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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1390/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. e P. IV ) con sede in Vimercate via duca degli Abruzzi 7/a, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. rappresentata e Parte_2
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Matteo NOTARO ( ) e Francesco C.F._1
Marco BIANCHI (C. F. ) presso il cui studio legale in Merate via Statale n. C.F._2
5/r è elettivamente domiciliata, pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P. IV e C. F. ) con sede legale in Lissone (MB) via General Guidoni CP_1 P.IVA_2
n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luca CERIELLO (C. F. – pec: C.F._3
e Alessandra DONATO (C. F. pec: Email_2 C.F._4
Email_3 pagina 1 di 9 APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare: nel merito, in riforma della pronuncia n. 24209/2023 del tribunale di Monza pubblicata il 3.11.2023 non notificata in accoglimento dei moti d'Appello in atti formulati:
- accertare e dichiarare la responsabilità della società per inadempienza contrattuale CP_1
nella configurazione del programma informatico commissionato dalla società Parte_1
essendo emersi vizi progettuali che hanno impedito il corretto funzionamento del sistema;
per l'effetto,
- condannare la società alla restituzione di tutte le somme corrisposte da CP_1 [...]
in relazione al contratto di realizzazione del sistema informatico, pari ad euro 4.026,00; Parte_1
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, CP_1
quantificati in euro 93.939,00 ovvero in quella misura che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
in ogni caso
- con vittoria rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di ATP.
In via istruttoria produzione di copia della documentazione ed articolazione dei capitoli di prova di cui al foglio di precisazione conclusioni che si hanno qui per integralmente riportati.
appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattese ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare e in rito, dichiarare, secondo miglior statuizione di legge e del caso, inammissibile
l'appello proposto dalla in ragione della carenza di fondatezza sei motivi di Controparte_2
pagina 2 di 9 doglianza ed ancora, ritenuto sussistere la ragionevole probabilità di rigetto del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti in esposti in narrativa, per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità del presente giudizio di appello secondo migliore statuizione di legge e del caso;
- nel merito respingere l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza n. 2420/2023 pubblicata in data
3.11.2023 dal Tribunale di Monza;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre spese e oneri accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2420/2023, pubblicata in data 3.11.2023, il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvedeva:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo, previo accertamento del relativo inadempimento contrattuale nella realizzazione del
[...]
programma informatico commissionato dalla società attrice in relazione al quale lamentava la presenza di vizi progettuali che ne impedivano il corretto funzionamento, la condanna della società CP_1
alla restituzione delle somme alla stessa corrisposte in relazione al contratto in oggetto, pari ad
[...]
euro 4.026,00 oltre al risarcimento dei danni conseguentemente derivati quantificati in euro 93.939,00.
Si costituiva in giudizio la quale contestando ogni avverso dedotto chiedeva il rigetto CP_1
della domanda attorea. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 9.330,34 per il lavoro di progettazione svolto in esecuzione del contratto in oggetto.
Acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico ante causam all'udienza del 14.03.2023 la causa era posta in decisione.
pagina 3 di 9 ***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, premesso l'intervenuto scioglimento per mutuo consenso del contratto in oggetto ex art. 1372 c.c. del contratto in oggetto intercorso tra le parti, in difetto di prova di intervenuti diversi accordi in ordine alla disciplina delle prestazioni già eseguite, rilevava come il negozio risolutorio intervenuto, operando ex nunc la liberazione dal precedente vincolo contrattuale, escludeva la ripetibilità delle prestazioni in pregresso eseguite non potendo trovare applicazione la il dettato delle norme in materia di risoluzione per inadempimento.
Riteneva comunque non dimostrate le lamentate omissioni e la lamentata non corretta esecuzione del contratto di appalto né provato l'avvenuto pagamento dell'impresa successivamente intervenuta.
Del pari riteneva non provato la sussistenza di un nesso causale tra l'aumento di fatturato a seguito della realizzazione del programma in oggetto e gli inadempimenti ascritti alla società convenuta.
