Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1952-53 le seguenti assegnazioni:
lire 100.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle Scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
lire 500.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;
lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
lire 2.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo;
lire 1.470.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili.
lire 245.000.000 di cui ai capitoli dal n. 266 al n. 270 quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 .
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1952-53 le seguenti assegnazioni:
lire 100.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle Scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
lire 500.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;
lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
lire 2.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo;
lire 1.470.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili.
lire 245.000.000 di cui ai capitoli dal n. 266 al n. 270 quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 .