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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 889/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo così composto : dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 889/2023 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. MARICA MARTONI Parte_1
- ricorrente
E
con il patrocinio dell'avv. FRANCO PATELLA CP_1
- resistente
pagina 1 di 11 Nonché
Avv. MICHELA MANENTE, nella qualità di curatore del minore Persona_1
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege –
CONCLUSIONI: come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 16.5.2023, la ricorrente ha chiesto disporsi la regolamentazione delle modalità di affido e mantenimento del minore , nato Persona_1
l'8.1.2021 dalla relazione more uxorio dalla stessa intrattenuta con il resistente ed ad oggi venuta meno, domandando, in particolare, il riconoscimento in suo favore dell'affido esclusivo, attesi i comportamenti disinteressati e finanche ostativi posti in essere dal resistente, nonché un contributo di mantenimento di € 400,00 mensili, oltre 50% di spese straordinarie, oltre alla somma di € 5000,00 a titolo di arretrati (ottenuta sommando gli importi del mantenimento ordinario, tenendo conto della cifra irrisoria corrisposta prima della nascita);
- il riconoscimento del figlio da parte del resistente non avveniva in occasione della sua nascita, bensì, a seguito di azione giudiziale promossa dal che terminava con un CP_1 accordo tra le parti in forza del quale quest'ultimo effettuava il riconoscimento del figlio minore innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montorio Al Vomano (TE) in data 10.02.2023;
- la ricorrente riferiva che il si disinteressava di lei e nulla voleva sapere in merito al CP_1 figlio, neppure degnandosi di visitare il nascituro all'ospedale;
- la ricorrente evidenziava, inoltre, le condotte moleste che il teneva nei suoi confronti, CP_1
precisando che i contatti tra i due fossero finalizzati soltanto a recarle disturbo senza che pagina 2 di 11 l'uomo presentasse alcun interesse nei riguardi del figlio e ciò nonostante avesse dichiarato apertamente di voler riallacciare i rapporti con il bambino;
- con memoria difensiva del 27.7.2025, il si costituiva in giudizio, opponendosi all'avversa CP_1 ricostruzione dei fatti e domandando l'affido condiviso del minore con collocazione presso l'abitazione materna;
la possibilità di esercitare il diritto di visita in totale libertà, con introduzione della facoltà di pernottamento a partire dal terzo anno di vita;
la regolamentazione del diritto di visita da parte dei nonni paterni;
la fissazione di un contributo al mantenimento non superiore a € 250,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione al minore del cognome paterno o, in subordine, in aggiunta a quello materno;
l'autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto e della carta d'identità del figlio, instando, infine, affinchè il Tribunale ammonisse la ricorrente per i comportamenti tenuti e la condannasse al relativo risarcimento del danno “da indebita condotta”;
- con provvedimento provvisorio del 6.10.2023, il Tribunale disponeva, su richiesta, incontri protetti padre-figlio e condannava il al pagamento di € 250,00 mensili per il CP_1
mantenimento del minore, oltre 50% delle spese straordinarie, ordinando alle parti di sottoporsi ad un percorso di supporto alla genitorialità e ai Servizi Sociali di provvedere alla calendarizzazione degli incontri e al monitoraggio della situazione;
- il 18.12.2023 perveniva relazione dei Servizi Sociali con cui veniva evidenziata l'attivazione degli incontri protetti e la condotta altalenante del il quale si mostrava, CP_1
a volte, adeguato al ruolo di padre e altre volte scarsamente interessato. Veniva, altresì, sottolineato che il resistente, in alcune occasioni, si recava agli incontri con il figlio in condizioni di scarsa igiene e maleodorante, portando con sé giocattoli usati e sporchi.