Su tali basi rigettava ogni domanda attorea e la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello, la società appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto risolto il contratto in essere tra le parti per mutuo consenso invece che a fronte dell'inadempimento contrattuale imputabile a nella esecuzione delle relative CP_1
prestazioni contrattuali, che giustificava la ripetibilità delle prestazioni eseguite e il diritto al risarcimento dei danni conseguentemente derivati all'appellane.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva non provate la dedotta circostanza che parte attrice aveva pagato l'impresa successivamente intervenuta per completare le opere oggetto di contratto, e la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'inadempimento ascritto alla società convenuta, quando invece il nesso causale tra la perdita del fatturato e il lamentati inadempimento della controparte contrattuale erano in re ipsa nella documentata crescita dell'attività della a seguito della messa in linea del sito ad opera della Pt_1 Parte_1 [...]
. CP_3
Su tali basi chiedeva l'integrale riforma della sentenza appellata insistendo per l'accoglimento della domanda articolata con il libello introduttivo.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente il gravame del quale chiedeva il CP_1
rigetto.
All'udienza del 16.01.2025 la causa era trattenuta in decisione.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 22.01.2025 la causa era rimessa sul ruolo attesa la mancata trasmissione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al n.
602/2020 r.g.
All'udienza del 27.03.2025 il consigliere istruttore, rilevata la mancata trasmissione del predetto, rinviava la causa a successiva udienza reiterando l'ordine di trasmissione ed onerando le parti in causa per la ricomposizione del fascicolo.
All'udienza del 15.05.2025, preso atto della ricomposizione del fascicolo, su concorde richiesta delle parti, che rinunciavano ai termini per deposito di memorie, la causa era trattenuta in immediata decisione e decisa nella camera di consiglio del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
***
Dagli atti di causa emerge che in data 5.02.2018 e ebbero a CP_1 Parte_1
sottoscrivere il contratto di fornitura software e servizi informatici con cui la committente Pt_1
aveva commissionato a la realizzazione di un programma informatico di Parte_1 CP_1
elaborazione listini che permettesse, secondo l'originaria previsione, di inserire un numero di dieci listini di fornitori diversi.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo e-mail, riversata in atti, è dato rilevare che nel corso della realizzazione del programma emersero alcune problematiche applicative collegate ad aspetti funzionali nonché la formulazione di richieste di modifica delle funzionalità del programma. In particolare, in specie dallo scambio di e-mail, è dato rilevare come la committente abbia in corso d'opera chiesto modifiche nelle impostazioni del programma rappresentando la necessità della elaborazione di un maggior numero di listini rispetto a quello originariamente preventivato e a fronte di tali richieste aveva precisato la necessità che le implementazioni e le modifiche al CP_1
programma necessitavano di progettazione e conseguenti revisioni del progetto inziale.
È dato acquisito al giudizio, come addotto dalla stessa attrice nel libello introduttivo nella parte in cui ha espressamente dato atto che in essere tra le stesse a far data dal 1.03.2019>>, che il contratto in oggetto è stato dalle parti consensualmente risolto, anche per permettere alla società committente di acquisire il prodotto richiesto da altra operatrice. Emerge altresì, come allegato dalla stessa società attrice nel libello introduttivo, che pagina 5 di 9 a tale comune intento risolutorio precedeva la comunicazione del 28.02.2019 con la quale
[...]
comunicava ad formale disdetta del contratto a cui seguiva autorizzazione Parte_1 CP_1
al passaggio di partners per la conclusione del progetto informativo. Tuttavia allo scioglimento del contratto in oggetto non sono seguiti specifici accordi o determinazioni delle parti in ordine alle asserite inadempienze contrattuali.
Emerge inoltre che a seguito della cessazione di ogni rapporto economico con Parte_3
si affidava ad altra società di programmazione informatica per la realizzazione del progetto
[...]
informatico oggetto del precedente e risolto contratto.
***
Tanto premesso va rilevato che in sede di accertamento tecnico preventivo, il CTU all'uopo nominato, dall'esame delle e-mail intercorse tra le parti in causa, sulle quali fondava l'accertamento tecnico affidatogli in ordine alle modalità di funzionamento del programma ed eventuali anomalie, desumeva la presenza dei lamentati malfunzionamenti del programma, e, nell'individuare le possibili cause dei malfunzionamenti ipotizzava che le stesse potevano essere ascritte a problemi di formattazione oppure al modello di file csv scorretto. impiegava i file csv relativi ai fogli elettronici dei Parte_1
listini dei fornitori non conformi al modello fornito. Rilevava inoltre che dalla lettura delle e-mail in atti, era possibile evincere che il programma commissionato ad prevedeva un massimo CP_1
di listini diversi pari a 10 mentre la committente scriveva nelle e-mail esaminate che il numero dei listini poteva arrivare ad un numero di 15/20. Su tali basi individuava il rimedio possibile nella predisposizione di un modello adeguato a tali diverse caratteristiche funzionali.
In esito agli accertamenti peritali svolti il CTU concludeva che resistente evidenzia dei malfunzionamenti;
poiché i file csv relativi ai fogli elettronici dei listini prodotti dai fornitori non sono conformi al modello predefinito dalla resistente, il programma realizzato dalla per l'elaborazione dei listini di acquisto evidenzia errori;
altresì, il CP_1
modello per i file csv adottato dalla resistente prevede che la ricorrente abbia le competenze informatiche per controllare e, eventualmente, modificare i file csv per adattarli a quel modello, ma non è in possesso di questa competenze;
il rimedio necessario affinché il Parte_1 programma realizzato dalla resistente per l'elaborazione dei listini funzioni regolarmente è quello di predisporre un modello adeguato per i file csv;
il costo relativo per rimediare ai malfunzionamenti del programma realizzato dalla per l'elaborazione dei listini di acquisto ammonta alla CP_1
somma compresa tra 1.600,00 e 2.400,00 euro>>.
pagina 6 di 9 Nel corpo dell'elaborato peritale, il CTU ha chiaramente puntualizzato che l'accertamento affidatogli è stato operato sulla base del solo contenuto delle e-mail agli atti del procedimento, intercorse tra le parti ed indicate nel corpo della relazione, dalle quali solo ha potuto desumere la presenza di malfunzionamenti e formulato le relative possibili spiegazioni tecniche cercando di individuarne le determinanti causali ed i possibili rimedi. Nell'esame peritale, infatti, non è stata possibile l'analisi diretta del programma oggetto di contratto e della relativa concreta operatività funzionale, necessaria per verificare oggettivamente ed in termini certi la presenza e la morfologia dei vizi lamentati da parte attrice e posti a fondamento della domanda. Ne consegue che l'esito degli accertamenti peritali, in quanto non basato sull'analisi diretta del programma informatico oggetto di contratto e delle effettive operatività funzionali, che sola avrebbe consentito di individuare in concreto la presenza di eventuali vizi funzionali del sistema operativo o la non rispondenza del programma alle caratteristiche dedotte in contratto, è alla radice incerto essendo basato su valutazioni ipotetiche e conseguentemente incerte in quanto desunte esclusivamente da quanto rilevabile dal contenuto delle e-mail intercorse tra le parti, le quali, costituendo mere descrizioni peraltro sprovviste delle necessarie specificazioni tecniche, dei lamentati malfunzionamenti, non consentono di accertarne in termini sufficientemente obiettivi la effettiva consistenza e morfologia, le relative determinanti causali e, più in particolare, la rispondenza del programma alle caratteristiche funzionali ed operative dedotte in contratto, in relazione alle quali va verificata l'eventuale non corretta esecuzione della prestazioni contrattuali.
Né tali carenze possono essere emendate in questa sede non essendo possibile ripetere l'accertamento in assenza del programma informatico oggetto di contestazione.
Vale inoltre rilevare che, secondo quanto enunciato dal CTU, a fronte delle modifiche richieste in ordine al numero di listini da elaborare, evidentemente maggiore rispetto a quello massimo di 10 previsto dal programma informatico originario dedotto in contratto, occorreva necessariamente reimpostare il progetto iniziale, non potendo il programma originariamente previsto supportare un maggiore numero di prodotti rispetto a quelli previsti e per i quali il programma era progettato.
Richiedendo le modifiche intervenute un adattamento del programma iniziale dedotto in contratto, senza una analisi diretta del programma e delle relative funzionalità non è possibile accertare in termini oggettivi se i malfunzionamenti lamentati e rilevabili dal testo delle e-mail esaminate dal CTU e dagli scambi cartolari intercorsi tra le parti, siano attribuibili a vizi funzionali del programma e dunque alla non corretta realizzazione dello stesso o alle diverse modalità di utilizzo del programma a fronte delle modifiche successivamente intercorse e richieste dalla committente.
pagina 7 di 9 Non è pertanto possibile pervenire ad un risultato certo in ordine alla lamentata difettosità del programma e, conseguentemente, alla effettiva presenza dei vizi lamentati, che parte attrice aveva onere di specificamente individuare e comprovare nella sussistenza e morfologia, posti a fondamento dell'inadempimento contrattuale che parte attrice ascrive alla società esecutrice e della domanda risarcitoria.
***
Sulla base della obiettiva incertezza dell'esito dell'accertamento tecnico svolto in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam, come rilevabile dall'esaminato elaborato peritale reso dal CTU, a prescindere dalle valutazioni operate dall'organo giudicante di primo grado in ordine all'intervenuto negozio risolutorio del contratto in oggetto e della mancata successiva regolamentazione delle asserite inadempienze contrattuali, non può a monte ritenersi comprovata la presenza dei lamentati vizi o malfunzionamenti del programma informatico posta a fondamento dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice ed ascritto alla società esecutrice, posta a base della domanda risarcitoria, in ordine ai quali sussisteva specifico onere di allegazione e prova a carico della committente attrice. Né,
a seguito del concordato scioglimento del contratto, è stata documentata la non conformità del programma alle connotazioni funzionali originariamente pattuite anche a fronte delle successive varianti intercorse, necessarie al fine di stabilire l'oggettivo delinearsi, rispetto alle previsioni contrattuali iniziali, di difformità e/o malfunzionamenti del programma o l'inidoneità dello stesso alle funzioni richieste, integranti inadempimento della società esecutrice, attesa la concorde intervenuta risoluzione del rapporto, senza regolamentazione degli effetti risolutori.
Va infine rilevato che la società attrice non ha offerto elementi probatori idonei a comprovare l'entità del pregiudizio asseritamente subito e la relativa derivazione causale dalla mancata attuazione del programma informatico oggetto di contratto, essendo inidoneo allo scopo la mera allegazione dal fatturato successivamente conseguito.
Segue il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza appellata.
***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in CP_1
considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro pagina 8 di 9 260.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IV (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2420/2023 pubblicata in data 3.11.2023,
[...] CP_1
del Tribunale di Monza, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed IV come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1390/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. e P. IV ) con sede in Vimercate via duca degli Abruzzi 7/a, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. rappresentata e Parte_2
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Matteo NOTARO ( ) e Francesco C.F._1
Marco BIANCHI (C. F. ) presso il cui studio legale in Merate via Statale n. C.F._2
5/r è elettivamente domiciliata, pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P. IV e C. F. ) con sede legale in Lissone (MB) via General Guidoni CP_1 P.IVA_2
n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luca CERIELLO (C. F. – pec: C.F._3
e Alessandra DONATO (C. F. pec: Email_2 C.F._4
Email_3 pagina 1 di 9 APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare: nel merito, in riforma della pronuncia n. 24209/2023 del tribunale di Monza pubblicata il 3.11.2023 non notificata in accoglimento dei moti d'Appello in atti formulati:
- accertare e dichiarare la responsabilità della società per inadempienza contrattuale CP_1
nella configurazione del programma informatico commissionato dalla società Parte_1
essendo emersi vizi progettuali che hanno impedito il corretto funzionamento del sistema;
per l'effetto,
- condannare la società alla restituzione di tutte le somme corrisposte da CP_1 [...]
in relazione al contratto di realizzazione del sistema informatico, pari ad euro 4.026,00; Parte_1
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, CP_1
quantificati in euro 93.939,00 ovvero in quella misura che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
in ogni caso
- con vittoria rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di ATP.
In via istruttoria produzione di copia della documentazione ed articolazione dei capitoli di prova di cui al foglio di precisazione conclusioni che si hanno qui per integralmente riportati.
appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattese ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare e in rito, dichiarare, secondo miglior statuizione di legge e del caso, inammissibile
l'appello proposto dalla in ragione della carenza di fondatezza sei motivi di Controparte_2
pagina 2 di 9 doglianza ed ancora, ritenuto sussistere la ragionevole probabilità di rigetto del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti in esposti in narrativa, per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità del presente giudizio di appello secondo migliore statuizione di legge e del caso;
- nel merito respingere l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza n. 2420/2023 pubblicata in data
3.11.2023 dal Tribunale di Monza;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre spese e oneri accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2420/2023, pubblicata in data 3.11.2023, il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvedeva:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo, previo accertamento del relativo inadempimento contrattuale nella realizzazione del
[...]
programma informatico commissionato dalla società attrice in relazione al quale lamentava la presenza di vizi progettuali che ne impedivano il corretto funzionamento, la condanna della società CP_1
alla restituzione delle somme alla stessa corrisposte in relazione al contratto in oggetto, pari ad
[...]
euro 4.026,00 oltre al risarcimento dei danni conseguentemente derivati quantificati in euro 93.939,00.
Si costituiva in giudizio la quale contestando ogni avverso dedotto chiedeva il rigetto CP_1
della domanda attorea. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 9.330,34 per il lavoro di progettazione svolto in esecuzione del contratto in oggetto.
Acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico ante causam all'udienza del 14.03.2023 la causa era posta in decisione.
pagina 3 di 9 ***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, premesso l'intervenuto scioglimento per mutuo consenso del contratto in oggetto ex art. 1372 c.c. del contratto in oggetto intercorso tra le parti, in difetto di prova di intervenuti diversi accordi in ordine alla disciplina delle prestazioni già eseguite, rilevava come il negozio risolutorio intervenuto, operando ex nunc la liberazione dal precedente vincolo contrattuale, escludeva la ripetibilità delle prestazioni in pregresso eseguite non potendo trovare applicazione la il dettato delle norme in materia di risoluzione per inadempimento.
Riteneva comunque non dimostrate le lamentate omissioni e la lamentata non corretta esecuzione del contratto di appalto né provato l'avvenuto pagamento dell'impresa successivamente intervenuta.
Del pari riteneva non provato la sussistenza di un nesso causale tra l'aumento di fatturato a seguito della realizzazione del programma in oggetto e gli inadempimenti ascritti alla società convenuta.
Su tali basi rigettava ogni domanda attorea e la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello, la società appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto risolto il contratto in essere tra le parti per mutuo consenso invece che a fronte dell'inadempimento contrattuale imputabile a nella esecuzione delle relative CP_1
prestazioni contrattuali, che giustificava la ripetibilità delle prestazioni eseguite e il diritto al risarcimento dei danni conseguentemente derivati all'appellane.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva non provate la dedotta circostanza che parte attrice aveva pagato l'impresa successivamente intervenuta per completare le opere oggetto di contratto, e la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'inadempimento ascritto alla società convenuta, quando invece il nesso causale tra la perdita del fatturato e il lamentati inadempimento della controparte contrattuale erano in re ipsa nella documentata crescita dell'attività della a seguito della messa in linea del sito ad opera della Pt_1 Parte_1 [...]
. CP_3
Su tali basi chiedeva l'integrale riforma della sentenza appellata insistendo per l'accoglimento della domanda articolata con il libello introduttivo.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente il gravame del quale chiedeva il CP_1
rigetto.
All'udienza del 16.01.2025 la causa era trattenuta in decisione.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 22.01.2025 la causa era rimessa sul ruolo attesa la mancata trasmissione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al n.
602/2020 r.g.
All'udienza del 27.03.2025 il consigliere istruttore, rilevata la mancata trasmissione del predetto, rinviava la causa a successiva udienza reiterando l'ordine di trasmissione ed onerando le parti in causa per la ricomposizione del fascicolo.
All'udienza del 15.05.2025, preso atto della ricomposizione del fascicolo, su concorde richiesta delle parti, che rinunciavano ai termini per deposito di memorie, la causa era trattenuta in immediata decisione e decisa nella camera di consiglio del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
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Dagli atti di causa emerge che in data 5.02.2018 e ebbero a CP_1 Parte_1
sottoscrivere il contratto di fornitura software e servizi informatici con cui la committente Pt_1
aveva commissionato a la realizzazione di un programma informatico di Parte_1 CP_1
elaborazione listini che permettesse, secondo l'originaria previsione, di inserire un numero di dieci listini di fornitori diversi.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo e-mail, riversata in atti, è dato rilevare che nel corso della realizzazione del programma emersero alcune problematiche applicative collegate ad aspetti funzionali nonché la formulazione di richieste di modifica delle funzionalità del programma. In particolare, in specie dallo scambio di e-mail, è dato rilevare come la committente abbia in corso d'opera chiesto modifiche nelle impostazioni del programma rappresentando la necessità della elaborazione di un maggior numero di listini rispetto a quello originariamente preventivato e a fronte di tali richieste aveva precisato la necessità che le implementazioni e le modifiche al CP_1
programma necessitavano di progettazione e conseguenti revisioni del progetto inziale.
È dato acquisito al giudizio, come addotto dalla stessa attrice nel libello introduttivo nella parte in cui ha espressamente dato atto che in essere tra le stesse a far data dal 1.03.2019>>, che il contratto in oggetto è stato dalle parti consensualmente risolto, anche per permettere alla società committente di acquisire il prodotto richiesto da altra operatrice. Emerge altresì, come allegato dalla stessa società attrice nel libello introduttivo, che pagina 5 di 9 a tale comune intento risolutorio precedeva la comunicazione del 28.02.2019 con la quale
[...]
comunicava ad formale disdetta del contratto a cui seguiva autorizzazione Parte_1 CP_1
al passaggio di partners per la conclusione del progetto informativo. Tuttavia allo scioglimento del contratto in oggetto non sono seguiti specifici accordi o determinazioni delle parti in ordine alle asserite inadempienze contrattuali.
Emerge inoltre che a seguito della cessazione di ogni rapporto economico con Parte_3
si affidava ad altra società di programmazione informatica per la realizzazione del progetto
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informatico oggetto del precedente e risolto contratto.
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Tanto premesso va rilevato che in sede di accertamento tecnico preventivo, il CTU all'uopo nominato, dall'esame delle e-mail intercorse tra le parti in causa, sulle quali fondava l'accertamento tecnico affidatogli in ordine alle modalità di funzionamento del programma ed eventuali anomalie, desumeva la presenza dei lamentati malfunzionamenti del programma, e, nell'individuare le possibili cause dei malfunzionamenti ipotizzava che le stesse potevano essere ascritte a problemi di formattazione oppure al modello di file csv scorretto. impiegava i file csv relativi ai fogli elettronici dei Parte_1
listini dei fornitori non conformi al modello fornito. Rilevava inoltre che dalla lettura delle e-mail in atti, era possibile evincere che il programma commissionato ad prevedeva un massimo CP_1
di listini diversi pari a 10 mentre la committente scriveva nelle e-mail esaminate che il numero dei listini poteva arrivare ad un numero di 15/20. Su tali basi individuava il rimedio possibile nella predisposizione di un modello adeguato a tali diverse caratteristiche funzionali.
In esito agli accertamenti peritali svolti il CTU concludeva che resistente evidenzia dei malfunzionamenti;
poiché i file csv relativi ai fogli elettronici dei listini prodotti dai fornitori non sono conformi al modello predefinito dalla resistente, il programma realizzato dalla per l'elaborazione dei listini di acquisto evidenzia errori;
altresì, il CP_1
modello per i file csv adottato dalla resistente prevede che la ricorrente abbia le competenze informatiche per controllare e, eventualmente, modificare i file csv per adattarli a quel modello, ma non è in possesso di questa competenze;
il rimedio necessario affinché il Parte_1 programma realizzato dalla resistente per l'elaborazione dei listini funzioni regolarmente è quello di predisporre un modello adeguato per i file csv;
il costo relativo per rimediare ai malfunzionamenti del programma realizzato dalla per l'elaborazione dei listini di acquisto ammonta alla CP_1
somma compresa tra 1.600,00 e 2.400,00 euro>>.
pagina 6 di 9 Nel corpo dell'elaborato peritale, il CTU ha chiaramente puntualizzato che l'accertamento affidatogli è stato operato sulla base del solo contenuto delle e-mail agli atti del procedimento, intercorse tra le parti ed indicate nel corpo della relazione, dalle quali solo ha potuto desumere la presenza di malfunzionamenti e formulato le relative possibili spiegazioni tecniche cercando di individuarne le determinanti causali ed i possibili rimedi. Nell'esame peritale, infatti, non è stata possibile l'analisi diretta del programma oggetto di contratto e della relativa concreta operatività funzionale, necessaria per verificare oggettivamente ed in termini certi la presenza e la morfologia dei vizi lamentati da parte attrice e posti a fondamento della domanda. Ne consegue che l'esito degli accertamenti peritali, in quanto non basato sull'analisi diretta del programma informatico oggetto di contratto e delle effettive operatività funzionali, che sola avrebbe consentito di individuare in concreto la presenza di eventuali vizi funzionali del sistema operativo o la non rispondenza del programma alle caratteristiche dedotte in contratto, è alla radice incerto essendo basato su valutazioni ipotetiche e conseguentemente incerte in quanto desunte esclusivamente da quanto rilevabile dal contenuto delle e-mail intercorse tra le parti, le quali, costituendo mere descrizioni peraltro sprovviste delle necessarie specificazioni tecniche, dei lamentati malfunzionamenti, non consentono di accertarne in termini sufficientemente obiettivi la effettiva consistenza e morfologia, le relative determinanti causali e, più in particolare, la rispondenza del programma alle caratteristiche funzionali ed operative dedotte in contratto, in relazione alle quali va verificata l'eventuale non corretta esecuzione della prestazioni contrattuali.
Né tali carenze possono essere emendate in questa sede non essendo possibile ripetere l'accertamento in assenza del programma informatico oggetto di contestazione.
Vale inoltre rilevare che, secondo quanto enunciato dal CTU, a fronte delle modifiche richieste in ordine al numero di listini da elaborare, evidentemente maggiore rispetto a quello massimo di 10 previsto dal programma informatico originario dedotto in contratto, occorreva necessariamente reimpostare il progetto iniziale, non potendo il programma originariamente previsto supportare un maggiore numero di prodotti rispetto a quelli previsti e per i quali il programma era progettato.
Richiedendo le modifiche intervenute un adattamento del programma iniziale dedotto in contratto, senza una analisi diretta del programma e delle relative funzionalità non è possibile accertare in termini oggettivi se i malfunzionamenti lamentati e rilevabili dal testo delle e-mail esaminate dal CTU e dagli scambi cartolari intercorsi tra le parti, siano attribuibili a vizi funzionali del programma e dunque alla non corretta realizzazione dello stesso o alle diverse modalità di utilizzo del programma a fronte delle modifiche successivamente intercorse e richieste dalla committente.
pagina 7 di 9 Non è pertanto possibile pervenire ad un risultato certo in ordine alla lamentata difettosità del programma e, conseguentemente, alla effettiva presenza dei vizi lamentati, che parte attrice aveva onere di specificamente individuare e comprovare nella sussistenza e morfologia, posti a fondamento dell'inadempimento contrattuale che parte attrice ascrive alla società esecutrice e della domanda risarcitoria.
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Sulla base della obiettiva incertezza dell'esito dell'accertamento tecnico svolto in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam, come rilevabile dall'esaminato elaborato peritale reso dal CTU, a prescindere dalle valutazioni operate dall'organo giudicante di primo grado in ordine all'intervenuto negozio risolutorio del contratto in oggetto e della mancata successiva regolamentazione delle asserite inadempienze contrattuali, non può a monte ritenersi comprovata la presenza dei lamentati vizi o malfunzionamenti del programma informatico posta a fondamento dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice ed ascritto alla società esecutrice, posta a base della domanda risarcitoria, in ordine ai quali sussisteva specifico onere di allegazione e prova a carico della committente attrice. Né,
a seguito del concordato scioglimento del contratto, è stata documentata la non conformità del programma alle connotazioni funzionali originariamente pattuite anche a fronte delle successive varianti intercorse, necessarie al fine di stabilire l'oggettivo delinearsi, rispetto alle previsioni contrattuali iniziali, di difformità e/o malfunzionamenti del programma o l'inidoneità dello stesso alle funzioni richieste, integranti inadempimento della società esecutrice, attesa la concorde intervenuta risoluzione del rapporto, senza regolamentazione degli effetti risolutori.
Va infine rilevato che la società attrice non ha offerto elementi probatori idonei a comprovare l'entità del pregiudizio asseritamente subito e la relativa derivazione causale dalla mancata attuazione del programma informatico oggetto di contratto, essendo inidoneo allo scopo la mera allegazione dal fatturato successivamente conseguito.
Segue il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza appellata.
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La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in CP_1
considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro pagina 8 di 9 260.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IV (se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2420/2023 pubblicata in data 3.11.2023,
[...] CP_1
del Tribunale di Monza, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed IV come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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