ammissioni del ES, in quanto la condotta successiva al delitto è stata immortalata dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione dell'imputato stesso, mentre i passaggi della vettura Mercedes nella disponibilità del ES nel torno di tempo dell'omicidio erano stati rilevati dalle telecamere della piazza stadio Santa Colomba ed analizzati nella loro valenza dalla Polizia giudiziaria, come ha testimoniato proprio l'Isp. RE LI. La pretesa che la confessione sia inscindibile nella sua valutazione è del tutto priva di fondamento giuridico, essendo ormai un dato acquisito nell'esegesi di legittimità che "In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione" (Sez. 5, n. 47602 del 26/05/2014, Cabitza, Rv. 261014; Sez. 1, n. 35993 del 14/06/2011 Filippone e altri, Rv. 250774). Nel caso in esame, l'ammissione di avere commesso l'atto omicidiario è stata scissa dalla parte intesa a rivendicare di avere agito per legittima difesa, in base ad argomentazioni pienamente logiche ed ancorate a specifici dati di fatto che escludono i denunciati vizi di legittimità. Le contrarie deduzioni difensive dirette ad asseverare la tesi della legittima difesa, soprattutto laddove tendono ad attribuire alla condotta post-delictum del ES un significato opposto a quello motivatamente argomentato dai giudici del merito, sono di mero carattere confutativo e non rivestono efficacia dirimente.
5. Il quarto motivo di impugnazione, riferito alla detenzione e porto della pistola NF, che nel ricorso si attribuisce alla vittima AN OS, ripercorre gli snodi ricostruttivi dell'invocata scriminante della legittima difesa, come desunti dall'esame dell'imputato, ed illustrati in termini di ricorrenza dell'esimente putativa per avere il ES erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di fatto di una situazione di pericolo consistente nell'aggressione a mano armata da parte del OS, che innescava la reazione uguale e contraria. 11 Devono qui richiamarsi i presupposti della legittima difesa putativa, come risultanti dai parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, secondo la quale: La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta;
sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente» (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207736; in senso conforme, Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199). Tale errore scusabile deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634). Deve tuttavia osservarsi che alla stregua della versione dell'imputato - - non si dovrebbe parlare di legittima difesa putativa, quanto di piena ricorrenza dell'indicata esimente, poiché egli non si sarebbe trovato in una condizione di erronea percezione del pericolo, ma sarebbe stato effettivamente minacciato dal OS con una pistola puntata alla fronte, fino al in tesi: la NF - - fatidico clic percepito dal ES allorché, colpito con un pugno al volto dall'antagonista, si era rannicchiato in basso, senza possibilità di fuga, sicché la reazione uguale e contraria apparirebbe l'unica possibile a contrastare il pericolo incombente, nonché proporzionata all'azione aggressiva in atto. In realtà, l'intera costruzione è fondata sulle unilaterali affermazioni dello stesso imputato, che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto inattendibile, pur nell'apparente contegno ammissivo, evidenziando le rilevanti discrasie desunte dalla condotta post-delictum, come sintetizzate al paragrafo 1.3. della parte narrativa, e da altre, pure richiamate, in ordine alle accertate modalità delle posizioni reciprocamente assunte tra sparatore e vittima, che saranno esaminate infra. Pertanto, la presente censura deve essere disattesa, in quanto tendente ad attestare una diversa e più favorevole dinamica degli eventi, contrastante con la concorde ricostruzione fattuale e logica effettuata nelle due sentenze.
6. Il presente motivo di impugnazione riguarda il dedotto travisamento della prova, indicata nella consulenza medico-legale della difesa e nell'esame dibattimentale del dott. Panarese, laddove spiegava che le risultanze in atti non 12 Ed erano compatibili con la tesi dell'omicidio volontario. Il punto stato illustrato con dovizia di richiami alle dichiarazioni del dott. Panarese in sede di audizione dibattimentale, a confutazione dei contenuti e degli esiti della consulenza tecnica di parte pubblica, che però non è stata allegata al ricorso, che per tale profilo carente di autosufficienza. Alla stregua di quanto emerge dalle sentenze di merito, ed in particolare dalla prima, la lesività accertata in sede autoptica, prodotta da due colpi di arma da fuoco, aveva riguardato le zone cranio - encefalica e toraco-addominale, nella parte sinistra. La lesione cranica è stata descritta con foro di entrata in regione temporo-parietale sinistra a fondo cieco;
la lesione toracica ha il foro di entrata in corrispondenza della regione dorsale bassa, e dunque è stato inequivocabil- mente esploso da tergo, a distanza di circa otto/dieci metri, con vittima in piedi, con tramite intracorporeo parallelo e foro di uscita in regione anteriore, nell'emitorace sinistro in corrispondenza della XI costa omolaterale. Anche il proiettile nel cranio fu esploso da tergo, ad una distanza di circa otto/dieci metri tra sparatore e vittima, dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, con il capo leggermente reclinato a destra. Detto proiettile, che non fuoriuscì e fu rinvenuto nella loggia renale sinistra, era penetrato dalla regione temporo- parietale, che infatti presentava i tratti tipici del foro di entrata: piccole dimensioni, con margini estroflessi a forma leggermente circolare. Tali elementi, tratti dall'osservazione obiettiva delle lesioni e dalla traiettoria dei proiettili, manifestano l'inconsistenza della tesi della legittima difesa, smentita dal fatto che l'ingresso di entrambi i proiettili è avvenuto da tergo, ad una certa distanza otto/dieci metri dal