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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1518/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR BO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AR BO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente separati consensualmente con verbale Cron. n. 1943/2018 del 05/03/2018,
omologato con decreto Cron. n. 2363/2018 del 19/03/208 – R. G. 88/2018 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nato il [...], maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, e nata Persona_2
a Portogruaro (VE) il 13/03/2006, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) la signora continuerà CP_1
ad abitare la casa coniugale, ubicata in Concordia Sagittaria, Via Cavanella n°
297, dii sua esclusiva proprietà;
2) il figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, abiterà in Cessalto, Via Guido ed Elena Carretta n° 3, dove già
attualmente risiede, mentre la figlia continuerà ad Persona_2
abitare presso la casa coniugale con la madre.
3) i coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e che nulla è da loro dovuto per il reciproco mantenimento;
4) i coniugi concordemente stabiliscono che il signor Parte_1
verserà alla signora , a titolo di contributo nel mantenimento CP_1
della figlia e fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_2
economica di questa, un assegno mesile di € 250,00, per tutte le esigenze ordinarie della medesima;
5) detti versamenti saranno effettuati dal signor a mezzo di Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente della signora , entro il giorno CP_1
15 di ciascun mese e la misura dell'assegno verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data del divorzio;
6) le spese sanitarie non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, così come le ulteriore eventuali spese straordinarie relative alla figlia (ivi Persona_2
comprese quelle scolastiche e attinenti all'attività ludico-sportive),
previamente e necessariamente comunicate ed accettate da ambedue i coniugi,
documentate dal genitore che le effettuerà, saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
7) i coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti od altri documenti validi per l'espatrio;
2 8) I coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, prestandovi fin d'ora acquiescenza”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 22/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
11/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
3 provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , in Concordia Sagittaria (VE), in data
[...] CP_1
14/12/2002;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 13, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 06/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1518/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR BO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AR BO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente separati consensualmente con verbale Cron. n. 1943/2018 del 05/03/2018,
omologato con decreto Cron. n. 2363/2018 del 19/03/208 – R. G. 88/2018 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nato il [...], maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, e nata Persona_2
a Portogruaro (VE) il 13/03/2006, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) la signora continuerà CP_1
ad abitare la casa coniugale, ubicata in Concordia Sagittaria, Via Cavanella n°
297, dii sua esclusiva proprietà;
2) il figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, abiterà in Cessalto, Via Guido ed Elena Carretta n° 3, dove già
attualmente risiede, mentre la figlia continuerà ad Persona_2
abitare presso la casa coniugale con la madre.
3) i coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e che nulla è da loro dovuto per il reciproco mantenimento;
4) i coniugi concordemente stabiliscono che il signor Parte_1
verserà alla signora , a titolo di contributo nel mantenimento CP_1
della figlia e fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_2
economica di questa, un assegno mesile di € 250,00, per tutte le esigenze ordinarie della medesima;
5) detti versamenti saranno effettuati dal signor a mezzo di Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente della signora , entro il giorno CP_1
15 di ciascun mese e la misura dell'assegno verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data del divorzio;
6) le spese sanitarie non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, così come le ulteriore eventuali spese straordinarie relative alla figlia (ivi Persona_2
comprese quelle scolastiche e attinenti all'attività ludico-sportive),
previamente e necessariamente comunicate ed accettate da ambedue i coniugi,
documentate dal genitore che le effettuerà, saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
7) i coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti od altri documenti validi per l'espatrio;
2 8) I coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, prestandovi fin d'ora acquiescenza”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 22/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
11/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
3 provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , in Concordia Sagittaria (VE), in data
[...] CP_1
14/12/2002;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 13, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 06/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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