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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14696 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15922/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria RM RÒ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
– C.F: - nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
ANto PI AN OL (Brasile), – C.F: Parte_1
–nata il [...], a [...] – AN OL C.F._2
(Brasile), – C.F: nata il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
a AN OL (Brasile), – C.F: - nato il Parte_3 C.F._4
12.05.1989 a AN OL (Brasile) e – C.F: Parte_4
- nata il [...] a [...], tutti rappresentati e C.F._5 difesi dall'Avv. Maria Mazzeo e dall'Avv. Stab. ; Parte_5
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in [...] nel comune di Valentano Persona_1
(VT), in data 6 dicembre 1892, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 14).
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_2 domanda, chiedendo la compensazione delle spese, in considerazione della difficoltà a gestire l'elevato numero di richieste ricevute.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di inserimento nelle liste di attesa del a AN OL, procedura che, tuttavia, non ha avuto Parte_6 alcun esito.
La stessa parte resistente ha dichiarato di non riuscire a rispettare i tempi di conclusione del procedimento dalla legge, a causa dell'elevato numero di richieste sopravenuto negli ultimi anni, a fronte dell'organico del , per cui sussiste l'interesse dell'attrice ad Parte_6 agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto soggettivo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, per il quale pendeva questione di costituzionalità e considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 22.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria RM RÒ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria RM RÒ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
– C.F: - nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
ANto PI AN OL (Brasile), – C.F: Parte_1
–nata il [...], a [...] – AN OL C.F._2
(Brasile), – C.F: nata il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
a AN OL (Brasile), – C.F: - nato il Parte_3 C.F._4
12.05.1989 a AN OL (Brasile) e – C.F: Parte_4
- nata il [...] a [...], tutti rappresentati e C.F._5 difesi dall'Avv. Maria Mazzeo e dall'Avv. Stab. ; Parte_5
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in [...] nel comune di Valentano Persona_1
(VT), in data 6 dicembre 1892, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 14).
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_2 domanda, chiedendo la compensazione delle spese, in considerazione della difficoltà a gestire l'elevato numero di richieste ricevute.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di inserimento nelle liste di attesa del a AN OL, procedura che, tuttavia, non ha avuto Parte_6 alcun esito.
La stessa parte resistente ha dichiarato di non riuscire a rispettare i tempi di conclusione del procedimento dalla legge, a causa dell'elevato numero di richieste sopravenuto negli ultimi anni, a fronte dell'organico del , per cui sussiste l'interesse dell'attrice ad Parte_6 agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto soggettivo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, per il quale pendeva questione di costituzionalità e considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 22.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria RM RÒ