Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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- 1. TAR Liguria, sezione I, sentenza 26 gennaio 2026, n. 95https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Liguria, sezione I, sentenza 26 gennaio 2026, n. 95https://www.eius.it/articoli/ · 9 febbraio 2026
FATTO 1. Con ricorso notificato il 31 gennaio 2025 e depositato il 6 febbraio 2025, allibrato al n. di R.G. 171/2025, Punta dell'Olmo s.p.a. ha impugnato il provvedimento del Comune di Celle Ligure prot. n. 22093 del 4 dicembre 2024, recante la reiezione dell'istanza di concessione demaniale marittima avente ad oggetto la scogliera in località "Punta Aspera". La ricorrente ha articolato il seguente motivo: Violazione dell'art. 11-bis della l.r. n. 13/1999. Violazione del PUD approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. La percentuale minima del 40% di aree balneabili libere e libere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Gobbi e Martina De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Savona, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del decreto-OMISSIS- recante il diniego di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025, la dott.ssa LI ET e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 22 luglio 2025 il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura di Savona -OMISSIS- recante la reiezione della domanda avanzata dalla società datrice di lavoro -OMISSIS-, intesa ad ottenere la sua iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché della circolare del Ministero dell’Interno n. 6454 del 17 marzo 2003 . Il provvedimento avversato risulterebbe assunto all’esito di un’istruttoria carente ed assistito da una motivazione lacunosa, perché l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare l’informativa questorile, senza valutare la condotta specchiatissima serbata dal -OMISSIS- dal 1997 ad oggi, né spiegare le ragioni dell’irrilevanza della riabilitazione concessa all’interessato nel 2021. Del resto, lo stesso Ministero dell’Interno, con la -OMISSIS-, avrebbe segnalato alle Prefetture la necessità di una congrua motivazione a supporto degli atti di diniego delle autorizzazioni di polizia.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa . L’Autorità di pubblica sicurezza non avrebbe compiuto un’adeguata comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, in violazione dell’art. 97 Cost., viepiù considerato che, a causa del provvedimento negativo, il deducente rischierebbe di perdere il posto di lavoro. In particolare, la decisione risulterebbe viziata sotto i seguenti profili:
- i precedenti penali del -OMISSIS- sarebbero ampiamente antecedenti al limite temporale degli ultimi cinque anni, fissato dall’art. 1, comma 4, lett. c) del D.M. 6 ottobre 2009, onde non potrebbero rivestire valenza ostativa. Per contro, la Prefettura avrebbe omesso di valutare la positiva evoluzione personale e l’attuale situazione dell’esponente, il quale, scontate le pene, avrebbe affrontato un percorso di reinserimento nella società e svolto anche funzioni di responsabilità nel settore della sicurezza; sì che il Tribunale di Sorveglianza lo ha riabilitato per i reati commessi, peraltro di scarso allarme sociale, riconoscendo la sua buona condotta sulla base dell’attestazione delle Forze dell’Ordine. Inoltre, si rivelerebbe manifestamente illogico che il ricorrente, autorizzato per cinque anni dalla Prefettura di Roma ad operare quale agente di pubblica sicurezza, venga oggi escluso dalla più limitata attività di buttafuori;
- l’Amministrazione sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti con riguardo alla revoca della qualifica di agente di p.s., che sarebbe stata disposta non già a causa di una condotta censurabile del -OMISSIS-, bensì per la cessazione delle esigenze di protezione del presidente della U.C. Sampdoria, -OMISSIS- il quale gli aveva affidato l’incarico di suo autista personale;
- la ripulsa dell’istanza di revoca del divieto di detenere armi si rivelerebbe inconferente, perché sarebbe dovuta unicamente alla sussistenza di un pregiudizio penale specifico e, in ogni caso, in quanto l’autorizzazione in materia di servizi di controllo impatterebbe sul diritto costituzionalmente tutelato al lavoro;
- il rifiuto automatico dell’iscrizione dell’interessato a causa di precedenti remoti, in mancanza di episodi recenti che possano far dubitare della sua affidabilità e nonostante l’esperienza professionale maturata nel campo della sicurezza, si tradurrebbe in un’ingiustificata compressione dei suoi diritti di cittadino.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, opponendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per il rigetto dell’impugnativa.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha disposto l’acquisizione del provvedimento di revoca della qualifica di agente di p.s. del signor -OMISSIS-.
