Art. 1.
Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1952 e' concessa per una sola volta sulle ferrovie dello Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine italiana fino alla localita' di nuova residenza in Alto Adige.
Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1952 e' concessa per una sola volta sulle ferrovie dello Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine italiana fino alla localita' di nuova residenza in Alto Adige.