Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 4954
CASS
Sentenza 21 maggio 1999

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Si ha arbitrato irrituale o libero quando la volontà delle parti è diretta a conferire all'arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibili alla volontà delle parti e da valere come contratti conclusi dalle stesse, poiché queste si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Si ha, invece, perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. La distinzione tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale (come quella tra detti istituti e l'arbitrato rituale) va ricercata con riguardo al contenuto obiettivo del compromesso ed alla volontà delle parti. La relativa indagine, pertanto, trattandosi di " quaestio facti" e "quaestio voluntatis", rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione, se motivato congruamente e immune da errori di diritto.

La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso. Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, poiché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse alla impugnazione. Invece, per le domande non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni.

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  • 2Lo strumento arbitrale quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 4954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4954
Data del deposito : 21 maggio 1999

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