Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2011, n. 35993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35993 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
35 9 93 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. £56/2011 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott.
- Consigliere - MARCELLO ROMBOLA' Dott. REGISTRO GENERALE N. 47741/2010- Rel. Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO
- Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IL SQ N. IL 02/01/1982
2) IL CO AN N. IL 10/03/1940
avverso la sentenza n. 453/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 03/10/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Moris Fraticelli, che ha concluso per & rigetto del marso;
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Francesco Rapese, I prole he condurs per l'acoglimento rei ricus c
1. Con sentenza deliberata il 3 ottobre 2010, la Corte di Appello di Reggio
-
-Calabria riformandoper quanto ancora rileva nel presente gludizio parzialmente quella emessa dal Tribunale di Palmi il 7 febbraio 2008, ha ritenuto gli appellanti IL RO NT e IL SQ, rispettivamente padre e figlio, colpevoli della co-detenzione:
a) di una pistola semi-automatica cal. 9x21 e del relativo munizionamento (capi
F e G della rubrica), rinvenuti, all'esito di perquisizione disposta il 3 maggio
2007, all'interno di un contenitore in vetro, totalmente interrato nella zona giardino dell'abitazione sita in Melicucco, via Monacelli n. 2, nella quale risiedevano i predetti appellanti (Il SQ per altro, temporaneamente);
b) di un fucile semiautomatico a pompa e del relativo munizionamento (capo L), pure rinvenuti il 3 maggio 2007, all'interno di un bidone di plastica interrato nella zona giardino dell'abitazione di via Monacelli, sotto la cuccia del cane ivi ubicata. 1.1 Premesso in fatto che quelle oggetto della pronuncia di condanna, costituivano solo una parte di un quantitativo ben più consistente di armi e munizioni, rinvenuto dalla polizia giudiziaria, nel corso di una complessa operazione di perquisizione, che aveva interessato anche l'abitazione in via
Seminara di ON NI, rispettivamente figlio e fratello degli odierni ricorrenti, ed un fabbricato in costruzione adiacente all'abitazione di via Monacelli ed anch'esso nella disponibilità della famiglia ON, la Corte territoriale, riformando parzialmente quella di primo grado, che aveva invece attribuito ai predetti imputati la co-detenzione di tutte le armi sequestrate, ivi compresa la pistola rinvenuta nell'abitazione di ON NI, ritenendo non attendibili le dichiarazioni autoaccusatorie del predetto imputato, che si era assunto la responsabilità esclusiva della detenzione di tutto il materiale rinvenuto, nel procedere ad una verifica dell'appartenenza ai due imputati di tutte le armi e munizioni sequestrate, è pervenuta ad una diversa conclusione rispetto al giudice di prime cure. Ed invero i giudici di appello, mentre hanno ritenuto non sussistere una prova tranquillante circa la riferibilità agli stessi di quelle rinvenute nell'adiacente fabbricato in costruzione e nell'abitazione di NI, anche a ragione delle significative corrispondenze esistenti tra il materiale sequestrato nei due diversi luoghi e della circostanza che il ON RO NT non aveva palesato alcuna reticenza nel riferire ai militari che stavano procedendo alla perquisizione, che anche l'adiacente manufatto era nella disponibilità della famiglia, non hanno invece dubitato circa la riferibilità al predetti di quanto rinvenuto nelle pertinenze dell'abitazione di via Monacelli 2, evidenziando al riguardo: сег 1 a) che ON NI, non aveva alcun comprensibile motivo di occultare una pistola ed un fucile a pompa, armamento completo e diverso rispetto a quello ritenuto a lui riferibile, nelle adiacenze della casa paterna ed all'insaputa dei suoi congiunti, potendo disporre di utili nascondigli nel fabbricato in costruzione e nel terreno ad esso adiacente;
b) che tale considerazione valeva anche per ON SQ, che pur risiedendo formalmente in altro luogo, era da tempo ospitato dal padre, come dimostrato anche dalla presenza nell'appartamento di un armadio pieno di suoi vestiti;
c) che nel senso della codetenzione delle armi, deponeva, oltre la scelta dei luoghi di occultamento, posti nelle immediate vicinanze dell'abitazione, anche il nervosismo manifestato da entrambi gli imputati, che avevano presenziato allo svolgimento delle perquisizione, allorquando le operazioni erano state estese al giardino circostante l'abitazione, da interpretarsi come indice di consapevolezza della presenza delle armi;
d) che la stessa ubicazione di una delle armi sotto la cuccia del cane, deponeva in modo inequivoco per il diretto coinvolgimento anche di ON SQ nelle operazioni di occultamento, essendo il predetto imputato il padrone dell'animale.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore di entrambi gli imputati, sviluppando un unico motivo d'impugnazione, con il quale deduce l'illegittimità della pronuncia di condanna degli imputati per vizio di motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria.
