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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 406/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to NICOLETTI CHIARA come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: ripetizione indebito previdenziale
All'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 13.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l , chiedendo al Giudice: CP_1
A. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento datato CP_ 21/2/2024 con cui l' richiede alla ricorrente la restituzione della somma di €
4.922,68; CP_
− in via subordinata, ridurre la somma richiesta dall' a titolo di indebito per i motivi di cui in narrativa, alla minor somma che risulterà di giustizia;
B. condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di CP_1
€ 1.063,65 a titolo di arretrati di cui al provvedimento dell'ente previdenziale datato
28/7/2023 o della minor somma che risulterà dovuta, oltre rivalutazione ed interessi legali ex lege n. 412/1991;
C. condannare l' al pagamento delle competenze legali del presente giudizio, con CP_1 la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di non averle riscosse.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: che con provvedimento del
23.07.2020 l' liquidava alla ricorrente il trattamento pensionistico dell'assegno di CP_1 invalidità n. 15040974 cat. IO, calcolato con il sistema contributivo in €328,64 al mese, con decorrenza dall'1.06.2020; che in data 12.01.2022, a seguito di licenziamento, inoltrava domanda all' di erogazione della dichiarando “di essere titolare di CP_1 CP_2 assegno di invalidità e di volere optare per il pagamento dell'indennità CP_2 limitatamente al periodo di concessione”; di aver percepito la prestazione Naspi con riferimento al periodo 19.01.2022-6.03.2023; che in data 20.03.2023 l' CP_1 comunicava alla ricorrente la riliquidazione dell'assegno di invalidità con conseguente indebito di €309,79 (di cui €121,29 riferibile all'anno 2022 ed €40,80 all'anno 2023) relativo al periodo giugno 2020 – aprile 2023; di aver inoltrato in data 23.05.2023 domanda di conferma dell'assegno di invalidità, accolta dall' ; che in data CP_3
15.06.2023 l' segnalava nuovamente l'indebito pagamento di €309,79 e che la CP_1 ricorrente provvedeva al pagamento della somma richiesta;
che con provvedimento del
28.07.2023 l' le comunicava la riliquidazione dell'assegno mensile di invalidità, CP_1 segnalando altresì arretrati a credito della ricorrente pari ad €1.063,65, tuttavia mai corrisposti;
di non aver nutrito alcun dubbio circa la regolarità della propria posizione pensionistica in ragione delle molteplici comunicazioni inviatele dall' ; che tuttavia CP_1 in data 21.02.2024 riceveva inaspettatamente nuova comunicazione dall' , avente CP_1 ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione”, con la quale l'Istituto comunicava di averle corrisposto “per il periodo dal 01/01/2022 al
31/03/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n. 15040974 per un importo complessivo di euro 4.922,68 per i seguenti motivi: ha optato per prestazione
NASPI continuando a percepire Assegno Ordinario di invalidità”.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il CP_1 rigetto del ricorso.
L' ha in particolare eccepito: che il provvedimento del 23.07.2020 costituiva una CP_3 liquidazione provvisoria e che la ricorrente aveva omesso di comprovare la comunicazione all' dell'opzione per la Naspi. CP_3
Con note autorizzate depositate in data 14.11.2024, l' ha dichiarato che il CP_1 provvedimento del 28.07.2023 aveva come riferimento le rate di assegno dal 01.06.2023 al 31.08.2023, per un totale di €1.063,62 ricalcolato a credito della ricorrente per arretrati, importo portato a compensazione dall' con l'indebito. CP_3
All'udienza del 14.01.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento in tema di indebito previdenziale, l'art. 52 L. 88/1989 prevede: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
Pag. 2 di 5 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 della L. 412/1991 ha inoltre previsto: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
4.L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale sia subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033
c.c. (v. ad es. Cass., sent. n. 10337del 2023).
5.Venendo al caso di specie, va anzitutto evidenziato che non risulta in contestazione tra le parti la natura indebita delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità nel periodo di fruizione della (dal 19.01.2022 al CP_2
6.03.2023), stante l'incompatibilità tra le due prestazioni ai sensi della normativa di legge (art. 6, co. 7 D.L. 148/1993, convertito con modificazioni L. n. 236/1993).
6.Ciò posto, in ordine all'irripetibilità dell'indebito di cui è causa, si osserva quanto segue.
7.Risulta documentalmente comprovato che l'attrice, già percettrice dell'assegno di invalidità con decorrenza sin dall'1.06.2020, nel gennaio 2022 abbia inoltrato domanda all' volta ad ottenere la Naspi, espressamente dichiarando nella domanda CP_1 stessa di essere titolare di assegno di invalidità e di optare per l'indennità di disoccupazione (doc. 3 ric.): le contestazioni dell' al riguardo sono pertanto CP_3 infondate, dovendosi necessariamente ritenere che l'erogazione contemporanea di entrambe le prestazioni risulti senz'altro riconducibile ad un errore interamente addebitabile all' . CP_3
Pag. 3 di 5 8.Con riferimento all'ulteriore eccezione dell' relativa al carattere solo CP_1 provvisorio del provvedimento di liquidazione della prestazione pensionistica, si deve rilevare che, se è vero che il provvedimento del 23.07.2020 qualifica espressamente come provvisoria la liquidazione dell'assegno di invalidità, nondimeno a tale provvedimento ha fatto seguito la comunicazione di plurimi ulteriori provvedimenti da parte dell' , aventi ad oggetto la riliquidazione e il ricalcolo della prestazione CP_3 dell'assegno di invalidità, con consequenziale determinazione degli importi risultanti a credito o a debito della ricorrente (v. comunicazioni del 20.03.2023, 15.06.2023,
28.07.2023 in atti).