Atteggiamento che non favoriva l'instaurazione di un rapporto sereno e collaborativo con il minore, il quale, infatti, si dimostrava poco interessato alla figura paterna. In conclusione, visti i comportamenti del e le reazioni del minore, i Servizi Sociali suggerivano, in CP_1 via provvisoria, di mantenere l'affido esclusivo in capo alla madre;
- con provvedimento provvisorio in pari data, il Tribunale - rilevato che l'istruttoria espletata dai Servizi incaricati avesse confermato la particolare delicatezza della situazione dovuta a molteplici fattori tra i quali il rinvio a giudizio del per il reato p. e p. dall'art. 660 c.p. CP_1 ai danni della ricorrente, la tenera età del minorenne e l'assenza di un rapporto pregresso padre-figlio, rilevato, ancora, che fosse emerso anche che, durante i colloqui con gli assistenti sociali, il anziché acquisire informazioni sul figlio, apparisse sempre CP_1
focalizzato sulla ex compagna, e che gli incontri protetti ponessero il Parte_1
pagina 3 di 11 bimbo in una situazione di particolare stress emotivo, atteso che, durante questi, il minorenne si mostrava molto restio al contatto fisico con il padre e alla ricerca, invece, della madre - disponeva, nel superiore interesse del minorenne, la sospensione degli incontri protetti con il padre e degli incontri di “coppia” eventualmente fissati per i genitori quale supporto alla genitorialità;
- all'udienza del 27.5.2024, il resistente insisteva per il ripristino degli incontri protetti e il
Tribunale, con ordinanza del 4.6.2024, riteneva opportuna una CTU sulle capacità genitoriale delle parti, all'esito della quale riservava la decisione relativa alla ripresa degli incontri con il bambino;
- con nota dell'1.7.2024, pervenuta contestualmente all'udienza di giuramento del CTU, la ricorrente depositava avviso ex art. 415 bis c.p.p. inerente il procedimento penale nel quale il risultava indagato per la violazione dell'art. 612 bis c.p.p. e domandava, alla luce di CP_1
tale sopravvenienza, la sospensione della sua responsabilità genitoriale, atteso che le condotte contenute nel capo di imputazione venivano poste in essere dallo stesso anche nel corso degli incontri protetti, ove, invece di concentrarsi sul figlio minore, continuava a perseguitare l'ex compagna (inseguendola con l'auto ad alta velocità);
- in data 23.9.2024 veniva depositata la relazione del CTU, dott.ssa della quale si Per_2 dirà a breve e, terminata l'istruttoria, le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni.
Tanto premesso in punto di fatto, va rammentato, sotto il profilo strettamente giuridico, che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), come regola, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art.337-quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
pagina 4 di 11 Ne discende che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cassazione civile sez. I,
10/12/2018, n.31902). Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui aderisce anche questo Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le eIGenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587; Cass. Civ.
19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593). Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore. Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
pagina 5 di 11 Considerato, ancora, che l'affido cd. super esclusivo, estrapolato dall'art. 337-quater c.c., mira a garantire ai massimi livelli il migliore interesse del minore, e per le conseguenze stringenti che ne derivano, più preclusive rispetto all'affidamento esclusivo, è considerato strettamente residuale. La clausola “salvo che non sia diversamente stabilito” presente nella norma richiamata, permette al genitore affidatario di adottare tutte le decisioni che concernono il minore senza consultare l'altro genitore. Tuttavia, incombe in capo al genitore non affidatario il dovere di osservare che le decisioni prese dal genitore affidatario non ledano gli interessi del figlio.
Rilevato che, nel caso di specie, si ritiene che l'affidamento super esclusivo sia il regime più idoneo al preminente interesse del minore. In proposito, il Collegio osserva che, nel corso del giudizio e all'esito degli accertamenti condotti dal CTU, è emersa la tendenza del a minimizzare la gravità dei CP_1
propri comportamenti (disinteresse al supporto morale e materiale verso il figlio), la limitata/carente capacità genitoriale per essere il medesimo, mutuando le parole del CTU, un padre emotivamente e fisicamente trascurante ed assente, l'incapacità di analisi critica e di ravvedimento delle proprie condotte, nonché l'atteggiamento scarsamente collaborativo, per certi versi, ostativo rispetto alle scelte materne, la tendenza a focalizzare l'attenzione sulla figura materna più che sul benessere del figlio. In particolare, l'Ausiliario ha sostenuto che: “Al momento, tenuto conto dell'assetto psicologico e genitoriale del IG. non è possibile una effettiva capacità di cooperazione tra i due genitori;
CP_1
infatti se da un lato la RA è in grado di mettere al centro il minore ed i suoi interessi, Per_1 dall'altro il IG. tende a mettere al centro sé stesso ed i suoi interessi. Inoltre, se da un lato il CP_1 IG. accusa la IG.ra di averlo estromesso dalla vita del figlio, dall'altro lato è CP_1 Per_1
chiaramente emerso (nel corso dei colloqui congiunti con la coppia genitoriale e nei colloqui individuali con l'uomo) che tale estromissione è stata il frutto di un atteggiamento del IG. di CP_1 tipo passivo-provocatorio attuato nei confronti della IG.ra . Dall'altra parte la IG.ra , Per_1 Per_1
in più occasioni, si è mostrata collaborativa verso il nel tentativo di dare la possibilità all'uomo CP_1
di costruire una relazione con il figlio (come raccontato anche dallo stesso . Tornando alle CP_1
competenze genitoriali, si evidenzia – pertanto - che la funzione triadica della IG.ra è Per_1
sufficientemente adeguata”.
