Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art.6,comma 2,della legge 13 dicembre 1989 n.401,imponga,oltre al divieto di accesso ai luoghi in cui si debbano svolgere determinate competizioni agonistiche,anche l'obbligo di presentarsi alla polizia,in coincidenza con lo svolgimento di dette composizioni,deve essere corredato,giusta quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n.144 del 1997,dell'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari,in vista della decisione che questi deve assumere sulla richiesta di convalida.Tale prescrizione,però,non può dirsi finalizzata ad assicurare la difesa del medesimo interessato nelle specifiche forme dell'"intervento",dell'"assistenza" o della "rappresentanza" cui si riferisce l'art.178 c.p.p. Pertanto la sua eventuale violazione,non potendo rientrare fra quelle contemplate da detta disposizione normativa e non essendo,d'altra parte,processualmente sanzionata in alcun altro modo,non risulta suscettibile di dar luogo a nullità alcuna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1998, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 8.07.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 4106
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 05044/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI OR n. il 08.08.1971
avverso ordinanza del 23.09.1997 G.I.P. PRETURA di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dall'ordinanza impugnata Rilevato in fatto:
- che con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari della pretura di Reggia Calabria convalidò il provvedimento del Questore di detta città in data 5 settembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art.6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 era stato imposto a DI AT, per la durata di un anno, oltre al divieto di accesso ai luoghi in cui si sarebbero svolte determinate competizioni agonistiche, anche l'obbligo di presentazione alla polizia. in coincidenza con lo svolgimento di dette competizioni;
- che avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del DI denunciando. con unico motivo, violazione di legge, sull'assunto che il provvedimento del questore non avrebbe dovuto essere convalidato, in quanto la relativa notifica non era stata accompagnata dall'avviso della facoltà, per l'interessato, di presentare personalmente, o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari;
ciò in violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 10.97, con la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.6, comma terzo, della legge n.401/89 nella parte in cui non prevedeva, appunto, l'obbligo del suddetto avviso;
Considerato in diritto:
- che l'obbligo sulla cui violazione la difesa del ricorrente ha basato il proprio ricorso, pur essendo stato introdotto, come si rileva dalla motivazione della citata sentenza n. 144/97 della Corte costituzionale, allo scopo di colmare una lacuna suscettibile di incidere, negativamente su un efficace esercizio del diritto di difesa;
garantito dall'art.24, comma II, Cost. non è tuttavia presidiato da alcuna sanzione di nullità per la sua inosservanza, nè può farsi rientrare fra quelli previsti da disposizioni concernenti "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza" dell'imputato o di altre parti private, cui si riferisce l'art. 178, lett. c), c.p.p.;
- che, a tale ultimo riguardo, va notato come la stessa Corte costituzionale, sempre nella medesima sentenza n. 144/ 979 riallacciandosi ad analoghe, precedenti affermazioni, abbia ricordato che il diritto di difesa, genericamente inteso, "ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato";
dal che appare lecito dedurre che non ogni disposizione intesa a salvaguardarlo, sia essa prevista direttamente dal legislatore o sia frutto di interventi additivi (come nella fattispecie), del giudice delle leggi, è automaticamente inquadrabile fra quelle dirette ad assicurare la difesa nelle specifiche forme dell'"intervento", dell'"assistenza" o della "rappresentanza"; affermazione, questa, a sostegno della quale utilmente farsi richiamo, a titolo esemplificativo, all'obbligo di avvisare l'imputato, nei preliminari dell'interrogatorio, del suo diritto di non rispondere (art.78, comma III, dell'abrogato codice di rito e art.64, comma 3, del codice vigente), ricordando come pur essendo detto l'obbligo sicuramente finalizzato alla miglior tutela del diritto di difesa, la sua inosservanza, secondo il pressoché costante orientamento di questa Corte, non dà luogo a nullità appunto perché, la norma che lo prevede non è specificamente destinata a garantire un diritto di "intervento, assistenza e rappresentanza" (in tal senso, fra le:
altre.: Cass. II, 2/4/73 n. 3204, Griguolo. m. 123902; Cass. II, 24/9/73 n. 6229, Guerrini, m. 124970; Cass. II 28/2/74 n. 1769, Cossettini, m. 126287; Cass. I, 8/3/74 n. 1925, Vulcano. m. 126380;
Cass.VI, 26/1/77 n. 1176, Taleschini m. 135136; Cass. III, 10/12/80 n. 13017, Cancilleri, n. 147010; Cass. VI, 9/1/92 n. 3660, Marino ed altro, m. 188836; diff., isolatamente, per ora, Cass. I, 18/7/97 n.3660. Masone, 208597);
- che, a conforto dell'analoga conclusione alla quale si ritiene debbasi pervenire con riguardo all'avviso reso obbligatorio dalla sentenza n. 144/97 della Corte costituzionale, può osservarsi come il diritto di "intervento" dell'interessato (unico al quale sembra potersi teoricamente fare riferimento), previsto nella sola forma della presentazione di memorie o deduzioni, trovi il suo oggettivo fondamento - come pure espressamente rilevato nella citata sentenza - nell'art. 121 c.p.p., per cui esso può essere comunque esercitato, pur in assenza del summenzionato avviso, assenza che non può quindi assumersi come di per sè ostativa al detto esercizio;
- che, conseguentemente, non sussistendo la nullità che, ad avviso della difesa del ricorrente, avrebbe dovuto impedire la convalida del provvedimento di polizia, non sussiste neppure la violazione di legge che, secondo la stessa difesa, avrebbe dovuto imporre l'annullamento di detta convalida,
- che, conclusivamente, il ricorso si appalesa quindi non suscettibile di accoglimento, in quanto infondato;
P .Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998