Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 21/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74649 – pag. 4
SENTENZA N. 21/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
AO NO Presidente OS TI Consigliere (relatore)
Marzia De Falco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 74761 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 21439 reso nell’esercizio finanziario 2021dall’agente contabile AR OR [nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]1 San Vito (CF: [...])], per la gestione della cassa economale del Comune di San OR Magno (SA);
ESAMINATI gli atti e documenti di causa; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 13 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Andrea De Cicco, sentiti il relatore Consigliere OS TI, il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Raffaella Miranda nonché l’agente contabile AR OR;
Ritenuto in
FATTO
Il presente giudizio di conto n. 74761 ha ad oggetto il conto giudiziale n. 21439, reso da AR OR per la gestione della cassa economale del Comune di San OR Magno (SA) nell’esercizio finanziario 2021.
La relazione del magistrato istruttore rilevava una serie di criticità nel conto così come reso e in particolare: 1) il mancato deposito sostanziale della parifica al conto; 2) la non conformità del conto al modello 23 ex DPR n. 194/1996 con l’effetto che le informazioni indicate nel conto n. 21439 non risultano idonee a evidenziare riassuntivamente i risultati della gestione contabile propria dell’economo; 3) la violazione dell’art. 6 del Regolamento economale con un evidente disallineamento tra i mandati e la reversale; 4) la non corrispondenza delle spese effettuate con la cassa economale alle previsioni dell’art. 4 del predetto Regolamento; 5) la non corrispondenza delle spese alle previsioni dell’art. 6 del medesimo Regolamento nella parte in cui prevede che le spese economali debbano essere precedute dalla richiesta del Responsabile del settore interessato; 6) la mancata trasmissione della relazione degli organi di controllo interno, in violazione dell’art. 139 C.G.C.
Stanti tali rilevanti lacune, il magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza del predetto conto “affinché ne sia dichiarata l’irregolarità con condanna al pagamento di € 1.898,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo”.
In data 23/10/2025 l’agente contabile ha trasmesso memoria a difesa, nella quale ha illustrato, controdeducendo rispetto ai rilievi del magistrato relatore sopra compendiati, le ragioni della sostanziale non condivisibilità di tali rilievi, integrando altresì la documentazione ritenuta inidonea o del tutto mancante nella relazione d’irregolarità del conto.
In data 24/10/2025 sono state trasmesse per via telematica le conclusioni ai sensi dell’art. 147, c. 2°, C.G.C., della Procura Regionale, esponendo tra l’altro le ragioni della ritenuta inidoneità delle argomentazioni difensive e delle integrazioni documentali -di cui alla nota difensiva dell’agente contabile sopra richiamata- a scalfire la prospettazione del magistrato relatore, si chiede l’accoglimento delle conclusioni versate nella relazione da quest’ultimo depositata.
Alla pubblica udienza odierna il PM si è riportato alla memoria conclusionale in atti e l’agente contabile AR OR ha integralmente confermato quanto dedotto nella relazione difensiva in atti.
La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e segg. C.G.C., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico; l’interesse ordinamentale cui tende il processo, quindi, si appunta nell’accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso oggetto dell’odierno scrutinio riguarda la gestione della cassa economale del Comune di San OR Magno (SA) nell’esercizio finanziario 2021, affidata all’agente contabile AR OR.
Ai ridetti fini, va premesso che la gestione economale ha una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex plurimis, Sez. Giur Sicilia sent. n. 640/2022). Si tratta, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'Economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l’economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione, la quale comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.
Al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi, l’economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell’economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.
Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall’anticipazione della spesa, in deroga all’ordine cronologico delle fasi dell’ordinario procedimento di assunzione delle spese delle PP.AA. Mentre, invero, quest’ultimo inizia con l’impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'Economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell’ente di riferimento assume la qualifica cd. di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli Servizi/Settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l’Economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa.
Negli enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi od uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite.
Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152; 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3;191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4; 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei Regolamenti di Contabilità di ciascun ente locale.
Il Servizio di Economato gestisce (secondo l’art. 153 comma 7 del T.U.E.L.) la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al Servizio di Economato ineriscono la gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell’Ente; dell’autoparco; del servizio di foto-riproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Presso l’Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal Servizio Finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.
B. Premesso quanto sopra in punto di regolamentazione normativa del conto della gestione economale, nel caso di specie si osserva quanto segue, analizzando le singole criticità rilevate dal magistrato relatore e quanto in proposito controdedotto dall’agente contabile.
Il primo rilievo del magistrato relatore riguarda l’assenza di parifica, ovvero di quell’adempimento imprescindibile relativo al deposito del conto, costituito da una “dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture dell’ Amministrazione”, rilasciata all’esito di un “procedimento complesso, finalizzato ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali esterne in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un controllo incrociato tra i dati forniti dall’agente contabile e quelle ricavabili dalle scritture dell’amministrazione” (Corte Conti sez. giur. Campania n. 63/2025, citata nella stessa relazione d’irregolarità).
Tale rilievo può essere ritenuto superato dalla documentazione integrativa prodotta dall’agente contabile in allegato alla relazione difensiva versata agli atti del presente giudizio di conto, contenente l’atto di parifica del conto dell’economo comunale relativo all’anno 2021, rappresentato da provvedimento del 24/2/2022 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San OR Magno con cui si procede a depositare “agli atti d’ufficio il conto dell’Economo comunale 2021 unitamente al conto della tesoreria unica per l’anno 2021, dando atto della corrispondenza dei rispettivi dati riportati con le scritture contabili dell’ente”. In tale documento si dà altresì atto che “il provvedimento di parifica è stato depositato presso l'ufficio comunale competente in sede di verifica di cassa dell'ultimo trimestre 2021, contestualmente alla certificazione, da parte dell'organo di revisione, della corrispondenza del saldo di cassa dell'ente con quello della tesoreria e il saldo di cassa dell'economo con quello della cassa economale”.
Il secondo rilievo del magistrato relatore riguarda la non conformità del conto, oggetto del presente giudizio, al modello 23 ex DPR n. 194/1996, che riguarda proprio il conto della gestione dell’economo e “prevede l’indicazione nella parte sinistra delle anticipazioni e dei rimborsi periodici con indicazione del periodo, del mandato di pagamento e dell’importo, nella parte destra i versamenti in tesoreria con indicazione del periodo e della tipologia di pagamento, il numero d’ordine e l’importo e infine gli estremi della deliberazione di scarico. Il totale della parte sinistra deve pareggiare con quello della parte destra”. Il conto oggetto dell’odierno scrutinio, infatti, mancava: nella parte sinistra del carico l’indicazione degli estremi dell’anticipazione ricevuta e dell’importo degli eventuali mandati di reintegro; nella parte destra dello scarico gli estremi e l’importo dei buoni economali; nonché gli estremi e l’importo della reversale di restituzione dell’anticipazione con la relativa quietanza del tesoriere. Ovvero, “in base alla documentazione in atti le informazioni indicate nel conto n. 21439 non risultano idonee a evidenziare riassuntivamente i risultati della gestione contabile propria dell’economo in considerazione dell’assenza degli elementi minimi previsti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e cioè: il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza”.
Nel versare agli atti di causa la propria relazione difensiva, l’economo ha provveduto ad allegare alla stessa mod. 23) completo di indicazione nella parte sinistra delle anticipazioni trimestrali e dei mandati e di reintegro, nella parte destra gli estremi dei buoni economali con l'indicazione dell'importo in corrispondenza di ciascuno, nonché gli estremi e l'importo della reversale di restituzione dell'anticipazione con la quietanza de tesoriere. Nella relazione difensiva in parola si precisa altresì che “contattata la società fornitrice del software, quest'ultima ha provveduto a rettificare alcune descrizioni delle operazioni contabili inerenti: i rimborsi delle spese effettuate dall'economo, in precedenza riportati erroneamente <anticipazioni>, a dare indicazioni all'ufficio di ragioneria dell'ente circa la stampa analitica del mod. 23) […] All'esito di quanto sopra, la gestione concernente L'ESERCIZIO 2021 viene riepilogata nelle seguenti risultanze finali:
conto per l'esercizio finanziario 2021
Anticipazioni 5.165,00
Spese effettuate dall'economo 5.142,50
Rimborsi ricevuti 5.142,50
Restituzione Fondo economale 5.165,00
Dalla <tabella riassuntiva> sopra riportata emerge che la gestione pareggia: le spese effettuate ammontano ad euro 5.142,50; sono state riconosciute interamente e rimborsate al1'economo, in unica soluzione, in data 19/01/2022. Le anticipazioni ricevute dall’economo per complessivi euro 5.165,00 sono state restituite a fine gestione, e precisamente in data 19/01/2022, con ordinativi di incasso 17 e 18, rispettivamente di euro 5.142,50 per spese rimborsate, e per euro 22,50 somma restituita con versamento alla tesoreria”.
