Sentenza 1 aprile 2011
Massime • 2
In tema di estradizione, gli atti richiesti all'autorità giudiziaria dello Stato estero interessato all'estradizione sono utilizzabili dalla Corte di appello, una volta che sia verificata l'autenticità formale, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle forme usuali di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione, alla sua autenticità o non conformità al vero. (Fattispecie relativa a documentazione richiesta dalla Corte d'appello e ricevuta dal Ministero dell'Interno che la faceva pervenire in cancelleria tramite la Procura Generale e non, come usualmente, attraverso il Ministero della Giustizia).
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina dato che la risoluzione Parlamento Europeo del 25.2.2010 riguardante la situazione dell'Ucraina non fa alcun riferimento alla violazione dei diritti fondamentali).
Commentari • 3
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In tema di decisione sull'estradizione, ai fini di possibili violaioni di diritti umani va affermta la rilevanza anche di situazioni di fatto riconducibili all'agire delle istituzioni pubbliche; la presenza in atto di vicende, qualificate significativamente "politico istituzionali" (e, pertanto, direttamente afferente la condotta e l'orientamento di momenti istituzionali pubblici), definite, altrettanto significativamente, "convulse", impone di approfondire, il dato contestuale, per verificare se questo, proprio in relazione all'appartenenza dell'estradando a minoranza religiosa in atto oggetto di attacchi e violenze non controllate, non controllabili, o addirittura agevolate, da parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2011, n. 26588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26588 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 01/04/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 796
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 7882/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Tommaso Autru Ryolo, difensore di:
ZE IY nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza n. 2/2011 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, del 11.1.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. CERVADORO Mirella:
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona della Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 11.1.2011, la Corte d'Appello di Reggio Calabria decideva in senso favorevole all'estradizione di ZE IY in favore della Stato Ucraino.
Ricorre per cassazione il difensore KY IY, e - premesso che la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale a seguito di annullamento con rinvio da parte della 6^ Sezione della Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina del 22.3.2010 - rileva che la precedente sentenza della Corte d'Appello era stata annullata per le oggettive lacune relative all'accertamento dell'identità dell'estradando. Deduce quindi: 1) inosservanza e/o erronea applicazione dellè art. 606 c.p.p., lett. c in relazione all'art. 704 c.p.p., comma 2 ed in relazione all'art. 627, per superamento dei limiti del giudizio di rinvio, essendo illegittima la procedura di acquisizione della documentazione, con conseguente sua inutilizzabilità; 2) superamento dei limiti del giudizio di rinvio e contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione dei documenti inerenti l'identità dell'estradando, avendo la Corte ritenuto di poter avviare la propria attività di integrazione delle obiettive lacune in atti, applicando la stessa metodologia adottata dalla Corte d'Appello di Messina nella sentenza censurata;
3) superamento dei limiti del giudizio di rinvio e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude la necessità di acquisire ulteriori documenti in ordine alla possibile violazione dei diritti umani nello Stato richiedente.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato per la non condivisibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.
In primo luogo, la tesi del ricorrente, che la documentazione acquisita e di cui al verbale di udienza del 9.12.2010 è inutilizzabile in quanto prodotta dalla Procura Generale mentre l'unica autorità giudiziaria competente a ricevere ulteriori informazioni è la Corte d'Appello tramite il Ministro della Giustizia, è destituita di giuridico fondamento.
Premesso che non vi è alcun dubbio che l'autorità competente a ricevere le ulteriori informazioni è la Corte d'Appello, osserva il Collegio che la documentazione ricevuta dal Ministero dell'Interno, e pervenuta in Cancelleria, tramite la Procura Generale, non può ritenersi illegittimamente acquisita, in quanto documentazione (comunque inerente alla stessa richiesta di trasmissione di rilievi dattiloscopici e/o fotosegnaletici avanzata dalla Corte) trasmessa in via ufficiale dall'Autorità richiedente tramite la Direzione Centrale di Polizia Criminale del Ministero dell'Interno. Rilevasi, a riguardo, che non sono previste, da alcuna norma, modalità formali e tassative, in riferimento alla trasmissione degli atti e dei documenti, che supportano le relative richieste, tra Autorità interessate a fatti di consegna in punto di estradizione o di mandato di arresto Europeo;
e pertanto, una volta verificata l'autenticità formale da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato estero interessato, l'inutilizzabilità dei documenti trasmessi con violazione delle forme, che si ritengono usuali, può conseguire unicamente nei casi in cui la violazione sia tale, da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione, alla sua autenticità o non conformità al vero (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 47292/2009 Rv. 245482). In secondo luogo, la Corte non ha in alcun modo violato i limiti del giudizio di rinvio, ne' ha applicato per la sua decisione la medesima metodologia adottata dalla Corte d'Appello di Messina, e già censurata in sede di legittimità.
