Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 47602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47602 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 1610
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 45455/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA MA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 9.1.2013 dalla corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, il difensore di fiducia, avv. Fois Pietro Leonardo, del Foro di Torino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 9.1.2013 la corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, sezione distaccata di Sanluri, in data 30.3.2012, aveva condannato ZA MO, imputato del delitto di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 e 6, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, MU EN, riqualificava il fatto ai sensi dell'art. 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n. 2, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6, e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza della corte di appello cagliaritana, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, il ZA, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo: 1) che, in mancanza dell'appello incidentale del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, intervenuta una nuova qualificazione giuridica del fatto, rispetto alla quale il ricorrente non ha potuto difendersi nel merito, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado, per consentire al pubblico ministero in quella sede di procedere alla nuova contestazione;
2) l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, che la corte territoriale ha ritenuto configurabile attraverso una valutazione frazionata della confessione dell'imputato, considerato credibile quando afferma di avere consumato più furti presso il ristorante dove lavorava come cameriere, e, contraddittoriamente, non credibile quando sostiene di essere penetrato nel locale, utilizzando le chiavi riposte dal proprietario sotto una fioriera, posizionata in prossimità dell'ingresso, risultando indimostrata la diversa ricostruzione dei fatti fornita dalla corte di appello, secondo cui l'imputato si era impadronito delle suddette chiavi, sottraendole ad altro dipendente del ristorante, nella cui casa egli viveva;
3) che, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, il fatto sarebbe riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 624 bis c.p., comma 1, con tutte le conseguenze che ne derivano "sotto l'aspetto della pena irrogabile e dei relativi termini di prescrizione".
3. Il ricorso è infondato.
4. In relazione al primo motivo di impugnazione, il ricorrente trascura di considerare che, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 3, "quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata ne' revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado". In sede di interpretazione di tale disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, secondo un costante e condivisibile orientamento, che il giudice di appello, nell'esercizio del potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica, oltre che del fatto per come descritto nell'imputazione, anche del fatto per come accertato nella sentenza impugnata, può, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (cfr. Cass., sez. 6, 04/06/1997, n. 6753, rv. 211010; Cass., sez. 6, 05/11/2003, n. 46805, rv. 227354; Cass., sez. 5, 20.4.2005, n. 42611, rv. 232995; Cass., sez. 2, 13/6/2014, n. 27460, rv. 259567). Orbene la corte di appello di Cagliari è legittimamente intervenuta solo sulla qualificazione giuridica del fatto sottoposto al suo esame con l'appello del ZA, confermando la pena di nove mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa, inflitta a quest'ultimo in primo grado, rimasta immutata, pur risultando inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 624 bis c.p., norma applicabile all'esito del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti effettuato dal tribunale, proprio perché, come specificato in motivazione, in mancanza di appello del pubblico ministero la pena non poteva essere aumentata senza violare il divieto della "reformatio in peius" sancito dal citato art. 597 c.p.p.. Del tutto infondato, inoltre, appare il rilievo, peraltro espresso in modo generico, secondo cui il ricorrente non sarebbe stato in grado di difendersi adeguatamente in ordine alla nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto ascrittogli. Come si evince, infatti, dalla sentenza di secondo grado (cfr. p. 4), in apertura del giudizio le parti venivano rese edotte della possibilità di una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 624 bis c.p., al fine di consentire loro di interloquire in modo specifico su tale possibilità, senza che venisse formulata nessuna richiesta al riguardo dal difensore dell'imputato contumace, che, anzi, pur interpellato, aveva espressamente dichiarato di non voler chiedere un differimento nella trattazione del processo, per cui la garanzia del contraddittorio è stata pienamente assicurata in secondo grado, dando la possibilità all'imputato ed al suo difensore di interloquire preventivamente sul punto (cfr. Cass., sez. 2, 15/5/2001 3, n. 37413, rv. 256652).
5. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che in tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione (cfr. Cass., sez. 1, 14/06/2011, n. 35993, rv. 250774; Cass., sez. 4, 16/06/2004, n. 40171, rv. 229567). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, spiegando in modo dettagliato e logicamente coerente le ragioni per cui non appare credibile che, come sostenuto dall'imputato, le chiavi per accedere all'interno del ristorante dove sono stati consumati, dal novembre del 2004 al 14 luglio del 2005, i diversi furti addebitati al ZA, fossero state occultate nel nascondiglio indicato dallo stesso imputato, evidenziando, al riguardo, che ne' il proprietario del locale, ne' l'altro dipendente Fosci Mariano, nelle loro deposizioni, avevano fatto riferimento a questa particolare modalità di custodia delle chiavi, che, peraltro, sarebbe stata particolarmente imprudente mantenere, dopo che il MU si era accorto dei furti commessi in suo danno, provvedendo a sostituire per ben due volte la serratura della porta di accesso al locale. Il ZA, il quale, in sede di esame ha ammesso di avere effettuato tre furti nel locale nel luglio del 2005 ed è stato ripreso dalla telecamera del circuito interno di videosorveglianza, fatto montare dal MU, nell'atto di perpetrare l'ennesimo furto il 14 luglio del 2005 (sottolinea ulteriormente la corte territoriale) era in grado di procurarsi fraudolentemente le chiavi della porta di accesso al locale, approfittando della circostanza, a lui nota, che un doppione di tali chiavi era custodito nell'abitazione dell'altro dipendente Fosci Mariano, alla quale l'imputato poteva liberamente accedere, per concessione dello stesso Fosci, che, ospitandolo gratuitamente nella casa disabitata del fratello, ubicata al piano superiore, gli consentiva di entrare nel suo appartamento, anche in sua assenza, utilizzando il mazzo di chiavi che custodiva dietro una porticina realizzata per facilitare l'ingresso a casa del suo gatto (cfr. pp. 6- 7 della sentenza di secondo grado).
Come si vede, dunque, nessuna illogicità o contraddittorietà è riscontrabile nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, posto che, da un lato non esiste nessuna necessaria interferenza sul piano logico e fattuale tra il riconoscimento da parte del ZA di essere stato l'autore dei furti utilizzando le chiavi della porta di accesso del ristorante per penetrarvi all'interno e l'indicazione del modo con cui egli si è procurato le chiavi in questione, ritenuta non credibile dalla corte territoriale sulla base di una motivazione approfondita ed immune da vizi, conforme ai criteri di valutazione che contraddistinguono la prova logica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 9.6.1997, n. 8402, rv. 209100).
Non può, dunque, accogliersi la tesi difensiva, fondata sulla impossibilità di configurare la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, non in relazione all'impossessamento delle chiavi da parte dell'imputato presso l'abitazione del Fosci, ma alla sottrazione delle stesse dal preteso nascondiglio, in realtà inesistente.
Il rigetto del motivo di ricorso sul punto, rende irrilevanti le ulteriori doglianze sulla entità del trattamento sanzionatorio e sulla intervenuta estinzione per prescrizione, formulate in relazione all'ipotesi di cui all'art. 624 bis c.p., comma 1. 6. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014