Quanto rappresentato dall’agente contabile trova conferma nella determina di impegno di spesa anno 2021 per anticipazione cassa economale, n. 00036/2021 del 11/3/2021, del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San OR Magno, nonché nella nota esplicativa del 5/5/2025 del medesimo Responsabile, allegata alla relazione d’irregolarità.
Resta evidente che i profili d’irregolarità rilevati nella relazione del magistrato relatore, non possono dirsi superati da integrazioni documentali e da osservazioni esplicative intervenute soltanto nel corso del presente giudizio; è altresì vero che tali profili d’irregolarità hanno una connotazione, sì formale, ma suscettibile di riverberarsi sul piano sostanziale delle evidenze ricavabili dal conto della gestione economale qui analizzato, nel senso che il conto depositato non consentiva di avere contezza dei risultati della gestione contabile propria dell’economo, sebbene alla luce delle predette integrazioni documentali e osservazioni esplicative possa escludersi l’esistenza di ammanchi.
In particolare, permane la consistente perplessità descritta al punto 3. pagine 3- 4 della relazione d’irregolarità, dove si evidenzia che per i mandati di pagamento nn. 91, 92, 94, 95 e 96 del 2022, “è indicata la poco chiara dicitura <non pagare-compensazione contabile>” e gli stessi “si riferiscono a un esercizio finanziario differente il 2022 e non all’esercizio in corso il 2021”. Sul punto, nella relazione difensiva dell’agente contabile si rappresenta che “l'ufficio, nel caso specifico, ha fatto ricorso all'istituto della compensazione con lo scopo di estinguere il debito dei confronti dell'economo per le spese sostenute per il pagamento dei buoni corredati da scontrini e fatture e, contestualmente, ha emesso l'ordinativo d'incasso a estinzione del debito dell'economo nei confronti del comune per la restituzione dell'anticipazione di cassa ricevuta. Tanto al fine di consentire la tracciabilità dei […] movimenti contabili (mandati di pagamento) effettuati in uscita a pareggio degli ordinativi d'incasso […]”.
Ebbene, sul punto va osservato che tale procedura è completamente irrituale, poiché non solo non è prevista dal quadro normativo di riferimento della gestione economale, sopra dettagliatamente descritto, ma viola innanzi tutto il principio di integrale rappresentazione delle poste in bilancio, con divieto di compensazione tra partite di segno opposto, principio di latissima estensione non solo nell’ambito della contabilità finanziaria ma anche in quella economico-patrimoniale (art. 2423-ter cod. civ.), nonché contravviene il principio di annualità ed altresì confligge con l’esigenza di assoluta trasparenza delle operazioni eseguite necessarie per ricondurre interamente a bilancio ed entro l’anno gli effetti della gestione economale.
Restano poi, ad avviso del Collegio, decisivi nel far emergere l’irregolarità del conte all’esame, i rilievi proposti nella relazione d’irregolarità, riguardo la difformità di una parte delle spese effettuate mediante la gestione economale, rispetto alle previsioni degli artt. 4 e 6 del Regolamento del Servizio Economato del Comune (deliberazione consiliare comunale n. 9 del 30/5/2016).