Successivamente le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente contesta il decreto -OMISSIS- con cui la Prefettura di Savona ha respinto l’istanza per la sua iscrizione nell’elenco di cui al D.M. 6 ottobre 2009, richiamando le informazioni acquisite sul suo conto dalla Questura. A sua volta, quest’ultima ha espresso parere negativo con note -OMISSIS-docc. 3 e 9 resistente), per avere riscontrato i seguenti elementi:
- tre sentenze penali di condanna, emesse in-OMISSIS-, relative ai reati in materia di armi di cui all’art. 4 della legge n. 895/1967, all’art. 4 della legge n. 110/1975, all’art. 2 della legge n. 895/1967 (come sostituito dalla legge n. 497/1974) ed all’art. 697 cod. pen.;
- un decreto penale -OMISSIS-per il reato, oggi depenalizzato, di emissione di assegni a vuoto;
- un provvedimento della Prefettura di Roma del 2021 di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- un provvedimento della Prefettura di Genova del 2023 di reiezione della domanda di revoca del divieto di detenzione di armi.
2. Tanto premesso, i due motivi di gravame, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati.
2.1. Il D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 94/2009, stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (c.d. “buttafuori”).
L’art. 1, comma 4, del suddetto D.M. 6 ottobre 2009, come novellato dal D.M. 30 giugno 2011 e dal D.M. 24 novembre 2016, prescrive, tra gli altri, il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 t.u.l.p.s. e pone, alle lett. c), d) ed e), le seguenti condizioni ostative:
- non essere stati, nell’ultimo quinquennio, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati contravvenzionali di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 110/1975, di cui all’art. 5 della legge n. 152/1975 e di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 122/1993, conv. in l. n. 205/1993, nonché per i delitti di cui al titolo V, al titolo VI, capo I, ed al titolo XII del Libro II del codice penale e per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lett. f) ed h) c.p.p.;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989;
- non avere aderito a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Dunque, l’Autorità di pubblica sicurezza è titolare in subiecta materia sia di un potere vincolato, per cui l’iscrizione nel registro prefettizio del personale preposto al controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo va negata in presenza delle condizioni automaticamente ostative previste dall’art. 1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009 e dall’art. 11, comma 1, t.u.l.p.s., sia di un potere ampiamente discrezionale, attinente alla valutazione della “buona condotta” in capo all’aspirante addetto alla vigilanza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, t.u.l.p.s. (in argomento cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2025, n. 2429; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 giugno 2024, n. 467).
Secondo l’elaborazione pretoria, l’Amministrazione può formulare il giudizio di inaffidabilità per mancanza di buona condotta anche con riferimento a fatti che non costituiscano reato o non abbiano dato luogo a condanne penali, ma siano comunque tali da rendere l’interessato immeritevole di ottenere (o mantenere) il titolo di polizia. Tuttavia, l’Autorità competente è tenuta a svolgere un’istruttoria approfondita ed a motivare in maniera rigorosa il diniego o la revoca dell’inserimento nell’elenco prefettizio in discussione, in quanto il provvedimento negativo è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del soggetto e, quindi, sulla possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia (in tal senso cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2025, n. 2429, cit.; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 dicembre 2020, n. 2009; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 marzo 2020, n. 181).
2.2. Orbene, nel caso in esame non ricorrono le condizioni assolutamente impeditive stabilite dalla normativa di settore, perché le condanne penali riportate dal ricorrente sono ultraquinquennali e, dunque, non rilevanti in base all’art. 1, comma 4, lett. c) del D.M. 6 ottobre 2009.
Inoltre, il decreto oppugnato risulta inficiato da difetto istruttorio e motivazionale, perché l’Amministrazione ha attribuito esclusivo rilievo a condotte illecite risalenti ad oltre venticinque anni fa, senza compiere una valutazione sull’affidabilità attuale del -OMISSIS- e, in particolare, tenendo in non cale che, con ordinanza del 20 maggio 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Genova gli ha concesso la riabilitazione per tutti i reati, ravvisando la sua buona condotta e la sua piena reintegrazione nella società (doc. 6 ricorrente). Pertanto, l’Autorità di pubblica sicurezza non ha fatto un uso congruo e coerente del potere discrezionale attribuitole dalla legge, giacché non ha considerato adeguatamente l’ultraventicinquennale periodo di vita dell’interessato successivo agli episodi contestati e la riabilitazione dal medesimo ottenuta, omettendo di indicare le ragioni concrete per cui il giudizio positivo in ordine al percorso di emenda del reo formulato dall’autorità giudiziaria sarebbe insignificante o recessivo rispetto ai remoti precedenti penali (per casi simili cfr. Cons. St., sez. III, 20 maggio 2020, n. 3199; T.R.G.A. Bolzano, 14 aprile 2017, n. 129; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 luglio 2012, n. 675).
