Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione. (Fattispecie in tema di conflitto, nella quale la Corte ha ritenuto che il luogo della consumazione fosse da individuare in quello di utilizzazione delle fatture, e cioè di presentazione della dichiarazione, e non già in quello di emissione).
Commentario • 1
- 1. Prescrizione pre Taricco (cass. 9494/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 25483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25483 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 957
Dott. CAVALLO LD - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043618/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE LIVORNO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 18/12/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Livorno. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che i difensori di LD TI, nel corso del procedimento pendente davanti al G.i.p. del Tribunale di Milano, siccome imputato del reato contestato, commesso in Milano nel 2005, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per essersi avvalso, in qualità di amministratore unico della Kolaze&Ghelon s.r.l. con sede in Milano, di fatture emesse per operazioni inesistenti dalla Elite Service s.r.l. con sede in Livorno, sull'assunto della contemporanea pendenza nei suoi confronti, davanti al Tribunale di Livorno, di altro procedimento che comprendeva, tra le plurime imputazioni contestate, oltre quella di partecipazione ad associazione per delinquere, anche l'identico fatto (capo f), oggetto di richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM milanese, denunciavano il conflitto di competenza al G.i.p. del Tribunale di Milano, che disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso;
- che il conflitto dev'essere risolto affermandosi la competenza del GIP del Tribunale di Milano;
- che, invero, poiché il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione (in tal senso Cass., Sez. 3, Sentenza n. 626 del 12/1/2009, Rv. 242343) il luogo di consumazione del reato deve evidentemente individuarsi in quello di utilizzazione delle fatture di cui trattasi e quindi, con riferimento alla specifica fattispecie oggetto di conflitto, nel luogo di presentazione della dichiarazione fraudolenta, Milano, e non già nel luogo, Livorno, di emissione delle fatture che si assumono relative ad operazioni inesistenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009