Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di reati tributari, non risponde del reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000, nemmeno a titolo di tentativo, l'amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura venga poi utilizzata dal suo successore.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2012, n. 23229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23229 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/04/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE LD - Consigliere - N. 9986
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 9986/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Trento;
avverso la sentenza del 27/10/2011 del Gup presso il Tribunale di Trento nel procedimento nei confronti di:
TT GI, n. a Mezzocorona l'08/10/1959;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta da Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il Difensore Avv. Merlo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27/10/2011 il Gup presso il Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere nei confronti di TT GI in ordine al reato a lui ascritto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 per non avere commesso il fatto. All'imputato era stato ascritto di avere, in qualità di amministratore di diritto prima e di fatto dopo della TT Spa, o comunque, amministratore al momento della registrazione della fattura nei registri Iva, in concorso con RE LD, avvalendosi di fattura relativa ad operazione inesistenti, indicato nella dichiarazione annuale Iva elementi passivi fittizi. Rilevava il giudice che al momento della consumazione del reato, da individuarsi in quello, del 29/10/2004, di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2003, l'imputato non era più amministratore della società TT Spa, essendosi da tale carica dimesso il 21/04/2004, nè vi era prova che egli fosse comunque amministratore di fatto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica. Con un unico motivo volto a sostenere la violazione dell'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, evidenzia come la sentenza obliteri di considerare la condotta;
tenuta dal TT quando lo stesso, nel novembre del 2003, era ancora amministratore della società, di accordo con l'emittente per l'emissione della fattura, di sua ricezione, nonché di annotazione nei registri Iva;
sicché, una volta, naturalmente, portato in dichiarazione da altri il credito Iva, il TT non potrebbe non essere chiamato a rispondere dell'utilizzazione in concorso con l'amministratore al momento del fatto, ex art. 110 c.p., se vi sia consapevolezza di questi, ovvero ex art. 48 c.p., se consapevolezza non vi sia.
3. Ha presentato memoria difensiva il Difensore dell'imputato deducendo l'inammissibilità del motivo per novità della prospettazione, sulla quale mai si sarebbe instaurato il contraddittorio tra le parti ed evidenziando la natura di reato proprio nonché istantaneo del reato ex art. 2 senza che possa assumere rilievo penale la precedente condotta di registrazione delle fatture;
richiama altresì la non punibilità dell'art. 2 cit. a titolo di tentativo ed il principio di deroga al concorso di persone introdotto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
9. Sottolinea poi la natura reale e non fittizia della fattura di cui alla contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Le censure del Pubblico Ministero appellante appaiono incentrarsi sul fatto che il giudice non avrebbe preso in considerazione la condotta dell'imputato che, nel periodo in cui era ancora amministratore di diritto della TT Spa, avrebbe, d'accordo, evidentemente, con l'emittente della fattura, proceduto a ricevere la stessa e ad annotarla nei registri Iva, in tal modo ponendo in essere "tutto ciò che e(ra) necessario per portare a consumazione il reato" di cui all'art. 2 cit.. Tale assunto, tuttavia, non considera che l'assetto sanzionatorio della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture introdotto dalla normativa del 2000 ha, rispetto alla disciplina precedente, focalizzato il momento consumativo del reato sulla stretta condotta della presentazione della dichiarazione stessa con il conseguente abbandono del modello del reato prodromico in precedenza considerato dal legislatore (nel senso che il reato de quo sì consuma nel momento di presentazione della dichiarazione, tra le altre, da ultimo, Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, De Seta, Rv. 248499; Sez. 1, n. 25483 del 05/03/2009, Daniotti, Rv. 244155); in tal senso, infatti, depone inequivocabilmente il dato testuale dello stesso art. 2 ove la condotta è espressamente contemplata in quella di "indicare" in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi. In stretta connessione con ciò, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 6 ha previsto, inoltre, che il delitto in questione non sia comunque punibile a titolo di tentativo;
ed è significativo, in proposito, che la stessa relazione ministeriale al decreto in oggetto spieghi che la ratio della norma è quella di "evitare che il trasparente intento del legislatore delegante di bandire il modello del reato prodromico risulti concretamente vanificato dall'applicazione del generale prescritto dell'art. 56 c.p.: si potrebbe sostenere, difatti, ad esempio, che le registrazioni in contabilità di fatture per operazioni inesistenti o sottofatturazioni, scoperte nel periodo d'imposta, rappresentino atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta o infedele, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato". Di qui, dunque, la conseguenza, da un lato, che solo con la condotta di presentazione della dichiarazione il reato può considerarsi perfezionato e, dall'altro, che, a differenza di quanto, in precedenza, stabiliva la L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. g) (che puniva ex se anche il semplice inserimento nella contabilità di fatture per operazioni inesistenti indipendentemente dall'allegazione alla dichiarazione), le condotte pregresse ad essa restano, sul piano penale, irrilevanti. Questa Corte ha già più volte affermato, del resto, che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non già nel momento in cui detti documenti vengano registrati in contabilità (da ultimo, Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 18/04/2012, Malagò, non massimata;
Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, dep. 12/01/2009, Zipponi, Rv. 242343).