9.A fronte di quanto rilevato, deve poi certamente ritenersi non configurabile l'elemento soggettivo del dolo in capo alla ricorrente. La stessa, infatti:
-come già rilevato, ha puntualmente dichiarato all'Istituto di optare per la percezione della Naspi;
-ha ricevuto plurimi provvedimenti dall' relativi all'assegno di invalidità, recanti il CP_1 ricalcolo della prestazione persino con riferimento al medesimo periodo di percezione della Naspi, provvedendo inoltre a saldare il debito segnalato dall'Istituto nel marzo
2023.
10.Sulla scorta di quanto sinora evidenziato, considerata altresì la durata per la quale si è protratta l'indebita erogazione della prestazione previdenziale, senza alcuna sospensione delle stessa da parte dell' - ed al contrario, si ripete, con ripetute CP_3 comunicazioni di ricalcolo degli importi spettanti - ritiene il Giudice che l'indebito di cui è causa, pur sussistente, risulti irripetibile.
11.Il Giudice dichiara pertanto l'irripetibilità nei confronti della ricorrente dell'indebito di €4.922,68 di cui al provvedimento dell' del 21.02.2024; per CP_1
l'effetto, condanna l' a restituire all'attrice quanto già trattenuto a tale titolo, ed in CP_1 particolare la somma di €1.063,65 (arretrati relativi al periodo dal 01.06.2023 al
31.08.2023, come chiarito dall ) di cui al provvedimento 28.07.2023, oltre CP_1 interessi.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda, alla natura documentale della causa e alla non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'importo di €4.922,68 corrisposto indebitamente alla ricorrente da parte dell' , di cui al provvedimento del CP_1
21.02.2024;
Pag. 4 di 5 2.per l'effetto, condanna l' a restituire all'attrice quanto già trattenuto a tale titolo CP_1
(compresa la somma di €1.063,65 a titolo di arretrati di cui al provvedimento
28.07.2023), oltre interessi;
3.condanna l' resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_3
€1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 14.01.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 406/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to NICOLETTI CHIARA come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: ripetizione indebito previdenziale
All'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 13.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l , chiedendo al Giudice: CP_1
A. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento datato CP_ 21/2/2024 con cui l' richiede alla ricorrente la restituzione della somma di €
4.922,68; CP_
− in via subordinata, ridurre la somma richiesta dall' a titolo di indebito per i motivi di cui in narrativa, alla minor somma che risulterà di giustizia;
B. condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di CP_1
€ 1.063,65 a titolo di arretrati di cui al provvedimento dell'ente previdenziale datato
28/7/2023 o della minor somma che risulterà dovuta, oltre rivalutazione ed interessi legali ex lege n. 412/1991;
C. condannare l' al pagamento delle competenze legali del presente giudizio, con CP_1 la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di non averle riscosse.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: che con provvedimento del
23.07.2020 l' liquidava alla ricorrente il trattamento pensionistico dell'assegno di CP_1 invalidità n. 15040974 cat. IO, calcolato con il sistema contributivo in €328,64 al mese, con decorrenza dall'1.06.2020; che in data 12.01.2022, a seguito di licenziamento, inoltrava domanda all' di erogazione della dichiarando “di essere titolare di CP_1 CP_2 assegno di invalidità e di volere optare per il pagamento dell'indennità CP_2 limitatamente al periodo di concessione”; di aver percepito la prestazione Naspi con riferimento al periodo 19.01.2022-6.03.2023; che in data 20.03.2023 l' CP_1 comunicava alla ricorrente la riliquidazione dell'assegno di invalidità con conseguente indebito di €309,79 (di cui €121,29 riferibile all'anno 2022 ed €40,80 all'anno 2023) relativo al periodo giugno 2020 – aprile 2023; di aver inoltrato in data 23.05.2023 domanda di conferma dell'assegno di invalidità, accolta dall' ; che in data CP_3
15.06.2023 l' segnalava nuovamente l'indebito pagamento di €309,79 e che la CP_1 ricorrente provvedeva al pagamento della somma richiesta;
che con provvedimento del
28.07.2023 l' le comunicava la riliquidazione dell'assegno mensile di invalidità, CP_1 segnalando altresì arretrati a credito della ricorrente pari ad €1.063,65, tuttavia mai corrisposti;
di non aver nutrito alcun dubbio circa la regolarità della propria posizione pensionistica in ragione delle molteplici comunicazioni inviatele dall' ; che tuttavia CP_1 in data 21.02.2024 riceveva inaspettatamente nuova comunicazione dall' , avente CP_1 ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione”, con la quale l'Istituto comunicava di averle corrisposto “per il periodo dal 01/01/2022 al
31/03/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n. 15040974 per un importo complessivo di euro 4.922,68 per i seguenti motivi: ha optato per prestazione
NASPI continuando a percepire Assegno Ordinario di invalidità”.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il CP_1 rigetto del ricorso.