Quanto al quesito relativo alla qualità dei rapporti genitori-figlio, il CTU ha riferito che: “La qualità della relazione del minore con la madre e con il ramo parentale materno è buona e non si rintracciano criticità IGnificative;
dall'altro lato la relazione del minore con il padre e il ramo parentale paterno è assente. Per quanto riguarda la relazione padre-minore questa è assente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ciò è da attribuire principalmente alla incapacità del IG. di tenere CP_1
pagina 6 di 11 nelle “mente” il figlio e alla sua incapacità di sintonizzarsi emotivamente sul minore nel corso degli incontri avuti con lui, seppur eIGui. La sua immaturità affettiva, l'autoreferenzialità e la mancanza di empatia non gli permettono, e non gli hanno permesso nel corso degli incontri avuti con il figlio, di coglierne gli stati emotivi e di effettuare delle azioni emotivamente congrue e sintonizzate. Il minore nella relazione con il padre è emotivamente solo tant'è che lo stesso segnala il suo disagio in Per_1
diversi modi: ad esempio estraniandosi, giocando voltando le spalle al padre, ecc. La relazione padre- minore non è affatto IGnificativa e l'uomo è per il figlio un estraneo. La relazione del minore con i nonni paterni è di fatto inesistente. Per quanto riguarda la relazione dei nonni paterni con il IG. emerge che questi non solo non conoscono tutti i dettagli delle vicende giudiziarie che CP_1
riguardano il figlio, ma hanno una visione non pienamente consapevole degli aspetti disfunzionali del figlio . CP_1
Ebbene, tali comportamenti, ad avviso del Collegio, rivelano una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte del IGnor la cui condotta, stando alle CP_1
conclusioni del CTU, è tale da esporre il minore a un rischio evolutivo.
Preso atto, d'altra parte, che la ricorrente ha dimostrato piena capacità genitoriale, essendosi sempre occupata in via esclusiva della cura del figlio e non avendo, diversamente dal resistente, mai assunto un atteggiamento ostacolante nel rapporto tra padre e figlio, essendosi sempre dimostrata collaborativa e aperta rispetto alla ripresa di un rapporto con l'altro genitore, il Collegio ritiene dunque opportuno disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, ritenendo trattarsi della scelta maggiormente rispondente all'interesse di . Per_1
Ritenuto, quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, di dover recepire il contenuto della CTU che ha suggerito che esso debba essere sospeso per circa un anno poiché, al momento, gli incontri sono fonte di disagio per il minore e non appaiono funzionali, aggiungendo che il IG. dovrà effettuare CP_1
un percorso psicologico-psicoterapeutico, della durata di almeno un anno (con la cadenza di un incontro a settimana), al fine di renderlo consapevole delle proprie responsabilità e dei propri comportamenti che lo hanno portato ad essere assente nella vita del figlio, superare la posizione di immaturità affettiva e superare la posizione autoreferenziale ed autocentrica.
Come anticipato, la ricorrente ha domandato, in corso di causa, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 333 cod. civ., alla luce dell'avviso ex art. 415 bis c.p.c. notificato a quest'ultimo per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.
pagina 7 di 11 Orbene, ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, non occorre che la condotta del genitore abbia già causato un danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass., Sez. I, 11 ottobre 2021, n. 27553).
Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cass., Sez. I, 23 novembre 2023, n. 32537).
Dunque, se non è necessario che un danno si sia già verificato, occorre comunque, affinché si possa adottare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, che vi sia un comportamento del genitore pregiudizievole per il figlio.
Se non vi è un concreto pregiudizio o un pericolo di concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con misure sospensive, atteso che i provvedimenti modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'eIGenza prioritaria dell'interesse del figlio (Cass., Sez. I,
27 ottobre 2023, n. 29814).
Tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che essi hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o una sospensione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Occorre, dunque, che la condotta del genitore, sebbene non tale da dar luogo ad una pronuncia di decadenza, appaia comunque pregiudizievole al figlio.
Il sistema normativo, d'altra parte, è improntato alla gradualità degli interventi e alla proporzionalità delle misure da adottare. Gradualità e proporzionalità impongono al giudice del merito la ricerca di un equo contemperamento tra l'eIGenza, tanto del genitore che del minore, di ricostruire, là dove e fin tanto che sia possibile, la relazione parentale attraverso il sostegno dei Servizi sociali, da una parte, e quella di garantire una crescita non traumatica del figlio, dall'altra.
In questo senso indirizza l'art.
5-bis della legge n. 184 del 1983, inserito dall'art. 28, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, che - in linea con il disegno costituzionale, dove alla Repubblica è affidato il compito di agevolare i compiti della famiglia e di pagina 8 di 11 proteggere l'infanzia, demandandosi alla legge di provvedere affinché, nei casi di incapacità dei genitori, siano assolti i loro compiti (artt. 30 e 31) - richiede, ai fini dell'emanazione del provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, non soltanto che il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 cod. civ., ma anche che gli interventi di sostegno si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione (cfr. Cass., Sez. I, 21 novembre 2023, n. 32290).
Nello stesso senso orienta, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ripetutamente riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale un ampio potere discrezionale in materia di misure relative alla prole, dovendosi considerare adeguatamente sia le oggettive difficoltà che possono presentare i singoli casi, sia gli interessi e i diritti delle persone coinvolte, tutti raccolti attorno alla protezione offerta alla vita familiare dall'art. 8 Cedu, purché ciò avvenga in tempi contenuti (Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 gennaio 2007, Mezl c. Repubblica Ceca).
In particolare, nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l'art. 8 Cedu eIGe che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 novembre 2022, I.M. e a.
contro
Italia).
Tanto premesso, il Collegio ritiene inopportuna la declaratoria di sospensione della potestà genitoriale, in quanto, come anticipato, ciò presuppone che gli interventi di sostegno che il genitore “in difficoltà” debba porre in essere si siano rivelati inefficaci o che questi non abbia collaborato alla loro attuazione.
Pertanto, considerato che detti interventi (percorso psicologico) devono ancora essere attivati dal CP_1
e che appare auspicabile che il medesimo possa, all'esito del percorso, colmare le lacune innanzi indicate, il Tribunale ritiene che, allo stato, il minore possa essere sufficientemente tutelato dalla misura dell'affido super esclusivo in favore della madre, come confermato anche dal CTU.
Quanto all'assegno di mantenimento per il figlio, dall'esame della scarna documentazione depositata dalle parti, in spregio alle previsioni di cui all'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c. – con particolare riferimento alla posizione del il quale si è limitato a depositare la sola busta paga del mese di CP_1
settembre 2024 – tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero all'udienza del 3.10.2023 e della formula di affidamento disposta, la quale necessariamente determina un aggravio economico a carico esclusivo della ricorrente, reputa il Collegio che vada aumentata la misura di contributo stabilita in via provvisoria, da € 250,00 a € 300,00 mensili, da versare entro i primi
5 giorni del mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, cui va aggiunto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie. pagina 9 di 11 Non risulta, invece, ammissibile la domanda con cui la ha chiesto la condanna della Per_1
controparte al pagamento della somma di € 5000,00 a titolo di danno patrimoniale conseguente alla mancata corresponsione del contributo al mantenimento dalla nascita del figlio, la quale, oltre che genericamente formulata, non appare proponibile nel presente giudizio, deputato alle sole statuizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e da avanzare, se ritenuto, nella sede contenziosa ordinaria.
Del pari inammissibile si rivela la domanda del resistente con cui è stata chiesta la regolamentazione degli incontri del bambino con i nonni paterni poichè, che evidenzia un palese difetto di legittimazione attiva, in quanto proposta da soggetto diverso dagli interessati.
Gli assegni familiari vanno posti, come domandato dallo stesso resistente, a carico esclusivo della ricorrente.
Quanto, infine, alla richiesta di attribuzione del cognome paterno, vista la mancata contestazione della ricorrente e preso atto del riconoscimento del figlio da parte del padre in data successiva alla sua nascita, come da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montorio al Vomano in data 10 febbraio 2023, in atti, va disposta l'aggiunta del cognome paterno a quello materno.
Le spese di lite e di CTU, considerati gli esiti del giudizio, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore alla madre ricorrente con Persona_1
conseguente collocamento presso la sua abitazione;
2. dispone che il resistente versi alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, oltre 50% di spese straordinarie, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione Istat annuale;
3. dispone che gli assegni familiari, se dovuti, vengano fruiti in via esclusiva dalla ricorrente;
4. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano all'immediata attivazione di un percorso psicologico-psicoterapeutico in favore del resistente, della durata di almeno un anno (con la cadenza di un incontro a settimana);
5. conferma, allo stato, la sospensione degli incontri padre-figlio per le ragioni di cui alla parte motiva;
6. dispone che il minore , nato a [...] l'[...], assuma il cognome paterno, Persona_1 CP_1
posponendolo a quella della madre, , che per prima ebbe a riconoscerlo;
Per_1
pagina 10 di 11 7. rigetta le restanti domande;
8. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3329,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
9. pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 4.10.2024, definitivamente a carico del resistente.
