Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2024, proposto da
LB BU, MA ON e ER OT, rappresentati e difesi dagli avvocati LB Bianchi e Silvia Fossati, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Campo nell'Elba, Lancioni Silvia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di permesso a costruire n. 01/2024 del 10/04/2024, notificato in data 12/04/2024;
- del preavviso di diniego del 18/12/2023 prot. 17981, comunicato ai ricorrenti in data 21/12/2023;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche non comunicato ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri LB BU, MA ON e ER OT, premesso: 1) di aver richiesto al comune di Campo nell’Elba, per il tramite del Sig. LB BU e previo ottenimento della autorizzazione paesaggistica, il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione consistente nel ripristino di un rudere con destinazione abitativa; 2) che il comune di Campo nell’Elba ha denegato la richiesta ritenendo che non fosse stata dimostrata la corrispondenza fra lo stato di progetto e l’originaria consistenza, configurazione e destinazione d’uso dell’immobile atteso che: a) dalla documentazione fotografica prodotta non risulterebbe essere presente un solaio interpiano rappresentato nelle tavole; b) sarebbe prevista la destinazione d’uso abitativa che innoverebbe il carattere storicamente rurale dell’edificio in contrasto con la previsione dell’art. 30 delle n.t.a. del piano operativo che vieta il cambio di destinazione d’uso in residenza dei manufatti aventi caratteristiche di rudere privi di documentazione storica o catastale che ne dimostri origine e consistenza; c) non sarebbe stata indicata la distanza del fabbricato esistente dal fosso e dimostrata la fattibilità dell’intervento ai sensi dell’art. 3 della L.R.T. 41/2018; d) nel catasto leopoldino l’immobile sarebbe rappresentato in una posizione diversa rispetto a quella attuale.
Tanto premesso i ricorrenti impugnano il provvedimento negativo contestando punto per punto le motivazioni che lo sorreggono.
Nell’ordine di esame dei motivi a tal fine proposti il Collegio ritiene di dare la priorità al terzo, inerente il contestato mutamento di destinazione d’uso, in quanto dalla sua infondatezza discende il rigetto dell’intero ricorso alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale nella impugnativa dei provvedimenti plurimotivati una volta che un solo capo della motivazione resista alle critiche proposte non vi è interesse all’esame delle rimanenti censure che investono gli altri punti del corredo giustificativo.
A dire dei ricorrenti la destinazione residenziale dell’edificio nella sua originaria consistenza dovrebbe essere accertata non secondo i criteri moderni (presenza di servizi igienici, risaldamento etc.) ma in base agli usi della cultura contadina degli inizi dello scorso secolo in cui la vita quotidiana si sarebbe svolta secondo criteri semplici ed essenziali. In questo contesto la mera presenza della intonacatura delle pareti e di un camino sarebbero idonei a comprovare la destinazione residenziale.
Il Collegio non condivide tale ricostruzione in quanto a voler dare credito alla stessa ogni rudere potrebbe essere classificato come residenziale in base alla sola presunzione che in tempi remoti abbia ospitato una qualche presenza umana.
Occorre invece ribadire, che ai fini dell’accertamento della destinazione abitativa, non sono sufficienti mere tracce di una occasionale presenza di persone ma occorre la dimostrazione di uso dell’immobile come stabile dimora di uno o più individui.
Affermano ancora i ricorrenti che gli immobili realizzati prima della entrata in vigore della L. 10 del 1977 dovrebbero ex sé considerarsi giuridicamente idonei alla destinazione abitativa dal momento che, prima che venisse regolato dalla legge il mutamento di destinazione d’uso, il titolo edilizio originario avrebbe autorizzato ogni possibile uso.
Tale tesi non può essere condivisa atteso che il mutamento di destinazione d’uso, anche degli immobili realizzati prima del 1977, costituisce un intervento edilizio disciplinato dalla legge vigente nel momento in cui lo stesso viene posto in essere non rilevando in senso contrario la giurisprudenza citata nel ricorso la quale si riferisce ad una fattispecie totalmente diversa da quella in discussione in cui il titolo edilizio aveva effettivamente autorizzato una destinazione di tipo abitativo ancorchè riservata all’imprenditore agricolo.
Non essendo stata dimostrata la destinazione abitativa della costruzione, il Comune, anche a voler ipotizzare che il progetto ricostruttivo fosse immune dalle altre manchevolezze contestate, non poteva legittimarne tale uso stante il tenore dell’art. 30 del proprio piano operativo il quale trova fondamento nell’art.71 della l.r.t. 65/2014 che, nella zone rurali, non consente trasformazioni che comportino il mutamento della destinazione agricola degli immobili.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Nulla per le spese non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge ai sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE RI UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | BE RI UC |
IL SEGRETARIO