Premesso che la Corte territoriale non era in alcun modo tenuta ad effettuare gli accertamenti indicati dalla Cassazione, in via del tutto esemplificativa, ove non necessari o impossibili in considerazione delle altre circostanze di fatto accertate, rileva il Collegio che, in sentenza, è stata fornita ampia e logica motivazione delle ragioni per cui, alla luce della documentazione trasmessa dall'Autorità Ucraina e degli altri elementi in atti, pur senza procedere agli accertamenti indicati dalla Suprema Corte, è possibile pervenire alla conclusione, che l'estradando è ZE IY nato a [...] in data [...] e non invece EL IV nato a [...] il [...], come dallo stesso sostenuto fin dal momento dell'arresto, rilevando a riguardo che non è in alcun modo necessaria, ai fini dell'identificazione, la comparazione tra le impronte del EL e quelle dell'estradando, atteso che "esse sono state prelevate ad un soggetto indicato come EL IV, che è stato sentito dalle autorità ucraine in data 22.10.2010, e che è pertanto persona diversa dall'odierno estradando, che trovasi detenuto da oltre un anno. Nè tantomeno appare possibile effettuare una comparazione con altre impronte che, secondo la difesa, sarebbero state prelevate al ZE in occasione di un suo presunto arresto nel 2004, non essendo stata dimostrata tale ultima circostanza. Quanto poi alla comparazione tra i profili del DNA va ricordato che l'estradando nel corso dell'interrogatorio, dopo aver dichiarato di chiamarsi EL IV, ha riferito di non poter indicare propri consanguinei per eventuali accertamenti di natura comparativa".
La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha poi elencato, con precisione e puntualità, tutti gli elementi deponenti per l'identificazione certa dell'estradando nella persona di ZE IY (e consistenti, oltre e a prescindere dalla corrispondenza tra la documentazione fotografica trasmessa e i tratti fisiognomie dell'estradando, nelle dichiarazioni di conoscenti e amici di ZE IY che lo hanno riconosciuto nelle fotografie sottoposte alla loro visione, dichiarazioni di EL IV e della madre del medesimo, sequestro di un passaporto falso con le generalità EL IV esibito dall'estradando, dichiarazione del EL circa lo smarrimento del proprio passaporto, rilascio di un nuovo passaporto al EL in sostituzione del passaporto smarrito) evidenziando, infine, che le discrasie tra i dati riportati su alcuni documenti sono solo apparenti e che, all'udienza del 26 febbraio 2010 innanzi alla Corte d'Appello di Messina, è stata prodotta dalla difesa fotocopia di altro passaporto, intestato a ZE IY, sul quale era apposta la fotografia di un soggetto che non corrisponde ne' allo ZE, ne' al EL;
in merito "l'estradando, nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza del 4 novembre 2010 ha riferito che tale documento è stato consegnato dalla propria moglie al difensore, e ciò dimostra che l'estradando, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti non identificati, abbia cercato in tutti i modi di nascondere la sua vera identità" (v.pagg.
6-8 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda, infine, la dedotta violazione dei diritti umani nello Stato richiedente, rileva il Collegio che anche sul punto la motivazione non appare censurabile, e che in tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), pone per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando potrà essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene, trattamenti o atti costituenti "violazione di uno dei diritti fondamentali della persona" (riferimento all'art. 698 c.p.p., comma 1) opera unicamente nella ipotesi in cui la particolare allarmante situazione "sia riferibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente", a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (cfr. Cass. Sez. 6, n. 3702/99 RV 212256). Non pare che oggi l'Ucraina sia in questa condizione, considerato che - come ha rilevato la Corte territoriale -nella risoluzione del Parlamento Europeo del 25.2.2010 riguardante la situazione dell'Ucraina non viene fatto alcun riferimento alla dedotta violazione dei diritti fondamentali. Non ci sono, poi, elementi per ritenere che l'estradando possa essere sottoposto a persecuzioni politiche, in considerazione del fatto che non risulta che egli abbia mai preso parte o collaborato con organizzazioni sociali o enti politici nel territorio dell'Ucraina, e le dichiarazioni dallo stesso rese al magistrato di sorveglianza, solo in data 19.6.2010, circa presunti fatti illegali nell'ambito di un ente pubblico di cui sarebbe venuto a conoscenza e che gli fanno temere atti persecutori, appaiono tardive e sono peraltro estremamente generiche.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 94 e 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94 e 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011