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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 4670/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.10 sono presenti l'avv. RAFFADALE ALBERTO per parte ricorrente nonché l'avv. Bernocchi per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4670 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
e , con l'avv. Parte_1 Controparte_2
RAFFADALE ALBERTO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. Marina Olla e Laura Furcas
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima l' ordinanza ingiunzione n. OI-001814717 , che per l'effetto annulla.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, quantificate in CP_1
euro 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alberto Raffadale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 12/04/2023 i ricorrenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n°OI-001814717 prot. n. 5500.02\03\2023 CP_1
0151522,con la quale l' richiedeva il pagamento delle sanzioni per omesso versamento CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2018, eccependo la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento, nonché la decadenza in violazione dell'articolo 14 della Legge n.689/81.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna, è stata decisa.
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate.
Con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
In merito alla decadenza dalla potestà sanzionatoria, si osserva che l'art. 14 L. 689/81 stabilisce: “…Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …”.
Nella fattispecie l'omissione contributiva e quindi la violazione è avvenuta nel 2018 mentre l'atto di accertamento è stato notificato nel mese di settembre 2019.
Atteso che il termine indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio e che proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l' ha emanato la circolare n. 32 del CP_1
25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di CP_3
archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso per mancata notifica della violazione entro il termine di novanta giorni e conseguentemente deve dichiararsi l' decaduta dal potere sanzionatorio con conseguente annullamento CP_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il ricorso, pertanto deve essere accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 24/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 4670/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.10 sono presenti l'avv. RAFFADALE ALBERTO per parte ricorrente nonché l'avv. Bernocchi per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4670 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
e , con l'avv. Parte_1 Controparte_2
RAFFADALE ALBERTO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. Marina Olla e Laura Furcas
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima l' ordinanza ingiunzione n. OI-001814717 , che per l'effetto annulla.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, quantificate in CP_1
euro 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alberto Raffadale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 12/04/2023 i ricorrenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n°OI-001814717 prot. n. 5500.02\03\2023 CP_1
0151522,con la quale l' richiedeva il pagamento delle sanzioni per omesso versamento CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2018, eccependo la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento, nonché la decadenza in violazione dell'articolo 14 della Legge n.689/81.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna, è stata decisa.
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate.
Con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
In merito alla decadenza dalla potestà sanzionatoria, si osserva che l'art. 14 L. 689/81 stabilisce: “…Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …”.
Nella fattispecie l'omissione contributiva e quindi la violazione è avvenuta nel 2018 mentre l'atto di accertamento è stato notificato nel mese di settembre 2019.
Atteso che il termine indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio e che proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l' ha emanato la circolare n. 32 del CP_1
25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di CP_3
archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso per mancata notifica della violazione entro il termine di novanta giorni e conseguentemente deve dichiararsi l' decaduta dal potere sanzionatorio con conseguente annullamento CP_1
dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il ricorso, pertanto deve essere accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 24/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio