Art. 16. (Diniego delle spedizioni alla nave)
L'istituto puo' chiedere all'Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole e' iscritta la nave, di disporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei contributi dovuti.
L'istituto puo' chiedere all'Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole e' iscritta la nave, di disporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei contributi dovuti.