Così deciso in Teramo, nella camera di conIGlio del 18.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Erika Capanna Pisce' dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo così composto : dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 889/2023 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. MARICA MARTONI Parte_1
- ricorrente
E
con il patrocinio dell'avv. FRANCO PATELLA CP_1
- resistente
pagina 1 di 11 Nonché
Avv. MICHELA MANENTE, nella qualità di curatore del minore Persona_1
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege –
CONCLUSIONI: come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 16.5.2023, la ricorrente ha chiesto disporsi la regolamentazione delle modalità di affido e mantenimento del minore , nato Persona_1
l'8.1.2021 dalla relazione more uxorio dalla stessa intrattenuta con il resistente ed ad oggi venuta meno, domandando, in particolare, il riconoscimento in suo favore dell'affido esclusivo, attesi i comportamenti disinteressati e finanche ostativi posti in essere dal resistente, nonché un contributo di mantenimento di € 400,00 mensili, oltre 50% di spese straordinarie, oltre alla somma di € 5000,00 a titolo di arretrati (ottenuta sommando gli importi del mantenimento ordinario, tenendo conto della cifra irrisoria corrisposta prima della nascita);
- il riconoscimento del figlio da parte del resistente non avveniva in occasione della sua nascita, bensì, a seguito di azione giudiziale promossa dal che terminava con un CP_1 accordo tra le parti in forza del quale quest'ultimo effettuava il riconoscimento del figlio minore innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montorio Al Vomano (TE) in data 10.02.2023;
- la ricorrente riferiva che il si disinteressava di lei e nulla voleva sapere in merito al CP_1 figlio, neppure degnandosi di visitare il nascituro all'ospedale;
- la ricorrente evidenziava, inoltre, le condotte moleste che il teneva nei suoi confronti, CP_1
precisando che i contatti tra i due fossero finalizzati soltanto a recarle disturbo senza che pagina 2 di 11 l'uomo presentasse alcun interesse nei riguardi del figlio e ciò nonostante avesse dichiarato apertamente di voler riallacciare i rapporti con il bambino;
- con memoria difensiva del 27.7.2025, il si costituiva in giudizio, opponendosi all'avversa CP_1 ricostruzione dei fatti e domandando l'affido condiviso del minore con collocazione presso l'abitazione materna;
la possibilità di esercitare il diritto di visita in totale libertà, con introduzione della facoltà di pernottamento a partire dal terzo anno di vita;
la regolamentazione del diritto di visita da parte dei nonni paterni;
la fissazione di un contributo al mantenimento non superiore a € 250,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione al minore del cognome paterno o, in subordine, in aggiunta a quello materno;
l'autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto e della carta d'identità del figlio, instando, infine, affinchè il Tribunale ammonisse la ricorrente per i comportamenti tenuti e la condannasse al relativo risarcimento del danno “da indebita condotta”;
- con provvedimento provvisorio del 6.10.2023, il Tribunale disponeva, su richiesta, incontri protetti padre-figlio e condannava il al pagamento di € 250,00 mensili per il CP_1
mantenimento del minore, oltre 50% delle spese straordinarie, ordinando alle parti di sottoporsi ad un percorso di supporto alla genitorialità e ai Servizi Sociali di provvedere alla calendarizzazione degli incontri e al monitoraggio della situazione;
- il 18.12.2023 perveniva relazione dei Servizi Sociali con cui veniva evidenziata l'attivazione degli incontri protetti e la condotta altalenante del il quale si mostrava, CP_1
a volte, adeguato al ruolo di padre e altre volte scarsamente interessato. Veniva, altresì, sottolineato che il resistente, in alcune occasioni, si recava agli incontri con il figlio in condizioni di scarsa igiene e maleodorante, portando con sé giocattoli usati e sporchi.
