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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VITALE VERUSKA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv. AZZARELLO ANTONIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.04.2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, come modificate all'udienza del 28.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per_ 1) disporre l'affidamento congiunto della figlia , prevedendo altresì il collocamento prevalente della stessa presso l'immobile sito in GN ( VA ) alla via Campo dei Fiori
11 ove vivrà con la madre, che intende ivi trasferirsi dalla data del 15.06.2024;
2) disporre che, venuta meno la convivenza, la sig.ra provveda a rilasciare Parte_1
l'immobile adibito ad abitazione familiare, previo ritiro di tutti i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 15.06.2024;
3) la sig.ra al momento del rilascio dell'immobile, potrà altresì ritirare la cameretta Pt_1
1 Per_ di nota alle parti;
4) il padre potrà vedere la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore
19.30; nonché almeno 2 fine settimana al mese, a rotazione con la madre;
pur tuttavia, poiché il sig. vive e lavora nella città di Santander (Spagna), i ricorrenti si Pt_2 impegnano fin d'ora e previo accordo tra le parti a modificare i giorni e i tempi di visita del padre, in base alle rispettive necessità;
5) Il diritto di visita del padre sarà esercitato in Italia;
l'espatrio della minore sarà subordinato al consenso di entrambe le parti, come previste dalla legge;
6) salvo diverso e consensuale accordo successivo, tenuto altresì conto degli impegni lavorativi del sig. , le festività comandate saranno dalla figlia trascorse a Pt_2 rotazione, una volta con la madre ed una volta con il padre, sicché, se con la madre trascorrerà il giorno 24 dicembre e 01 gennaio, il padre potrà tenerli con sé nei giorni 25
e 31 dicembre e viceversa;
mentre i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno interamente trascorsi a turno con l'uno o con l'altra; Per_ 7) durante il periodo feriale estivo la piccola potrà trascorrere col padre un periodo di
15 gg. consecutivi a prescindere dall'eventuale partenza verso località turistiche;
tale periodo feriale dovrà essere concordato fra le parti entro la data del 30 maggio;
8) tenuto conto dei redditi di entrambi i genitori, si stabilisce che il padre , a Parte_2 titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00. Tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: c/c intestato a Iban: Parte_1
[...] entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata ed adeguata, annualmente ed automaticamente, sulla base degli indici ISTAT;
il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per la figlia, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita;
9) entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero con l'iscrizione su di esso della figlia laddove previsto;
Per_ 10) i ricorrenti, infine, si impegnano affinché la piccola mantenga significativi rapporti sia con i nonni paterni che materni.
Le parti hanno altresì precisato all'udienza del 28 ottobre del 2025, che il diritto di visita del padre sarà esercitato in Italia;
l'espatrio della minore sarà subordinato al consenso di entrambe le parti, come previsto dalla legge. 2 Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VITALE VERUSKA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv. AZZARELLO ANTONIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.04.2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, come modificate all'udienza del 28.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per_ 1) disporre l'affidamento congiunto della figlia , prevedendo altresì il collocamento prevalente della stessa presso l'immobile sito in GN ( VA ) alla via Campo dei Fiori
11 ove vivrà con la madre, che intende ivi trasferirsi dalla data del 15.06.2024;
2) disporre che, venuta meno la convivenza, la sig.ra provveda a rilasciare Parte_1
l'immobile adibito ad abitazione familiare, previo ritiro di tutti i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 15.06.2024;
3) la sig.ra al momento del rilascio dell'immobile, potrà altresì ritirare la cameretta Pt_1
1 Per_ di nota alle parti;
4) il padre potrà vedere la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore
19.30; nonché almeno 2 fine settimana al mese, a rotazione con la madre;
pur tuttavia, poiché il sig. vive e lavora nella città di Santander (Spagna), i ricorrenti si Pt_2 impegnano fin d'ora e previo accordo tra le parti a modificare i giorni e i tempi di visita del padre, in base alle rispettive necessità;
5) Il diritto di visita del padre sarà esercitato in Italia;
l'espatrio della minore sarà subordinato al consenso di entrambe le parti, come previste dalla legge;
6) salvo diverso e consensuale accordo successivo, tenuto altresì conto degli impegni lavorativi del sig. , le festività comandate saranno dalla figlia trascorse a Pt_2 rotazione, una volta con la madre ed una volta con il padre, sicché, se con la madre trascorrerà il giorno 24 dicembre e 01 gennaio, il padre potrà tenerli con sé nei giorni 25
e 31 dicembre e viceversa;
mentre i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno interamente trascorsi a turno con l'uno o con l'altra; Per_ 7) durante il periodo feriale estivo la piccola potrà trascorrere col padre un periodo di
15 gg. consecutivi a prescindere dall'eventuale partenza verso località turistiche;
tale periodo feriale dovrà essere concordato fra le parti entro la data del 30 maggio;
8) tenuto conto dei redditi di entrambi i genitori, si stabilisce che il padre , a Parte_2 titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00. Tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: c/c intestato a Iban: Parte_1
[...] entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata ed adeguata, annualmente ed automaticamente, sulla base degli indici ISTAT;
il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per la figlia, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita;
9) entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero con l'iscrizione su di esso della figlia laddove previsto;
Per_ 10) i ricorrenti, infine, si impegnano affinché la piccola mantenga significativi rapporti sia con i nonni paterni che materni.
Le parti hanno altresì precisato all'udienza del 28 ottobre del 2025, che il diritto di visita del padre sarà esercitato in Italia;
l'espatrio della minore sarà subordinato al consenso di entrambe le parti, come previsto dalla legge. 2 Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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