4.2. L'irrilevanza sul piano penale delle condotte pregresse citate, pertanto, implica che i comportamenti tenuti dal TT quando ancora egli era amministratore della società, non possano di per se stessi soli essere valorizzati neppure, come invece vorrebbe il P.M. ricorrente, in termini di concorso con colui (ovvero RE LD, come emergente dalla imputazione in atti) che, rivestendo successivamente la carica di amministratore della TT Spa ed indicando in dichiarazione la fattura in oggetto, avrebbe perfezionato il reato : pur essendo, in astratto, possibile concepire in capo ad un extraneus (quale era, infatti, il TT, non più amministratore della TT Spa, al momento della presentazione della dichiarazione da parte di RE) il concorso nel reato proprio di cui all'art. 2 in caso di determinazione od istigazione alla presentazione della dichiarazione, non apparendo ostarvi, in via di principio, la natura di reato istantaneo, una diversa conclusione comporterebbe, ancor prima di ogni altra considerazione, la vanificazione della precisa volontà del legislatore nel senso sopra chiarito. Del tutto coerentemente, dunque, con l'assetto normativo sin qui descritto, il giudice della gravata sentenza ha rilevato che, alla data della presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2003, ossia alla data del 29/10/2004, TT aveva già dato le dimissioni da amministratore della società TT Spa, non essendo dunque più tale al momento di perfezionamento del reato. Ha poi aggiunto, con valutazione in fatto già di per sè non sindacabile in quanto logicamente ed adeguatamente argomentata, e comunque non censurata dal ricorrente, non esservi, sulla base degli atti, prova che a tale epoca TT fosse comunque amministratore di fatto della società o, comunque, fosse coinvolto nelle vicende societarie intervenute in epoca successiva alle dimissioni;
e, quanto ad un possibile cambio "mirato" al vertice della società adottato in via strumentale per sottrarre se stesso alle conseguenze dell'operazione intervenuta con la società Alba sas emittente delle fatture, ha rilevato che le dimissioni risalivano a data di gran lunga antecedente alla notificazione dell'avviso di accertamento.
4.3. Nè l'ulteriore prospettiva indicata dal P.M. ricorrente, per vero inevitabilmente alternativa, come subito oltre si dirà, rispetto a quella sin qui considerata, di valorizzazione della condotta del TT di annotazione della fattura nei registri Iva in termini di concorso, questa volta, con l'emittente la fattura stessa, può trovare legittimo ingresso a fronte della imputazione mossa, chiaramente volta a contestare il concorso nella realizzazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2; del resto, proprio una tale contestazione appare escludere di per sè una possibile rilevanza della condotta sub specie di concorso con l'emittente giacché, a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, la deroga alla generale disciplina del concorso di persone ex art. 110 c.p. comporta, alla lett. b), che chi concorra (come in ipotesi accusatoria) con colui che si avvalga delle fatture per operazioni inesistenti non possa poi essere punito a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8. 5. Il ricorso del P.M. va dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012