Atteggiamento che non favoriva l'instaurazione di un rapporto sereno e collaborativo con il minore, il quale, infatti, si dimostrava poco interessato alla figura paterna. In conclusione, visti i comportamenti del e le reazioni del minore, i Servizi Sociali suggerivano, in CP_1 via provvisoria, di mantenere l'affido esclusivo in capo alla madre;
- con provvedimento provvisorio in pari data, il Tribunale - rilevato che l'istruttoria espletata dai Servizi incaricati avesse confermato la particolare delicatezza della situazione dovuta a molteplici fattori tra i quali il rinvio a giudizio del per il reato p. e p. dall'art. 660 c.p. CP_1 ai danni della ricorrente, la tenera età del minorenne e l'assenza di un rapporto pregresso padre-figlio, rilevato, ancora, che fosse emerso anche che, durante i colloqui con gli assistenti sociali, il anziché acquisire informazioni sul figlio, apparisse sempre CP_1
focalizzato sulla ex compagna, e che gli incontri protetti ponessero il Parte_1
pagina 3 di 11 bimbo in una situazione di particolare stress emotivo, atteso che, durante questi, il minorenne si mostrava molto restio al contatto fisico con il padre e alla ricerca, invece, della madre - disponeva, nel superiore interesse del minorenne, la sospensione degli incontri protetti con il padre e degli incontri di “coppia” eventualmente fissati per i genitori quale supporto alla genitorialità;
- all'udienza del 27.5.2024, il resistente insisteva per il ripristino degli incontri protetti e il
Tribunale, con ordinanza del 4.6.2024, riteneva opportuna una CTU sulle capacità genitoriale delle parti, all'esito della quale riservava la decisione relativa alla ripresa degli incontri con il bambino;
- con nota dell'1.7.2024, pervenuta contestualmente all'udienza di giuramento del CTU, la ricorrente depositava avviso ex art. 415 bis c.p.p. inerente il procedimento penale nel quale il risultava indagato per la violazione dell'art. 612 bis c.p.p. e domandava, alla luce di CP_1
tale sopravvenienza, la sospensione della sua responsabilità genitoriale, atteso che le condotte contenute nel capo di imputazione venivano poste in essere dallo stesso anche nel corso degli incontri protetti, ove, invece di concentrarsi sul figlio minore, continuava a perseguitare l'ex compagna (inseguendola con l'auto ad alta velocità);
- in data 23.9.2024 veniva depositata la relazione del CTU, dott.ssa della quale si Per_2 dirà a breve e, terminata l'istruttoria, le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni.
Tanto premesso in punto di fatto, va rammentato, sotto il profilo strettamente giuridico, che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), come regola, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art.337-quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
pagina 4 di 11 Ne discende che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cassazione civile sez. I,
10/12/2018, n.31902). Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui aderisce anche questo Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le eIGenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587; Cass. Civ.
19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593). Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore. Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
pagina 5 di 11 Considerato, ancora, che l'affido cd. super esclusivo, estrapolato dall'art. 337-quater c.c., mira a garantire ai massimi livelli il migliore interesse del minore, e per le conseguenze stringenti che ne derivano, più preclusive rispetto all'affidamento esclusivo, è considerato strettamente residuale. La clausola “salvo che non sia diversamente stabilito” presente nella norma richiamata, permette al genitore affidatario di adottare tutte le decisioni che concernono il minore senza consultare l'altro genitore. Tuttavia, incombe in capo al genitore non affidatario il dovere di osservare che le decisioni prese dal genitore affidatario non ledano gli interessi del figlio.
Rilevato che, nel caso di specie, si ritiene che l'affidamento super esclusivo sia il regime più idoneo al preminente interesse del minore. In proposito, il Collegio osserva che, nel corso del giudizio e all'esito degli accertamenti condotti dal CTU, è emersa la tendenza del a minimizzare la gravità dei CP_1
propri comportamenti (disinteresse al supporto morale e materiale verso il figlio), la limitata/carente capacità genitoriale per essere il medesimo, mutuando le parole del CTU, un padre emotivamente e fisicamente trascurante ed assente, l'incapacità di analisi critica e di ravvedimento delle proprie condotte, nonché l'atteggiamento scarsamente collaborativo, per certi versi, ostativo rispetto alle scelte materne, la tendenza a focalizzare l'attenzione sulla figura materna più che sul benessere del figlio. In particolare, l'Ausiliario ha sostenuto che: “Al momento, tenuto conto dell'assetto psicologico e genitoriale del IG. non è possibile una effettiva capacità di cooperazione tra i due genitori;
CP_1
infatti se da un lato la RA è in grado di mettere al centro il minore ed i suoi interessi, Per_1 dall'altro il IG. tende a mettere al centro sé stesso ed i suoi interessi. Inoltre, se da un lato il CP_1 IG. accusa la IG.ra di averlo estromesso dalla vita del figlio, dall'altro lato è CP_1 Per_1
chiaramente emerso (nel corso dei colloqui congiunti con la coppia genitoriale e nei colloqui individuali con l'uomo) che tale estromissione è stata il frutto di un atteggiamento del IG. di CP_1 tipo passivo-provocatorio attuato nei confronti della IG.ra . Dall'altra parte la IG.ra , Per_1 Per_1
in più occasioni, si è mostrata collaborativa verso il nel tentativo di dare la possibilità all'uomo CP_1
di costruire una relazione con il figlio (come raccontato anche dallo stesso . Tornando alle CP_1
competenze genitoriali, si evidenzia – pertanto - che la funzione triadica della IG.ra è Per_1
sufficientemente adeguata”.
