Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1998, n. 4106
CASS
Sentenza 8 luglio 1998

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Il provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art.6,comma 2,della legge 13 dicembre 1989 n.401,imponga,oltre al divieto di accesso ai luoghi in cui si debbano svolgere determinate competizioni agonistiche,anche l'obbligo di presentarsi alla polizia,in coincidenza con lo svolgimento di dette composizioni,deve essere corredato,giusta quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n.144 del 1997,dell'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari,in vista della decisione che questi deve assumere sulla richiesta di convalida.Tale prescrizione,però,non può dirsi finalizzata ad assicurare la difesa del medesimo interessato nelle specifiche forme dell'"intervento",dell'"assistenza" o della "rappresentanza" cui si riferisce l'art.178 c.p.p. Pertanto la sua eventuale violazione,non potendo rientrare fra quelle contemplate da detta disposizione normativa e non essendo,d'altra parte,processualmente sanzionata in alcun altro modo,non risulta suscettibile di dar luogo a nullità alcuna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1998, n. 4106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4106
    Data del deposito : 8 luglio 1998

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