Il provvedimento è, poi, viziato da travisamento dei fatti in relazione alla revoca della nomina ad agente di pubblica sicurezza, che era stata conferita al -OMISSIS- nel 2015 e rinnovata annualmente, ai sensi dell’art. 5- bis del d.l. n. 83/2002, conv. in l. n. 133/2002, in qualità di conducente di veicolo in uso al -OMISSIS- all’epoca presidente della U.C. Sampdoria (v. verbale di giuramento del -OMISSIS- in data 9.4.2015 e decreto di rinnovo della qualifica di agente di p.s. dell’11.3.2021, sub doc. 5 ricorrente). Invero, come emerge chiaramente dal decreto prefettizio in data 10 dicembre 2021, la predetta revoca non è dipesa da fatti addebitabili al deducente, bensì dalla cessazione delle esigenze di tutela dell’incolumità del signor Ferrero, perché quest’ultimo era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere nell’indagine a suo carico per bancarotta fraudolenta e reati societari (v. decreto Prefettura di Roma prot. n. 441164 del 10.12.2021, depositato dalla resistente in data 30.9.2025). In proposito, il venir meno del presupposto necessario ai fini dell’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza comporta come conseguenza vincolata la revoca della qualifica stessa, che non può essere mantenuta senza l’incarico cui è connessa (sul punto cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17 aprile 2013, nn. 861-862).
Infine, il diniego di iscrizione nell’elenco dei buttafuori non può legittimamente fondarsi sul provvedimento dell’8 marzo 2023 con cui la Prefettura di Genova ha respinto la richiesta del -OMISSIS- di ritirare il divieto di detenere armi e munizioni disposto nei suoi confronti il 19 febbraio 1993, avendo egli commesso, sia pur in un passato lontano, violazioni specifiche delle leggi sulle armi (doc. 4 resistente). Infatti, la valutazione dell’Amministrazione con riguardo alle armi è caratterizzata da amplissima discrezionalità, perché il relativo possesso costituisce un’eccezione al generale divieto di cui agli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, della legge n. 110/1975 e, quindi, i provvedimenti in materia presentano finalità cautelare, essendo volti a prevenire ogni possibile abuso nell’impiego delle armi da fuoco. Diversamente, il controllo delle attività di intrattenimento non implica l’uso di armi – che, anzi, è espressamente vietato dall’art. 6 del D.M. 6 ottobre 2009 – e la relativa autorizzazione incide sul diritto al lavoro, costituzionalmente garantito dall’art. 4 Cost.: donde l’impossibilità di trasporre automaticamente l’apprezzamento espresso con riguardo alla detenzione di armi in quello da compiere ai fini dell’inserimento nell’elenco prefettizio di cui è causa.
3. Da ultimo, nel presente giudizio non possono assumere rilevanza le segnalazioni di polizia a carico del -OMISSIS- trascritte nella memoria conclusionale della difesa erariale.
Come sancito dalla giurisprudenza, infatti, risulta inammissibile il tentativo di integrazione postuma del provvedimento in sede giudiziale, mediante atti processuali o scritti difensivi, giacché la motivazione costituisce il contenuto ineliminabile della decisione amministrativa e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, 29 aprile 2025, n. 3632; Cons. St., sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7583; T.A.R. Liguria, sez. I, 31 luglio 2025, n. 942). Tanto più che i richiamati deferimenti all’autorità giudiziaria, peraltro anch’essi temporalmente datati, si sono conclusi senza conseguenze giuridiche negative per l’interessato, il quale non ha carichi pendenti (v. doc. 2 ricorrente).
4. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, fatta eccezione per l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà essergli rimborsato dall’Amministrazione dell’Interno soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PP RU, Presidente
LI ET, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI ET | PP RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.