Quanto al quesito relativo alla qualità dei rapporti genitori-figlio, il CTU ha riferito che: “La qualità della relazione del minore con la madre e con il ramo parentale materno è buona e non si rintracciano criticità IGnificative;
dall'altro lato la relazione del minore con il padre e il ramo parentale paterno è assente. Per quanto riguarda la relazione padre-minore questa è assente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ciò è da attribuire principalmente alla incapacità del IG. di tenere CP_1
pagina 6 di 11 nelle “mente” il figlio e alla sua incapacità di sintonizzarsi emotivamente sul minore nel corso degli incontri avuti con lui, seppur eIGui. La sua immaturità affettiva, l'autoreferenzialità e la mancanza di empatia non gli permettono, e non gli hanno permesso nel corso degli incontri avuti con il figlio, di coglierne gli stati emotivi e di effettuare delle azioni emotivamente congrue e sintonizzate. Il minore nella relazione con il padre è emotivamente solo tant'è che lo stesso segnala il suo disagio in Per_1
diversi modi: ad esempio estraniandosi, giocando voltando le spalle al padre, ecc. La relazione padre- minore non è affatto IGnificativa e l'uomo è per il figlio un estraneo. La relazione del minore con i nonni paterni è di fatto inesistente. Per quanto riguarda la relazione dei nonni paterni con il IG. emerge che questi non solo non conoscono tutti i dettagli delle vicende giudiziarie che CP_1
riguardano il figlio, ma hanno una visione non pienamente consapevole degli aspetti disfunzionali del figlio . CP_1
Ebbene, tali comportamenti, ad avviso del Collegio, rivelano una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte del IGnor la cui condotta, stando alle CP_1
conclusioni del CTU, è tale da esporre il minore a un rischio evolutivo.
Preso atto, d'altra parte, che la ricorrente ha dimostrato piena capacità genitoriale, essendosi sempre occupata in via esclusiva della cura del figlio e non avendo, diversamente dal resistente, mai assunto un atteggiamento ostacolante nel rapporto tra padre e figlio, essendosi sempre dimostrata collaborativa e aperta rispetto alla ripresa di un rapporto con l'altro genitore, il Collegio ritiene dunque opportuno disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, ritenendo trattarsi della scelta maggiormente rispondente all'interesse di . Per_1
Ritenuto, quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, di dover recepire il contenuto della CTU che ha suggerito che esso debba essere sospeso per circa un anno poiché, al momento, gli incontri sono fonte di disagio per il minore e non appaiono funzionali, aggiungendo che il IG. dovrà effettuare CP_1
un percorso psicologico-psicoterapeutico, della durata di almeno un anno (con la cadenza di un incontro a settimana), al fine di renderlo consapevole delle proprie responsabilità e dei propri comportamenti che lo hanno portato ad essere assente nella vita del figlio, superare la posizione di immaturità affettiva e superare la posizione autoreferenziale ed autocentrica.
Come anticipato, la ricorrente ha domandato, in corso di causa, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 333 cod. civ., alla luce dell'avviso ex art. 415 bis c.p.c. notificato a quest'ultimo per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.
pagina 7 di 11 Orbene, ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, non occorre che la condotta del genitore abbia già causato un danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass., Sez. I, 11 ottobre 2021, n. 27553).
Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cass., Sez. I, 23 novembre 2023, n. 32537).
Dunque, se non è necessario che un danno si sia già verificato, occorre comunque, affinché si possa adottare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, che vi sia un comportamento del genitore pregiudizievole per il figlio.
Se non vi è un concreto pregiudizio o un pericolo di concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con misure sospensive, atteso che i provvedimenti modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'eIGenza prioritaria dell'interesse del figlio (Cass., Sez. I,
27 ottobre 2023, n. 29814).
Tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che essi hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o una sospensione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Occorre, dunque, che la condotta del genitore, sebbene non tale da dar luogo ad una pronuncia di decadenza, appaia comunque pregiudizievole al figlio.
Il sistema normativo, d'altra parte, è improntato alla gradualità degli interventi e alla proporzionalità delle misure da adottare. Gradualità e proporzionalità impongono al giudice del merito la ricerca di un equo contemperamento tra l'eIGenza, tanto del genitore che del minore, di ricostruire, là dove e fin tanto che sia possibile, la relazione parentale attraverso il sostegno dei Servizi sociali, da una parte, e quella di garantire una crescita non traumatica del figlio, dall'altra.
In questo senso indirizza l'art.
