Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2011, n. 26588
CASS
Sentenza 1 aprile 2011

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In tema di estradizione, gli atti richiesti all'autorità giudiziaria dello Stato estero interessato all'estradizione sono utilizzabili dalla Corte di appello, una volta che sia verificata l'autenticità formale, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle forme usuali di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione, alla sua autenticità o non conformità al vero. (Fattispecie relativa a documentazione richiesta dalla Corte d'appello e ricevuta dal Ministero dell'Interno che la faceva pervenire in cancelleria tramite la Procura Generale e non, come usualmente, attraverso il Ministero della Giustizia).

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina dato che la risoluzione Parlamento Europeo del 25.2.2010 riguardante la situazione dell'Ucraina non fa alcun riferimento alla violazione dei diritti fondamentali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2011, n. 26588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26588
Data del deposito : 1 aprile 2011

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