Il primo evidente profilo di contraddittorietà viene ravvisato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di ON RU, il quale, sin dall'inizio, si è assunto «ogni responsabilità in ordine al rinvenimento nella proprietà del padre delle armi e munizioni».
Ed invero i giudici di appello, avendo ritenuto credibili tali dichiarazioni, tanto da prosciogliere i ricorrenti dalle imputazioni relative alle armi e munizioni, alcune di provenienza delittuosa, rinvenute in via Seminara, coerentemente avrebbero dovuto assolvere gli stessi anche dalle ulteriori imputazioni, evidenziando al riguardo:
a) con riferimento all'affermazione di penale responsabilità di RO NT
ON, che l'assunto secondo cui il predetto non avrebbe potuto ignorare l'azione compiuta da uno dei figli, non ha tenuto conto adeguatamente che il terreno di proprietà dello stesso era particolarmente esteso;
b) con riferimento all'affermazione di penale responsabilità di SQ ON, che illogicamente i giudici di merito avevano ricavato dal dato relativo all'accertata presenza dei vestiti dell'imputato in una stanza dell'abitazione paterna, il convincimento che lo stesso dimorasse stabilmente in quel luogo, essendo in realtà da tempo residente in altro luogo, ivi ritornando solo sporadicamente.
Considerato in diritto
1.-Le impugnazioni proposte nell'interesse di IL RO NT e di
IL SQ sono basate su motivi infondati e vanno, quindi, rigettate.
2.1 - Le deduzioni dirette a confutare l'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti con riferimento alle residuali imputazioni ad essi ascritte, non denunciano, infatti, reali vizi di legittimità, limitandosi a censurare, sostanzialmente, le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dal giudici di appello ed espressi, nella sentenza impugnata, con una giustificazione che risulta completa, nonché fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da profili di illogicità e contraddittorietà.
2.1.1 In particolare, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni confessorie rese da IL NI, va qui ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui «salvo l'obbligo di adeguata motivazione, il giudice di merito ben può ritenere veridica una parte della confessione resa dall'imputato e nel contempo disattendere altre parti, allorché si tratti di circostanze fra di loro non interferentesi fattualmente e logicamente: ciò in base al principio della scindibilità della dichiarazione di qualsiasi soggetto» (in termini,
Sez. 1, Sentenza n. 12584 del 21/10/1994, dep. il 20/12/1994, Rv. 200073,
Imp. Riola;
Sez. 4, Sentenza n. 40171 del 16/6/2004, dep. il 13/10/2004, Rv.
229567, imp. Minuto). Orbene a tale principio risulta essersi attenuta la Corte territoriale, la quale ha fornito una più che adeguata e plausibile spiegazione - sommariamente illustrata al punto 1.1 della esposizione in fatto delle ragioni per cui, le dichiarazioni autoaccusatorie del coimputato NI ON volte a scagionare i suoi congiunti, mentre apparivano verosimili e tali da ingenerare un ragionevole dubbio quanto alla effettiva riferibilità anche agli odierni ricorrenti della detenzione delle armi rinvenute in via Seminara e all'interno dell'immobile in costruzione adiacente all'abitazione di via Monacelli, non potevano ritenersi tali, invece, quanto alla codetenzione del materiale sequestrato negli spazi pertinenziali del suddetto immobile.
In particolare, in presenza di un percorso motivazionale logico e coerente svolto da entrambi i giudici di merito che ha valorizzato, quanto a ON RO
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NT, la circostanza della vicinanza alla sua abitazione del luoghi di occultamento delle armi ed il comportamento complessivo tenuto al momento della perquisizione, e quanto a ON SQ, oltre a tali elementi, anche il 3 ш dato ulteriore della proprietà del cane, sotto la cui cuccia, risultava occultata una delle armi in sequestro le deduzioni in fatto svolte in ricorso per negare
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veridicità e rilevanza probatoria ad alcuni di tali dati, non superano la soglia di una ricostruzione alternativa ovvero di una sollecitazione a compiere una nuova valutazione di tali risultanze, non consentita però in sede di legittimità.
3. - Il rigetto del ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. In ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011
Il consigliere estensore Il presidente ho
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
D - 4 OTT 2011
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