Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi h consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto in tale ipotesi - che comporta l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza - le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative.
Commentario • 1
- 1. Orientamento della giurisprudenza dopo l’entrata in vigore della nuova legge di riforma della legittima difesaNunzia Barzan · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
L'articolo 1 della nuova legge sulla legittima difesa licenziata dal parlamento a fine marzo 2019 ( provvedimento che ha avuto il via libera del senato, con 194 sì, 52 contrari e 4 astenuti ) stabilisce che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. « chi compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere» ( rectius nel proprio domicilio ) «agisce sempre in stato di legittima difesa». L'articolo 2, ( approvato a larghissima maggioranza con 245 sì (anche pd oltre a fdi e fi), esclude nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, « trovandosi in condizioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2016, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
ACR 6 0 24/ 1 6 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 27.1.2016 Sentenza n. 242/2016 Reg. gen. n. 1904/2014 composta dai signori dott. Mario Gentile Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Geppino Rago Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Vincenzo Tutinelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto personalmente da TR IM, n. a Palermo il 12.03.1982, rappresentato e assistito dall'avv. Maria Grazia Affatato, d'ufficio, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo, n. 108/2013, in data 25.10.2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore avv. Maria Grazia Affatato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con sentenza in data 25.10.2013, il giudice di pace di Palermo dichiarava TR IM responsabile del reato di cui all'art. 633 cod. pen. e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, TR IM, in proprio, propone ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2 cod. proc. pen. e conseguente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente la mancata assunzione di un teste di difesa per ritenuta tardività nonostante il tempestivo deposito della lista in cancelleria contenente il nominativo della persona da esaminare e l'indicazione delle circostanze oggetto dell'esame: deposito avvenuto in data 06.06.2013, negli otto giorni antecedenti l'udienza dibattimentale fissata per il giorno 14.06.2013 (udienza differita senza precedente apertura del dibattimento dal 22.05.2013, udienza di mero rinvio differita per possibile tentativo di conciliazione successivamente fallito): richiesta di assunzione che veniva nuovamente riproposta dal difensore ex art. 507 cod. proc. pen. e che veniva nuovamente disattesa dal giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, come tale, risulta accoglibile.
2. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 42058 del 14/10/2010, dep. 26/11/2010, D'Agostino, Rv. 248874), in tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui come nella - fattispecie sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa - prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza (nella fattispecie la Corte ha chiarito che in 2 : tale ipotesi le parti riacquistano interamente diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale). Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere tempestivo il deposito della lista testi effettuato in data 06.06.2013 da parte del ricorrente.
3. La fondatezza dell'assorbente e decisivo profilo dedotto impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di Pace di Palermo per la celebrazione di nuovo giudizio
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.1.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Mario Gentile Mario Gentil Adelp _ DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 FEB. 2016 IL E M Il Cancelliere PR CANCELLIERE E E Claudia Pianelli T R O O C N