bersaglio - così da illustrare un contesto ben diverso da quello costruito dall'imputato. Le contrarie osservazioni del consulente medico-legale della difesa sono state specificamente confutate sia dal primo giudice che dalla Corte territoriale con argomenti logici, il principale dei quali consiste nel rilievo che il colpo penetrato in zona dorsale attinse la milza, che restò spappolata, e non il fegato, rimasto indenne, chiaro indice della direzionalità dall'indietro in avanti del proiettile, poi fuoriuscito in regione anteriore, come ha attestato la dr.ssa Fonzo, Ct del Pm. La reiterazione in sede di ricorso delle medesime argomentazioni del dott. Panarese, già congruamente confutate nell'impugnata sentenza, non attribuisce loro maggiore valenza dimostrativa, né può utilizzarsi a tal fine il richiamo di un passaggio motivazionale (pag. 7) in cui la Corte di appello, escludendo colpi sparati a bruciapelo, ha parlato di distanza tra sparatore e bersaglio "misurabile in più di qualche decina di centimetri", poiché l'indicata locuzione non significa affatto che tale fosse l'effettiva distanza tra i due soggetti, ma è diretta a 13 Til specificare il concetto per cui essi erano distanti nei termini precedentemente individuati di circa otto/dieci metri cioè ben più di qualche decina di centimetri. Non raggiunge migliore risultato la contestazione della ferita al capo come principale causa del decesso, tema sul quale pure il ricorso si è diffuso, riportando ampi stralci del confronto dibattimentale tra i due consulenti di parte, senza però indicare quale sarebbe stata la causa alternativa di morte. In ogni caso, il risultato letale è stato sicuramente determinato dai colpi di arma da fuoco esplosi all'indirizzo della vittima, e le critiche alla ricostruzione del consulente medico-legale dell'accusa sono rimaste fini a se stesse, basate sull'esame postumo delle risultanze documentali e non sulla diretta partecipa- zione all'indagine autoptica, in conclusione prive di ogni incidenza al fine di supportare la versione difensiva del OS, come ha rilevato la Corte territoriale. Alla stregua di tali argomentazioni dei giudici di merito, dunque, risulta sconfessata la tesi della legittima difesa, ed all'opposto avvalorata la ricostru- zione secondo la quale la vittima era ad una certa distanza dal ES e collocata di spalle al medesimo, dati che escludono che l'unico modo per l'imputato di difendersi da una presunta aggressione del OS fosse quello di sparargli alle spalle.
7. Con l'ultimo motivo di impugnazione si censura la negazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto basata su dati inesatti concernenti i precedenti penali dell'imputato, e sulla mancata valorizzazione della condotta post delictum, ampiamente collaborativa, tenuta dal ES. Sul punto specifico, la motivazione in esame richiama le modalità del reato e la personalità dell'imputato, "il quale non ha reso piena confessione ma ha ammesso ciò che non poteva negare, tentando di avvalorare la versione a lui più favorevole". Incidentalmente racchiuso in parentesi - vi è il richiamo al - fatto che il ES sia gravato per reati contro la persona ed in materia di armi. Ritiene questa Corte che tale motivazione, pur espunto il richiamo ai precedenti penali, sia immune da vizi, avendo dato sufficientemente conto dei parametri di riferimento ai sensi dell'art. 133 cod. pen. ai quali si è attenuta la Corte territoriale, sub specie di gravità del reato e personalità dell'imputato, spregiudicato nella costruzione di una causa di giustificazione del proprio delitto. L'unico argomento valorizzato dalla difesa del ES è stato, dunque, valutato in senso opposto dai giudici di appello, né può chiedersi a questa Corte di legittimità di capovolgere tale apprezzamento, essenzialmente discrezionale. 14 чл In termini generali, l'esegesi di legittimità sul tema in esame afferma che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 9/3/2016, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). Invero, la valutazione in ordine alla sussistenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044), quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, l'avvenuta valutazione circa l'adeguamento della pena concretamente applicata rispetto alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 2011, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, PG in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (così Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201).
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Inoltre, l'imputato è tenuto alla rifusione delle spese affrontate dalle parti civili per la costituzione nella presente fase processuale, che si liquidano ai sensi degli artt. 12 e 16 D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 - in relazione alle voci indicate nelle note depositate, nonché in considerazione dell'attività effettivamente svolta, delle questioni trattate e del numero di parti rappresentate per LI Lo UR, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore OS EN, nella misura di Euro 3.600,00 per ciascuna delle due posizioni, oltre accessori di legge;
quanto alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato OS EN, OS MO e CC AR OS, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Napoli ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002. 15 Cal
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lo UR LI, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore OS EN, che liquida in complessivi Euro 3.600,00 per ciascuna delle due posizioni, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato OS EN, OS MO e CC AR OS, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Napoli ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002. Così deciso il giorno 16 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Presidente Casa Сег Teresa Liuni Geresalius DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 FEB 2021 IL CANDELNERE 16