Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2873
TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La domanda di separazione avanzata da entrambe le parti deve essere accolta in quanto la convivenza è divenuta intollerabile e le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La domanda di separazione avanzata da entrambe le parti deve essere accolta in quanto la convivenza è divenuta intollerabile e le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.

  • Rigettato
    Disinteresse del padre

    Le motivazioni addotte dalla ricorrente per l'affido esclusivo non paiono sufficienti a giustificarlo. L'inadempimento del padre a pagamenti dovuti per i figli non integra un disinteresse assoluto, considerato che ha continuato a vedere i figli e non sono state rappresentate situazioni di pregiudizio dei minori riconducibili al padre.

  • Accolto
    Bigenitorialità

    Il Tribunale ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dal parametro ordinario dell'affido condiviso.

  • Accolto
    Esigenze dei minori e della madre

    Vengono confermati i provvedimenti provvisori emessi dal giudice delegato, che prevedono la collocazione dei minori presso la madre.

  • Accolto
    Bigenitorialità e esigenze dei minori

    Vengono confermati i provvedimenti provvisori emessi dal giudice delegato, che individuano un calendario di frequentazioni adeguato per il padre, rispettando la bigenitorialità.

  • Accolto
    Bigenitorialità e esigenze dei minori

    Vengono confermati i provvedimenti provvisori emessi dal giudice delegato, che individuano un calendario di frequentazioni adeguato per il padre, rispettando la bigenitorialità.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno di mantenimento

    La somma di euro 250 complessivi richiesta dal convenuto è ritenuta incongrua e insufficiente. Viene confermata la somma di 500 euro mensili complessivi, posta a carico del convenuto, ritenuta congrua all'esito della valutazione comparativa dei redditi e delle esigenze dei figli.

  • Accolto
    Determinazione contributo al mantenimento dei figli

    La somma di euro 250 complessivi richiesta dal convenuto è ritenuta incongrua e insufficiente. Viene confermata la somma di 500 euro mensili complessivi, posta a carico del convenuto, ritenuta congrua all'esito della valutazione comparativa dei redditi e delle esigenze dei figli.

  • Rigettato
    Richiesta di somma mensile per spese straordinarie

    Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto non compatibile con le esigenze di documentazione e prova delle singole spese straordinarie.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie al 50%

    Le spese straordinarie sono suddivise tra i coniugi al 50%.

  • Accolto
    Condanna al pagamento spese straordinarie arretrate

    La domanda è ammissibile. Possono essere disposte condanna al pagamento solo delle spese straordinarie idoneamente documentate, per le quali vi sia stato previo accordo o che fossero già note. Vengono escluse spese per farmaci, parafarmaci, mensa, spese duplicate, spese senza ricevute specifiche e quelle per cui non risulta idonea documentazione. Viene condannato il padre al pagamento di euro 1140,50.

  • Rigettato
    Rifiuto istanze istruttorie

    Le istanze istruttorie del convenuto non sono state riproposte in sede di precisazione conclusioni e devono intendersi rinunciate. Peraltro, la non ammissione di tali istanze da parte del Giudice è corretta in quanto superflue e non strettamente conferenti.

  • Accolto
    Rigetto richiesta art. 614-bis c.p.c. e sanzione amministrativa

    L'art. 614 bis c.p.c. sanziona l'inosservanza di obblighi di fare o di non fare, non di obblighi di pagamento. La ricorrente ha già attivato altri strumenti per ottenere l'adempimento, pertanto la violazione non è di gravità tale da richiedere l'applicazione di sanzione amministrativa.

  • Rigettato
    Completezza istruttoria

    Le istanze processuali riproposte dalla ricorrente devono essere respinte in quanto l'istruttoria effettuata è completa e ha consentito la ricostruzione del patrimonio e dei redditi delle parti.

  • Rigettato
    Assenza presupposti lite temeraria

    La domanda deve essere respinta in quanto difettano i presupposti, sia con riguardo alla soccombenza totale della parte, sia con riguardo all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave).

  • Accolto
    Reciproca soccombenza e equità

    Stante la reciproca soccombenza e per ragioni di equità, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.

  • Accolto
    Reciproca soccombenza e equità

    Stante la reciproca soccombenza e per ragioni di equità, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2873
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2873
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo