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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/11/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 4.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1160/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Mazara Parte_1 C.F._1 del Vallo (TP), via Giuseppe Napoli n. 10, presso lo studio dell'Avv. FERRANTELLO GIUSEPPINA GILDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nelle sue articolazioni territoriali e CP_2 Controparte_3
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l
[...] [...]
, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 Controparte_4
c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_5
- convenuto
tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di operatore scolastico e di collaboratore scolastico, dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Novara, in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2024 / 2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso
- convenuti contumaci
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via principale,
1 - per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 89 del 21.05.2024, del D.M. 50/2021 nonché dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n.430/2000, n.717/2014 e n.640/2017, anch'essi del Ministro dell'Istruzione) e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
- per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Collaboratore Scolastico di 13,85, Operatore Scolastico di 13,85.
- condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie, correggendo, di conseguenza, il punteggio riconosciutogli nelle graduatorie di riferimento;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo Parte_1 stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di inserimento / aggiornamento delle graduatorie del personale ATA;
- condannare l'amministrazione al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- Accertare e dichiarare, per i motivi supra esposti, il difetto di interesse ad agire della ricorrente, con ogni conseguenziale effetto di legge.
- Rigettare, in ogni caso, la domanda della ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso depositato in data 5.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato iscritto, giusta domanda, nelle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2024/2027, per i profili di collaboratore scolastico e operatore scolastico. Lamentava che il servizio militare di leva, dallo stesso prestato dal 6.11.1991 al 30.10.1992 e dichiarato, era stato valutato con attribuzione di 0,6, anziché 6 punti. Rilevava che, ai sensi del d.m. n. 89/2024, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, erano considerati servizio effettivo prestato nella medesima qualifica. Diversamente, il servizio militare e assimilati, prestati non in costanza di rapporto di impiego, erano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Riteneva che tale disciplina si ponesse in contrasto con la normativa di rango superiore. Premesse considerazioni sulla giurisdizione del giudice ordinario, lamentava la violazione dell'art. 485, terzo comma, d. lgs. n. 296/1994, dell'art. 52, secondo comma, Cost. e dell'art. 20, l. n. 985/1986. Riteneva, infatti, che tali disposizioni, lette in combinato disposto con l'art. 2050, d. lgs. n. 66/2000, imponessero l'equiparazione del servizio prestato in costanza di rapporto di impiego con il convenuto a quello CP_1 prestato non in costanza di impiego. Citava alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria tesi e chiedeva che il Tribunale ordinasse la rideterminazione del punteggio in graduatoria, al fine di conseguire 6 punti per anno, anziché 0,6, per il servizio militare, per il profilo professionale cui aspirava.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 16.10.2025. Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che l'azione fosse rivolta direttamente a conseguire l'annullamento di un atto amministrativo discrezionale (il d.m. n. 50/2021) e non all'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di lavoro e che, comunque, riguardasse la formazione delle graduatorie, fase antecedente alla stipulazione del contratto. Eccepiva, inoltre, la carenza di interesse ad agire della ricorrente, deducendo che non vi era alcun nesso tra il servizio civile prestato nel 2007/2008 e le graduatorie per il triennio 2021/2024 e che le determinazioni dell'amministrazione non avessero inciso sulle chances occupazionali del ricorrente.
Richiamava, quindi, il disposto dell'art. 569, terzo comma, d. lgs. n. 297/1994 e dell'all. 1, d.m. n. 50/2021, precisando che quest'ultimo aveva differenziato la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati, a seconda che fossero stati prestati, o meno, in costanza di nomina. In quest'ultimo caso, essi erano valutati come servizio prestato presso altre amministrazioni.
3 Citava, a sua volta, precedenti giurisprudenziali favorevoli all'Amministrazione e argomentava sulla corretta applicazione, nel caso di specie, del principio di uguaglianza.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del opponente e ). CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_6
Si deve, infatti, rammentare che gli Ambiti territoriali sono da ritenersi privi di qualsiasi “capacità processuale, neanche di rappresentanza”, mentre l Controparte_7
, quale ufficio dirigenziale generale, può comparire in giudizio quale
[...] legittimato ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo Controparte_8 privo di autonoma soggettività (Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938). 2. Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni processuali, proposte dal convenuto. CP_1
Quanto alla giurisdizione, Come ripetutamente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale aderisce, la controversia inerente il diritto di un singolo soggetto a essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento (ma lo stesso principio è applicabile anche alle graduatorie d'istituto), spetta al giudice ordinario. Infatti “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al 'petitum' sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass., sez. un, 26.6.2019, n. 17123). 3. Parimenti priva di pregio è l'eccezione di difetto di interesse ad agire, atteso che il ricorrente chiede il riconoscimento di un punteggio maggiore nelle graduatorie attuali, da cui evidentemente derivano maggiori chances assunzionali.
Il fatto che tale preteso diritto al punteggio trovi titolo in un'attività svolta molti anni addietro non incide sull'attualità dell'interesse. 4. Nel merito, ricorso non è fondato e va respinto. Allo scopo, giova reiterare gli argomenti già spesi da questo Tribunale per decidere un caso simile al presente, nella sentenza n. 167/2021, la cui motivazione,
4 relativa alla previgente (ma sul punto analoga) normativa, di seguito si riporta, adeguandola alle circostanze di fatto del caso di specie. Il ricorrente lamenta l'illegittimità e chiede la disapplicazione dell'allegato A, lettera A), e disposizioni connesse, del d.m. n. 89/2024, in materia di graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Esso così dispone: “A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Sostiene, in particolare, la ricorrente, che alla fattispecie non dovrebbe trovare applicazione l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, ma la disposizione di cui all'art. 485, settimo comma, d. lgs. n. 297/1994. Sul punto, dev'essere richiamata la giurisprudenza della S.C., che ha, a più riprese, ritenuto l'illegittimità del d. m. n. 44/2001, il quale escludeva radicalmente la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto. La Corte ha così statuito: “non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
8. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1,
5 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione). Le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, come condivisibilmente ritenuto dalla S.C., non si pongono, quindi, in contrasto ma si coordinano armonicamente. Ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra. 5. Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all'art. 3 Cost. Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario, assimilandosi a quest'ultima categoria il servizio civile) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. E in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare o di quello civile sostitutivo è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato in uno dei suddetti servizi e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego. Per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi presta servizio presso le Forze armate, ovvero il servizio civile, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa. Dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che volontariamente, ovvero per effetto della coscrizione, accedono a un impiego presso le Forze armate o al servizio civile. Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il CP_1 convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
6 Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato. 6. Nel confermare l'avviso di questo Tribunale, la Corte d'appello di Torino, nella sentenza n. 326/2022 (r.g. n. 57/2022), alle suesposte argomentazioni ha aggiunto “che 'nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo' (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare prestato dall'appellante non può essere equiparato a Controparte_1 quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.”.
7. Non si può, infine, non considerare il principio di diritto, enunciato da Cass., sez. lav.,
8.8.2024, n. 22429, sulla base di condivisibili argomentazioni, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”. 8. Non sussistono le ragioni di novità e i contrasti giurisprudenziali che, prima della sentenza di legittimità appena citata, avevano indotto il Tribunale a disporre, in vicende simili, la compensazione delle spese. Il precedente della S.C., pubblicato prima del deposito del ricorso, ha superato ogni contrasto nella giurisprudenza di merito, confermando, peraltro, le conclusioni a cui già da tempo erano pervenuti il Tribunale e la Corte d'appello di questo distretto. Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e
7 di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Tale somma va ridotta del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di euro 2.960.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' dell CP_9 Pt_2 [...]
CP_3
2) rigetta il ricorso;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Parte_1
, liquidate in complessivi euro Controparte_1
2.960, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 4.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 4.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1160/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Mazara Parte_1 C.F._1 del Vallo (TP), via Giuseppe Napoli n. 10, presso lo studio dell'Avv. FERRANTELLO GIUSEPPINA GILDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nelle sue articolazioni territoriali e CP_2 Controparte_3
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l
[...] [...]
, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 Controparte_4
c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_5
- convenuto
tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di operatore scolastico e di collaboratore scolastico, dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Novara, in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2024 / 2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso
- convenuti contumaci
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via principale,
1 - per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 89 del 21.05.2024, del D.M. 50/2021 nonché dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n.430/2000, n.717/2014 e n.640/2017, anch'essi del Ministro dell'Istruzione) e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
- per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Collaboratore Scolastico di 13,85, Operatore Scolastico di 13,85.
- condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie, correggendo, di conseguenza, il punteggio riconosciutogli nelle graduatorie di riferimento;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo Parte_1 stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di inserimento / aggiornamento delle graduatorie del personale ATA;
- condannare l'amministrazione al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- Accertare e dichiarare, per i motivi supra esposti, il difetto di interesse ad agire della ricorrente, con ogni conseguenziale effetto di legge.
- Rigettare, in ogni caso, la domanda della ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso depositato in data 5.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato iscritto, giusta domanda, nelle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2024/2027, per i profili di collaboratore scolastico e operatore scolastico. Lamentava che il servizio militare di leva, dallo stesso prestato dal 6.11.1991 al 30.10.1992 e dichiarato, era stato valutato con attribuzione di 0,6, anziché 6 punti. Rilevava che, ai sensi del d.m. n. 89/2024, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, erano considerati servizio effettivo prestato nella medesima qualifica. Diversamente, il servizio militare e assimilati, prestati non in costanza di rapporto di impiego, erano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Riteneva che tale disciplina si ponesse in contrasto con la normativa di rango superiore. Premesse considerazioni sulla giurisdizione del giudice ordinario, lamentava la violazione dell'art. 485, terzo comma, d. lgs. n. 296/1994, dell'art. 52, secondo comma, Cost. e dell'art. 20, l. n. 985/1986. Riteneva, infatti, che tali disposizioni, lette in combinato disposto con l'art. 2050, d. lgs. n. 66/2000, imponessero l'equiparazione del servizio prestato in costanza di rapporto di impiego con il convenuto a quello CP_1 prestato non in costanza di impiego. Citava alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria tesi e chiedeva che il Tribunale ordinasse la rideterminazione del punteggio in graduatoria, al fine di conseguire 6 punti per anno, anziché 0,6, per il servizio militare, per il profilo professionale cui aspirava.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 16.10.2025. Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che l'azione fosse rivolta direttamente a conseguire l'annullamento di un atto amministrativo discrezionale (il d.m. n. 50/2021) e non all'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di lavoro e che, comunque, riguardasse la formazione delle graduatorie, fase antecedente alla stipulazione del contratto. Eccepiva, inoltre, la carenza di interesse ad agire della ricorrente, deducendo che non vi era alcun nesso tra il servizio civile prestato nel 2007/2008 e le graduatorie per il triennio 2021/2024 e che le determinazioni dell'amministrazione non avessero inciso sulle chances occupazionali del ricorrente.
Richiamava, quindi, il disposto dell'art. 569, terzo comma, d. lgs. n. 297/1994 e dell'all. 1, d.m. n. 50/2021, precisando che quest'ultimo aveva differenziato la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati, a seconda che fossero stati prestati, o meno, in costanza di nomina. In quest'ultimo caso, essi erano valutati come servizio prestato presso altre amministrazioni.
3 Citava, a sua volta, precedenti giurisprudenziali favorevoli all'Amministrazione e argomentava sulla corretta applicazione, nel caso di specie, del principio di uguaglianza.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del opponente e ). CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_6
Si deve, infatti, rammentare che gli Ambiti territoriali sono da ritenersi privi di qualsiasi “capacità processuale, neanche di rappresentanza”, mentre l Controparte_7
, quale ufficio dirigenziale generale, può comparire in giudizio quale
[...] legittimato ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo Controparte_8 privo di autonoma soggettività (Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938). 2. Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni processuali, proposte dal convenuto. CP_1
Quanto alla giurisdizione, Come ripetutamente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale aderisce, la controversia inerente il diritto di un singolo soggetto a essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento (ma lo stesso principio è applicabile anche alle graduatorie d'istituto), spetta al giudice ordinario. Infatti “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al 'petitum' sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass., sez. un, 26.6.2019, n. 17123). 3. Parimenti priva di pregio è l'eccezione di difetto di interesse ad agire, atteso che il ricorrente chiede il riconoscimento di un punteggio maggiore nelle graduatorie attuali, da cui evidentemente derivano maggiori chances assunzionali.
Il fatto che tale preteso diritto al punteggio trovi titolo in un'attività svolta molti anni addietro non incide sull'attualità dell'interesse. 4. Nel merito, ricorso non è fondato e va respinto. Allo scopo, giova reiterare gli argomenti già spesi da questo Tribunale per decidere un caso simile al presente, nella sentenza n. 167/2021, la cui motivazione,
4 relativa alla previgente (ma sul punto analoga) normativa, di seguito si riporta, adeguandola alle circostanze di fatto del caso di specie. Il ricorrente lamenta l'illegittimità e chiede la disapplicazione dell'allegato A, lettera A), e disposizioni connesse, del d.m. n. 89/2024, in materia di graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Esso così dispone: “A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Sostiene, in particolare, la ricorrente, che alla fattispecie non dovrebbe trovare applicazione l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, ma la disposizione di cui all'art. 485, settimo comma, d. lgs. n. 297/1994. Sul punto, dev'essere richiamata la giurisprudenza della S.C., che ha, a più riprese, ritenuto l'illegittimità del d. m. n. 44/2001, il quale escludeva radicalmente la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto. La Corte ha così statuito: “non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
8. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1,
5 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione). Le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, come condivisibilmente ritenuto dalla S.C., non si pongono, quindi, in contrasto ma si coordinano armonicamente. Ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra. 5. Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all'art. 3 Cost. Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario, assimilandosi a quest'ultima categoria il servizio civile) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. E in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare o di quello civile sostitutivo è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato in uno dei suddetti servizi e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego. Per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi presta servizio presso le Forze armate, ovvero il servizio civile, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa. Dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che volontariamente, ovvero per effetto della coscrizione, accedono a un impiego presso le Forze armate o al servizio civile. Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il CP_1 convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
6 Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato. 6. Nel confermare l'avviso di questo Tribunale, la Corte d'appello di Torino, nella sentenza n. 326/2022 (r.g. n. 57/2022), alle suesposte argomentazioni ha aggiunto “che 'nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo' (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare prestato dall'appellante non può essere equiparato a Controparte_1 quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.”.
7. Non si può, infine, non considerare il principio di diritto, enunciato da Cass., sez. lav.,
8.8.2024, n. 22429, sulla base di condivisibili argomentazioni, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”. 8. Non sussistono le ragioni di novità e i contrasti giurisprudenziali che, prima della sentenza di legittimità appena citata, avevano indotto il Tribunale a disporre, in vicende simili, la compensazione delle spese. Il precedente della S.C., pubblicato prima del deposito del ricorso, ha superato ogni contrasto nella giurisprudenza di merito, confermando, peraltro, le conclusioni a cui già da tempo erano pervenuti il Tribunale e la Corte d'appello di questo distretto. Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e
7 di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Tale somma va ridotta del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di euro 2.960.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' dell CP_9 Pt_2 [...]
CP_3
2) rigetta il ricorso;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Parte_1
, liquidate in complessivi euro Controparte_1
2.960, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 4.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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