Infatti, risultano travalicare il perimetro tracciato dal suddetto art. 4 -che in armonia con il quadro normativo di riferimento, indica un elenco tassativo delle spese che l’economo può affrontare (acquisto di stampati e articoli vari di cancelleria, di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di materiale didattico, di materiale di ferramenta, nonché spese per piccole e urgenti riparazioni)- le spese di cui ai buoni nn. 2 (concime per € 227,50), 19 (acquisto sottovasi per € 20,00), 20 (fornitura piante ornamentali per € 200,00), 44 (fornitura piante e fiori per € 80,00), 47 (arco di palloncini per inaugurazione sede Protezione civile per € 130,00), 48 (materiale vario per € 20,00), 49 (acquisto fiori per € 25,00), 53 (materiale vario per € 250,00 con il corrispondente scontrino di Azienda Agricola che riporta la dicitura “frutta”).
“Tali spese, come accennato, non sono sussumibili nel tassativo elenco delle spese ammissibili ex art. 4 del Regolamento economato e non presentano nemmeno i caratteri di <indifferibilità, imprevedibilità e urgenza> tipici della procedura delle spese economali fondate sulla non programmabilità e urgenza. Per tali ragioni l’economo ha provveduto al rimborso di € 952,50 di spese illegittime” (cfr. pag. 5 della relazione d’irregolarità).
Infatti, “il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti che lo legittimano tra i quali rientra immancabilmente l’ascrivibilità delle spese alle categorie specificamente individuate nella normativa interna all’Amministrazione. Pertanto, <in disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente> (Sezione giurisdizionale Calabria 42/2023 e 134/2022). Costituiscono, dunque, profili di illegittimità delle spese <quelli riconnessi alla impossibilità di sussumerla nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare. Conseguentemente, sussiste la responsabilità in capo al contabile per aver dato corso alla spesa violando i paradigmi che, per un verso, impongono che il ricorso alle spese in economia sia limitato a fattispecie codificate e che, per altro, prescrivono che siano motivati e documentati i presupposti del ricorso a tale tipo di spesa> (Sezione giurisdizionale Sicilia 177/2022 e 837/2022). Peraltro, la previsione regolamentare costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ad attestare la regolarità della gestione in quanto le spese economali non debbono mai mancare dei caratteri che le sono necessariamente propri (imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza) dovendo diversamente ritenere l’illiceità della condotta tenuta dall’agente contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Liguria 61/2022 e 39/2022)”.
Riguardo la non corrispondenza delle spese alle previsioni dell’art. 6 del Regolamento del Servizio Economato del Comune, va osservato che secondo tale disposizione le spese economali devono essere precedute dalla richiesta del Responsabile del settore interessato. “Sotto tale profilo nella maggior parte dei casi la richiesta del Responsabile del settore interessato o è assente o risulta generica e non consente di identificare le ragioni di non programmabilità e di urgenza tipiche delle spese economali (indica per es. <materiale vario>, <manutenzione>, <cancelleria>, <materiale di consumo>) (buoni n.ri da 33 a 68 con esclusione dei buoni n.ri 61, 62 e 63). Inoltre, i commi 8 e 9 dell’art. 6 del Regolamento economale prevedono la necessità per ogni spesa di emissione di un buono di pagamento con numerazione progressiva e con indicazione dell’intervento, dell’oggetto della spesa, delle generalità del creditore, della somma dovuta e del capitolo del bilancio di previsione. Ebbene in aperta violazione alla predetta normativa in atti sono stati depositati una serie di documenti non qualificabili come buoni di pagamento e ciò determina un grave vulnus nella gestione economale. La ricostruzione degli acquisti effettuati e la numerazione dei buoni è stata possibile attraverso l’esame congiunto dei documenti presenti negli elenchi dei buoni trimestrali con gli schemi sintetici degli acquisti presenti nelle prime pagine degli elenchi dei buoni trimestrali. Alla suddetta confusione documentale si affianca un’ulteriore grave violazione del Regolamento in quanto per una serie di spese risulta assente l’indicazione circa il tipo di prodotto o servizio acquistato, la relativa quantità e il prezzo unitario, in sostanza non sono ravvisabili indicazioni in merito alla spesa sostenuta, perché non sono stati depositati scontrini parlanti o documenti fiscali idonei a identificare con precisione il tipo di acquisto effettuato” (cfr. pagg. 6 e 7 della relazione d’irregolarità).
