Sentenza 17 settembre 2010
Massime • 1
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (In motivazione la S.C. ha affermato che per individuare l'anno del commesso reato occorre sempre far riferimento all'annualità successiva rispetto a quella indicata nel documento fiscale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 42111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42111 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 17/09/2010
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1158
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2376/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\De SE CO (nato il *09.03.1973*) e \De SE GI (nato l'*11.05.1937*);
avverso l'ordinanza n. 176/2009 del Tribunale della libertà di Cosenza del 12.11.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dai consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Sante Spinaci, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore di entrambi gli imputati, Avv. Gino Perrotta del Foro di Paola che ha concluso per l'annullamento del provvedimento. OSSERVA
1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Paola del 05.05.2010 delle quote societarie della DeMra Costruzioni e restauri srl e della DeFra Costruzioni e restauri di De SE AR & SA e a \De SE GI l'autovettura "Ferrari Modena 360 tg *BG 242 FF*, ricorre il difensore degli imputati chiedendo l'annullamento del provvedimento e deducendo a motivi:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) perché .nell'emettere il provvedimento non si è valutato ne' il tempo trascorso dai fatti illeciti, pari a circa due anni, sicché sarebbe venuto a mancare l'elemento della concretezza ed attualità del pericolo dell'aggravamento delle conseguenze del reato, ne' il principio del "sacrificio minimo";
b) per quanto attiene al sequestro il ricorrente rileva che quello finalizzato alla confisca per equivalente è stato introdotto nell'ordinamento, per i reati fiscali, solo a far data dal 01.01.2008; poiché la Suprema Corte si è già pronunciata sulla natura di sanzione del sequestro per equivalente per i reati finanziari e fiscali, tale sanzione non è estensibile ai reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge. Ne consegue che , essendo state emesse le fatture false nel 2007 e contabilizzate nel 2008, ove l'imputato avesse conosciuto della sanzione si sarebbe astenuto dal porre in essere l'illecito. c) Il sequestro dell'autovettura Ferrari è illegittimo perché gravante su un bene di proprietà di persona non indagata nel procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
2. Infatti lamentano vizi della motivazione, per di più formulati in modo assertivo e generico sicché non è dato appezzarne compiutamente le implicazioni, mentre i ricorsi in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. sono ammissibili solo per violazione di legge, (art. 325 c.p.p., comma 1); per censurare, cioè, "errores in indicando" o "errores in procedendo" (art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
2.2 Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis: SS.UU. 13.2.2004, F.; SS.UU. 28.5.2003, P. SS. UU, Sentenza n. 25932 del 2008 - Rv. 239692). Solo per completezza va evidenziato che il Tribunale ha evidenziato come solo formalmente l'autovettura Ferrari 360 non è riconducibile all'indagato \De SE RC, perché intestata a \De SE GI, mentre nella realtà il venditore ha ricevuto due assegni da \De SE CO, emessi da una società coinvolta nei traffici illeciti dell'associazione a delinquere.
2.3 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso parte dall'erroneo presupposto che il momento consumando del reato fiscale di cui al D.Lgs. n. 72 del 2000, art. 2, vada individuato nel momento della emissione del documento falso e non tiene conto della imputazione , correttamente formulata nel capo di imputazione del provvedimento ablativo, che correttamente fa riferimento alla contabilizzazione ed alla dichiarazione fiscale. Invero per la configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è necessario che sia stata presentata la dichiarazione fiscale, che viene redatta periodicamente, con scadenza annuale e che si riferisce all'attività fiscalmente rilevante, svolta dal dichiarante nell'anno precedente;
occorre inoltre che la dichiarazione contenga effettivamente l'indicazione di elementi passivi fittizi e che le fatture ideologicamente false siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda, in ciò identificandosi la condotta di "avvalersi" delle fatture normativamente richiesta. È, di tutta evidenza, pertanto, il momento consumativo del reato si individua in quello della presentazione della dichiarazione fiscale e che per individuare l'anno del commesso reato occorra sempre far riferimento all'annualità successiva a quella indicata nel documento fiscale.
2.4 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2.5 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010