Sentenza 1 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10339 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 65511 E N 6 8 O I 9 5 A 1 Z . I / A 4 N R / R - 6 T A 2 S B T . I . R U G REPUBBLICA ITALIANA . L E B .P L I R D A R . L A B T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E D A D / T I E S 1 A T N I 3 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N 1 R S E Oggetto . E I S N A E T 1 0 339/ 03 SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Composta dagli 1 Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 15148/99 Consigliere Cron. 23082 Dott. Michele D'ALONZO Dott. Stefano SCHIRO' Consigliere Rep. Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Guido RAIMONDI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA 1 N. 65511 sul ricorso proposto da: MINISTERO FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE II DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TI AN PE;
- intimato avversO la sentenza n. 21/99 della Commissione 2003 tributaria regionale di MILANO, depositata il 309 23/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per ricorso;
l'accogilmento dei primi due motividle assorbito il terzo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Su appello di TI AN, la Commissione regionale della Lombardia, in riforma della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dal TI avverso la cartella esattoriale n.5001022 notificatagli dal Centro di servizio II.DD. di Milano in data 3 novembre 1994 e recante iscrizione a ruolo della somma complessiva di lire 3.457.980, per mancato riconoscimento di oneri deducibili afferenti IRPEF, annullò detta cartella e ordinò il rimborso, in favore del contribuente, delle somme versate. Osservò la Commissione che in sede di formulazione delle conclusioni il TI aveva chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta conseguente alla effettuata cessazione della materia del contendere adesione, nelle more del giudizio, alla proposta di accertamento di cui all'art. 3 D.L. n.564/94, conv. nella Legge n.656/94- solo in via subordinata alla domanda, non esaminata dal primo giudice, di declaratoria di illegittimità della impugnata iscrizione a ruolo e di condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme indebitamente pagate. Tale domanda era poi fondata, essendo la iscrizione a ruolo avvenuta dopo la scadenza del termine fissato dall'art.36 bis del DPR n.600/73, e cioè oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Era pacifico, infatti, che la cartella esattoriale opposta, attinente all'anno d'imposta 1988, era stata notificata soltanto in data 3 novembre 1994, e quindi ben oltre il termine fissato dalla norma sopra richiamata, secondo la quale gli uffici delle imposte, anche sulla base di procedure automatizzate, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 2 presentazione delle dichiarazioni alla liquidazione delle imposte in esse contenute e alla iscrizione a ruolo delle eventuali differenze riscontrate. Da disattendere era la deduzione dell'Ufficio secondo cui la notifica della cartella esattoriale opposta sarebbe da ritenere tempestiva in relazione all'art. 28 della legge n.449/97, giacché una tale norma interpretativa, pur a prescindere da ogni altra considerazione, non può certo far rivivere un termine (ancorché ordinatorio) ormai definitivamente consumato in epoca ben anteriore alla emanazione della legge medesima. Ricorre per cassazione in base a tre motivi l'Amministrazione finanziaria. Non si difende l'intimato. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che il ricorso non contiene alcun accenno ai fatti di causa per la cui cognizione l'Amministrazione rimanda espressamente a quanto riportato nella narrativa della sentenza impugnata. Peraltro, neppure attraverso l'esposizione dei motivi del ricorso è possibile avere una cognizione chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, delle vicende del processo e della posizione dei singoli soggetti che vi hanno partecipato. Ora l'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., applicabile al processo tributario stante il richiamo contenuto nell'art. 62 del D.lgs. 546/1992, prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, perché possa ritenersi soddisfatto tale requisito (che viene detto della “autosufficienza" 3 del ricorso per cassazione) è necessario che, come premessa ai motivi, o almeno nel contesto dell'atto d'impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, soltanto attraverso la lettura del ricorso e senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti del processo, una chiara e completa visione dello svolgimento del processo, delle posizioni in esso assunte dalle parti e dell'oggetto dell'impugnazione (vedi, fra le tante, sentt. nn. 16163/2001, 4937/2000, 5492/1999, 1513/1998). E' pertanto inammissibile il ricorso che faccia puro e semplice richiamo all'esposizione dei fatti della sentenza impugnata e presupponga, poi, nello svolgimento dei motivi, l'avvenuta enunciazione dei fatti della causa. Nella specie, dalla sola lettura del ricorso e senza esaminare la sentenza impugnata, è impossibile desumere una compiuta conoscenza del fatto. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva dell'intimato, non v'è luogo a statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spere Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente fups de love Dott.Hgo Favara Dott. Sergio Del Core ugoJavaza CANCELLERIA - 1 LUG. 2003 CELLERE DEPOS Y Oggi .... Oggi n благо -