TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 24 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1390/2024 vertente
fra
c.f. rappresentata, difesa dall'avv. Carmela Del Monte, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in San Fele PZ via Berlinguer 18, giusta mandato in atti;
RICORRENTE -
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Marco Luzi, giusta procura generale alle liti per notar in Roma;
Per_1
RESISTENTE
Oggetto: reddito di cittadinanza
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 8.5.2024 e ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
richiesto in data 21.8.2020 e ottenuto, il reddito di cittadinanza, fino alla revoca, avendo il Comune di San Fele attestato la residenza in Italia per un periodo inferiore ai dieci anni,
l' le revocava il beneficio per mancanza del requisito di legge della residenza in Italia da CP_2
almeno dieci anni di cui due in continuazione, chiedendo la restituzione dell'importo erogato, adiva il giudice del lavoro deducendo la nullità/illegittimità in quanto nel periodo indicato sussistevano i requisiti di legge.
Concludeva per l'annullamento dei provvedimenti dell' e dichiarazione del diritto alla CP_2
corresponsione del beneficio.
Costituendosi ritualmente in giudizio l' ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa per CP_2
insussistenza delle condizioni di legge.
All'udienza odierna il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla discussione delle parti, ha pronunciato la sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione al termine della stessa, mediante deposito in fascicolo informatico.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Prima di valutare il merito della domanda è necessario delineare il quadro normativo di riferimento:
l'art. 1 del D.L. n. 4 del 28.1.2019 convertito in legge 26/2019 ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e
[ all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione
CP
formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Tra i requisiti, la legge richiede che il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Ciò posto, venendo al caso concreto, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente risiede sul territorio nazionale dal 2009 e, sottoposta a procedimento penale per la falsa dichiarazione e truffa aggravata in danno dello Stato, è stata assolta con sentenza n. 173 del
2023 con formula ampia, essendo dimostrato anche da prova testimoniale, il possesso dei requisiti di legge.
La parte ha prodotto la sentenza del GUP di Potenza, l'istanza prodotta successivamente all'assoluzione all' , e l'ISEE, atti dai quali emerge che la ricorrente dimora stabilmente CP_2
da più di dieci anni nel territorio italiano e in specie nel comune di San Fele.
La prova testimoniale ammessa ed espletata in corso di causa penale ha confermato il dato emergente dalla documentazione in atti, per cui la disposta revoca ab origine della prestazione risulta non correttamente operata dall' in applicazione delle disposizioni normative CP_1
vigenti.
Va ricordato infatti che all'atto della presentazione della domanda è il richiedente che attesta il possesso dei requisiti di legge sopra estremati, con successivi controlli da parte dell'amministrazione interessata, sicché sulla scorta dei dati presenti nei propri archivi e in quelli dell'amministrazione statale competente, non è emersa la mancanza dei requisiti, posti in dubbio dalla segnalazione dell'Ente pervenuta poi all'Istituto previdenziale.
Per tali motivi il ricorso va accolto perché fondato.
3. Considerato il caso specifico (revoca del reddito operata dall'Istituto su segnalazione del
Comune) si ritengono sussistenti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato l'8.5.2024, ogni altra domanda eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al Reddito di Cittadinanza (D.L. n. 4 del 28.1.2019) con ogni effetto conseguenziale sin dalla revoca del beneficio da parte dell' ; CP_2
2) Spese compensate;
Potenza, lì 24 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio Facciolla