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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
3) Dott.ssa Ivana F. Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1772/2024 R.G. promosso da da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata, in via Santa Costanza n. 26, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Cangemi ( che la rappresenta e difende Email_1
Appellante contro nato a [...] il [...] ( e ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato, in piazza Ciaccio Montalto n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Alberto Mazzeo ( , che lo rappresenta e Email_2
difende
Appellato
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
1 ***
Conclusioni per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito
A- In riforma dell'impugnata sentenza dichiarare l'odierna appellata in via principale titolare dell'assegno divorzile ex art. 6 L 1.12.1970 nella somma di € 350 o in quella che la Ecc.ma Corte d'appello riterrà di giustizia;
B- In riforma dell'impugnata sentenza dichiarare l'odierna appellante in via subordinata e in caso di diniego della prima istanza essere titolare dell'assegno alimentare ex art. 156 3 c. CC
C- Riformare la statuizione di primo grado in ordine alle spese legali liquidate in € 1986 oltre spese generali e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado del giudizio o, in via subordinata compensare integralmente tra le parti le stesse.
Conclusioni per l'appellato:
Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Conclusioni del P.G.:
Chiede il rigetto del ricorso.
Considerato in fatto
1. Con sentenza n. 572 del 29 agosto 2024, il Tribunale di Trapani pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 26.04.1992 tra e , rigettando al contempo le Parte_1 Controparte_1
domande avanzate dall'ex moglie al fine di ottenere un assegno divorzile di €
350,00 mensili o, in subordine, la corresponsione degli alimenti nella misura di €
150,00 mensili. Condannava, infine, la stessa alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di controparte.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello , con Parte_1
2 citazione notificata il 22.10.2024.
3. Nel contraddittorio con , costituito e resistente, e col P.G. di Controparte_1
Palermo, il procedimento, svoltosi con le modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., secondo quanto disposto con ordinanza collegiale del 4 aprile 2025, è stato assunto in deliberazione il 9 maggio 2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., poiché non previsti dal rito.
*****
4. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile. In particolare, sostiene che il Parte_1 reddito medio mensile dell'ex marito sia superiore a quello individuato dal primo Giudice, così come emergerebbe dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti. Inoltre, viene asserito che la stessa avrebbe dedicato la propria Parte_1 vita alla crescita del benessere familiare, fornendo un apporto al menage che avrebbe dovuto essere preso in considerazione, in applicazione del principio di solidarietà e del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
5. Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo non averle riconosciuto il diritto a percepire un assegno divorzile, non ha ritenuto fondata la domanda volta ad ottenere l'assegno alimentare nella misura di € 150,00.
Viene asserito che la non percepisce più il reddito di cittadinanza e Parte_1 non può beneficiare della nuova forma di sostegno sociale denominata “assegno di inclusione”, in quanto non ancora sessantenne.
6. L'appello è fondato per quanto di ragione.
7. In via preliminare, occorre evidenziare che il novellato art. 473-bis 30 dispone espressamente che l'appello riguardante le controversie in materia di persone, minorenni e famiglia si propone con ricorso. Nel caso di specie, Parte_1
ha introdotto il giudizio con atto di citazione, non rispettando,
[...]
pertanto, la disposizione suindicata. Tuttavia, essendosi la controparte costituita in giudizio - senza, di fatto, subire alcuna lesione del contradditorio -, e in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, che impone il salvataggio dell'atto viziato allorché questo «abbia i requisiti formali 3 indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge» (Cass. n.403/2019), non può predicarsi la nullità dell'impugnazione de qua. Invero, nell'ipotesi in esame l'odierna appellante ha rispettato i termini di impugnazione sanciti nel codice di rito, avendo ricevuto la comunicazione della sentenza impugnata in data 25 settembre 2024 e notificato l'errato atto di citazione il 22 ottobre 2024, raggiungendo il suo scopo (consistente nella avvenuta costituzione di controparte).
8. Tanto premesso, giova evidenziare che nella materia oggetto della presente controversia si è formato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno di divorzio assolve alla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa. Invero, come affermato da Cass. sez. I civile, n. 35434 del 19 dicembre 2023, in armonia con l'indirizzo espresso in materia dalle Sez. Un. nella sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, il riconoscimento dell'assegno divorzile è condizionato all'accertamento, anche in via presuntiva, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Invero, la funzione dell'assegno divorzile è sia quella di compensare il coniuge economicamente più debole per il sacrificio sopportato al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rinunciando a realistiche occasioni professionali- reddituali che lo stesso è tenuto a dimostrare, sia quella di assicurare, in funzione perequativa, una capacità reddituale adeguata al contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e personale dell'altro coniuge, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo coniugale.
9. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che «l'assegno divorzile può essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali
(che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, come nel caso in cui gli ex coniugi 4 abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Questo, però, non significa che, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi» (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2024, n. 4328).
10. Tanto premesso, dalla lettura del materiale probatorio in atti emerge che le odierne parti hanno contratto matrimonio il 26.05.1992, interrompendo la convivenza familiare nel luglio del 2015 e separandosi formalmente nel 2018.
Pertanto, appare acclarato che i due ex coniugi hanno convissuto per almeno 23 anni, durante i quali la si è dedicata alla gestione della casa familiare Parte_1
e alla crescita dei figli e , non esercitando, per contro, alcuna Per_1 Per_2 attività lavorativa. Tale circostanza, non contestata da controparte, risulta ulteriormente confermata dalla mancanza di dichiarazioni dei redditi riconducibili alla stessa parte appellante. I dati appena descritti inducono a ritenere come altamente probabile che la mancanza di attività lavorativa da parte della sia stata frutto di una scelta comune, anche tacita, Parte_1 compiuta nei fatti dai coniugi al fine di consentire alla stessa appellante di dedicarsi in via esclusiva alla gestione della casa familiare e alla cura della prole,
e di consentire al contempo al marito di dedicarsi nel migliore dei modi alla sua attività di dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione senza incombenze di carattere familiare o ulteriori spese per l'accudimento della prole che sarebbero state necessarie se anche la avesse lavorato. Parte_1
11. Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, deve rilevarsi che, nel corso della vicenda giudiziaria de qua, l'odierna appellante ha perso l'unica fonte di reddito di cui era titolare, consistente nel c.d. reddito di cittadinanza. Il
Giudice di prime cure, rigettando la domanda di assegno divorzile formulata dalla in primo grado, sosteneva che, pur sussistendo una apparente Parte_1
5 sperequazione reddituale tra le parti, questa era rimasta immutata dalla data della separazione. Più in particolare, evidenziava che mentre l CP_1
percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.500,00, l'odierna parte appellante percepiva € 780,00 quale reddito di cittadinanza. Tuttavia, in questa sede non può che valorizzarsi la circostanza per cui la non percepisce più tali Parte_1 somme e, ad oggi, non può beneficiare del c.d. reddito di inclusione (misura sostitutiva del reddito di cittadinanza), in quanto non in possesso dei requisiti necessari per il suo riconoscimento. Dunque, deve concludersi che, alla luce delle mutate condizioni, non è titolare di alcun Parte_1
reddito.
12. Diversamente, è dipendente del , Controparte_1 Controparte_2 per il quale lavora come collaboratore scolastico. Dalla lettura della documentazione reddituale più recente, consistente nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2022 e 2023, emerge che l'odierna parte appellata percepisca annualmente circa € 21.000,00 netti, dimostrando, pertanto, una capacità reddituale di gran lunga maggiore rispetto a quella della ex moglie.
13. Tale evidente disparità economica, probabilmente riconducibile alla circostanza per cui la parte appellante, in costanza di matrimonio, non abbia mai lavorato e si sia dedicata alla vita familiare e alla crescita dei figli, in applicazione di un accordo familiare, seppur tacito, induce questa Corte a ritenere fondata la richiesta avanzata dalla al fine di ottenere un assegno divorzile, la Parte_1 cui misura equa viene individuata in € 200,00 mensili. Il relativo obbligo di corresponsione gravante sull' deve ritenersi decorrente dal momento CP_1
in cui sono mutate le condizioni economiche esistenti alla data della separazione, ossia da quando la stessa ha perso il diritto al reddito di Parte_1
cittadinanza.
14. In ragione dell'esito complessivo dei due gradi del giudizio, ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, accoglie l'appello proposto da nei Parte_1
6 confronti di contro la sentenza n. 572/2024 del 29 agosto 2024 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Trapani.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Controparte_1
un assegno divorziale di € 200,00, annualmente rivalutabili Parte_1
secondo indici Istat f.o.i., con decorrenza dal giorno in cui la stessa non ha più percepito il c.d. reddito di cittadinanza.
Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Palermo, 23 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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