Sotto tale aspetto risultano illegittime -come correttamente evidenziato dal magistrato relatore- spese per € 946,00 (“n. 3 – termometro in farmacia – euro 44.00; n. 4 – stereo per altoparlante - euro 15,00; n. 5 – adattatore per stereo - euro 5,00; n. 9 – materiale di consumo – euro 220,00; n. 12 – rimborso spese per copie pratiche d’ufficio – euro 166,50; n. 15 – materiale di cancelleria - euro 98,00 [nessuna richiesta e nessuno scontrino o ricevuta]; n.ri 30-31-32 - materiale vario - euro 15,00-15,00-6,00; n. 36 - materiale ferramenta - euro 211,50; n. 41 – lampade asilo nido - euro 40,00; n. 48 – materiale vario – euro 20; n. 62 – pratica per la perdita di n. 2 libretti di possesso – euro 90,00 [nessuna ricevuta]”).
Al riguardo il magistrato relatore ha ulteriormente – e condivisibilmente- osservato che “gli acquisti a valere sulla cassa economale devono essere comprovati da documenti di spesa conformi alle previsioni legislative in materia fiscale dai quali poter trarre i dati <oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione economale, ovvero l’identificazione del bene acquistato, il soggetto compratore, il prezzo pagato, la data di acquisto e la riconducibilità all'attività istituzionale> (Sez. Giur. Molise, sent. n. 11/2020). Per le Pubbliche Amministrazioni la fattura quietanzata costituisce la modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti e del loro pagamento, potendo essa sempre essere richiesta dall'acquirente ex art. 22 d.p.r. n. 633/1972. La giurisprudenza contabile ha ritenuto, tuttavia, conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9/2/2015, documenti fiscalmente idonei anche la ricevuta e lo scontrino fiscale ove, tuttavia, siano riportati la descrizione dei beni e dei relativi acquirenti. Ebbene, tali caratteristiche risultano mancanti nei suddetti buoni. Per tali ragioni l’economo ha provveduto al rimborso di € 946,00 di spese illegittime in quanto non giustificate da idonea documentazione”.
Quindi, vanno condivise pienamente le deduzioni svolte dal magistrato relatore sugli ultimi due punti (illegittimità delle spese violative degli artt. 4 e 6 del Regolamento del Servizio Economato del Comune di San OR Magno), che ha ritenuto che il relativo esborso, pari a complessivi € 1.898,50 debba restare, definitivamente, a debito del contabile.
Invero, da quanto sopra considerato emerge l’infondatezza dell’argomentazione cui fa ricorso l’agente contabile nella relazione difensiva in atti, secondo cui gli acquisti sopra elencati sarebbero “essenziali e rispondenti all'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il per il corretto funzionamento della struttura amministrativa dell’Ente”.
D. Conclusivamente, l’agente contabile AR OR non può essere ammesso a discarico, il conto in esame e la relativa gestione devono essere dichiarati irregolari, con correlata liquidazione del debito del contabile verso l’Ente e conseguente condanna del medesimo, per le ragioni sopra esposte, al pagamento in favore del Comune di San OR Magno, dell’importo di € 1.898,50, oltre rivalutazione monetaria dal 31/12/2021 e interessi legali sulla somma così rivalutata a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell’agente contabile AR OR, con liquidazione delle stesse con separata nota.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania
definitivamente pronunciando, visto l’art. 149 C.G.C., DICHIARA IRREGOLARI il conto e la relativa gestione dell’agente contabile OR AR del Comune di San OR Magno, con specifico riferimento alla cassa economale per l’esercizio finanziario 2021 e, per l’effetto, NON AMMETTE A DISCARICO il medesimo agente contabile, LIQUIDA IL DEBITO DELL’AGENTE e CONDANNA dello stesso al pagamento in favore del medesimo Comune della somma di € 1.898,50, oltre rivalutazione monetaria dal 31/12/2021 e interessi legali sulla somma così rivalutata a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate con separata nota.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(OS TI) (AO NO)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale 21/01/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(MA LL)
(firma digitale)