L' ha in particolare eccepito: che il provvedimento del 23.07.2020 costituiva una CP_3 liquidazione provvisoria e che la ricorrente aveva omesso di comprovare la comunicazione all' dell'opzione per la Naspi. CP_3
Con note autorizzate depositate in data 14.11.2024, l' ha dichiarato che il CP_1 provvedimento del 28.07.2023 aveva come riferimento le rate di assegno dal 01.06.2023 al 31.08.2023, per un totale di €1.063,62 ricalcolato a credito della ricorrente per arretrati, importo portato a compensazione dall' con l'indebito. CP_3
All'udienza del 14.01.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento in tema di indebito previdenziale, l'art. 52 L. 88/1989 prevede: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
Pag. 2 di 5 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 della L. 412/1991 ha inoltre previsto: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
4.L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale sia subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033
c.c. (v. ad es. Cass., sent. n. 10337del 2023).
5.Venendo al caso di specie, va anzitutto evidenziato che non risulta in contestazione tra le parti la natura indebita delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità nel periodo di fruizione della (dal 19.01.2022 al CP_2
6.03.2023), stante l'incompatibilità tra le due prestazioni ai sensi della normativa di legge (art. 6, co. 7 D.L. 148/1993, convertito con modificazioni L. n. 236/1993).
6.Ciò posto, in ordine all'irripetibilità dell'indebito di cui è causa, si osserva quanto segue.
7.Risulta documentalmente comprovato che l'attrice, già percettrice dell'assegno di invalidità con decorrenza sin dall'1.06.2020, nel gennaio 2022 abbia inoltrato domanda all' volta ad ottenere la Naspi, espressamente dichiarando nella domanda CP_1 stessa di essere titolare di assegno di invalidità e di optare per l'indennità di disoccupazione (doc. 3 ric.): le contestazioni dell' al riguardo sono pertanto CP_3 infondate, dovendosi necessariamente ritenere che l'erogazione contemporanea di entrambe le prestazioni risulti senz'altro riconducibile ad un errore interamente addebitabile all' . CP_3
Pag. 3 di 5 8.Con riferimento all'ulteriore eccezione dell' relativa al carattere solo CP_1 provvisorio del provvedimento di liquidazione della prestazione pensionistica, si deve rilevare che, se è vero che il provvedimento del 23.07.2020 qualifica espressamente come provvisoria la liquidazione dell'assegno di invalidità, nondimeno a tale provvedimento ha fatto seguito la comunicazione di plurimi ulteriori provvedimenti da parte dell' , aventi ad oggetto la riliquidazione e il ricalcolo della prestazione CP_3 dell'assegno di invalidità, con consequenziale determinazione degli importi risultanti a credito o a debito della ricorrente (v. comunicazioni del 20.03.2023, 15.06.2023,
28.07.2023 in atti).
9.A fronte di quanto rilevato, deve poi certamente ritenersi non configurabile l'elemento soggettivo del dolo in capo alla ricorrente. La stessa, infatti:
-come già rilevato, ha puntualmente dichiarato all'Istituto di optare per la percezione della Naspi;
-ha ricevuto plurimi provvedimenti dall' relativi all'assegno di invalidità, recanti il CP_1 ricalcolo della prestazione persino con riferimento al medesimo periodo di percezione della Naspi, provvedendo inoltre a saldare il debito segnalato dall'Istituto nel marzo
2023.
10.Sulla scorta di quanto sinora evidenziato, considerata altresì la durata per la quale si è protratta l'indebita erogazione della prestazione previdenziale, senza alcuna sospensione delle stessa da parte dell' - ed al contrario, si ripete, con ripetute CP_3 comunicazioni di ricalcolo degli importi spettanti - ritiene il Giudice che l'indebito di cui è causa, pur sussistente, risulti irripetibile.
11.Il Giudice dichiara pertanto l'irripetibilità nei confronti della ricorrente dell'indebito di €4.922,68 di cui al provvedimento dell' del 21.02.2024; per CP_1
l'effetto, condanna l' a restituire all'attrice quanto già trattenuto a tale titolo, ed in CP_1 particolare la somma di €1.063,65 (arretrati relativi al periodo dal 01.06.2023 al
31.08.2023, come chiarito dall ) di cui al provvedimento 28.07.2023, oltre CP_1 interessi.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda, alla natura documentale della causa e alla non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'importo di €4.922,68 corrisposto indebitamente alla ricorrente da parte dell' , di cui al provvedimento del CP_1
21.02.2024;
Pag. 4 di 5 2.per l'effetto, condanna l' a restituire all'attrice quanto già trattenuto a tale titolo CP_1
(compresa la somma di €1.063,65 a titolo di arretrati di cui al provvedimento
28.07.2023), oltre interessi;
3.condanna l' resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_3
€1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 14.01.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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