5-bis della legge n. 184 del 1983, inserito dall'art. 28, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, che - in linea con il disegno costituzionale, dove alla Repubblica è affidato il compito di agevolare i compiti della famiglia e di pagina 8 di 11 proteggere l'infanzia, demandandosi alla legge di provvedere affinché, nei casi di incapacità dei genitori, siano assolti i loro compiti (artt. 30 e 31) - richiede, ai fini dell'emanazione del provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, non soltanto che il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 cod. civ., ma anche che gli interventi di sostegno si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione (cfr. Cass., Sez. I, 21 novembre 2023, n. 32290).
Nello stesso senso orienta, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ripetutamente riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale un ampio potere discrezionale in materia di misure relative alla prole, dovendosi considerare adeguatamente sia le oggettive difficoltà che possono presentare i singoli casi, sia gli interessi e i diritti delle persone coinvolte, tutti raccolti attorno alla protezione offerta alla vita familiare dall'art. 8 Cedu, purché ciò avvenga in tempi contenuti (Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 gennaio 2007, Mezl c. Repubblica Ceca).
In particolare, nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l'art. 8 Cedu eIGe che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 novembre 2022, I.M. e a.
contro
Italia).
Tanto premesso, il Collegio ritiene inopportuna la declaratoria di sospensione della potestà genitoriale, in quanto, come anticipato, ciò presuppone che gli interventi di sostegno che il genitore “in difficoltà” debba porre in essere si siano rivelati inefficaci o che questi non abbia collaborato alla loro attuazione.
Pertanto, considerato che detti interventi (percorso psicologico) devono ancora essere attivati dal CP_1
e che appare auspicabile che il medesimo possa, all'esito del percorso, colmare le lacune innanzi indicate, il Tribunale ritiene che, allo stato, il minore possa essere sufficientemente tutelato dalla misura dell'affido super esclusivo in favore della madre, come confermato anche dal CTU.
Quanto all'assegno di mantenimento per il figlio, dall'esame della scarna documentazione depositata dalle parti, in spregio alle previsioni di cui all'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c. – con particolare riferimento alla posizione del il quale si è limitato a depositare la sola busta paga del mese di CP_1
settembre 2024 – tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero all'udienza del 3.10.2023 e della formula di affidamento disposta, la quale necessariamente determina un aggravio economico a carico esclusivo della ricorrente, reputa il Collegio che vada aumentata la misura di contributo stabilita in via provvisoria, da € 250,00 a € 300,00 mensili, da versare entro i primi
5 giorni del mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, cui va aggiunto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie. pagina 9 di 11 Non risulta, invece, ammissibile la domanda con cui la ha chiesto la condanna della Per_1
controparte al pagamento della somma di € 5000,00 a titolo di danno patrimoniale conseguente alla mancata corresponsione del contributo al mantenimento dalla nascita del figlio, la quale, oltre che genericamente formulata, non appare proponibile nel presente giudizio, deputato alle sole statuizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e da avanzare, se ritenuto, nella sede contenziosa ordinaria.
Del pari inammissibile si rivela la domanda del resistente con cui è stata chiesta la regolamentazione degli incontri del bambino con i nonni paterni poichè, che evidenzia un palese difetto di legittimazione attiva, in quanto proposta da soggetto diverso dagli interessati.
Gli assegni familiari vanno posti, come domandato dallo stesso resistente, a carico esclusivo della ricorrente.
Quanto, infine, alla richiesta di attribuzione del cognome paterno, vista la mancata contestazione della ricorrente e preso atto del riconoscimento del figlio da parte del padre in data successiva alla sua nascita, come da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montorio al Vomano in data 10 febbraio 2023, in atti, va disposta l'aggiunta del cognome paterno a quello materno.
Le spese di lite e di CTU, considerati gli esiti del giudizio, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore alla madre ricorrente con Persona_1
conseguente collocamento presso la sua abitazione;
2. dispone che il resistente versi alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, oltre 50% di spese straordinarie, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione Istat annuale;
3. dispone che gli assegni familiari, se dovuti, vengano fruiti in via esclusiva dalla ricorrente;
4. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano all'immediata attivazione di un percorso psicologico-psicoterapeutico in favore del resistente, della durata di almeno un anno (con la cadenza di un incontro a settimana);
5. conferma, allo stato, la sospensione degli incontri padre-figlio per le ragioni di cui alla parte motiva;
6. dispone che il minore , nato a [...] l'[...], assuma il cognome paterno, Persona_1 CP_1
posponendolo a quella della madre, , che per prima ebbe a riconoscerlo;
Per_1
pagina 10 di 11 7. rigetta le restanti domande;
8. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3329,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
9. pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 4.10.2024, definitivamente a carico del resistente.
Così deciso in Teramo, nella camera di conIGlio del 18.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Erika Capanna Pisce' dott.ssa Silvia Fanesi
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