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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Ada LUCCA Presidente
Dr.ssa Claudia MERLINO Giud. Rel.
Dr. Danilo CORVACCHIOLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 11824/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]7 - elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 12/8 presso e nello studio dell'Avv. Simona GAGINO (C.F. – pec CodiceFiscale_2
del Foro di Genova, che lo assiste e rappresenta come Email_1 da mandato in calce al presente atto contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]21 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Gabriele (C.F. ) e dell'Avv. Valeria C.F._4
CC (C.F. in Genova, Galleria Mazzini, 5/10 (pec: C.F._5
pec: Email_2 Email_3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero Conclusioni per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo tribunale di Genova, contrariis rejectis, accogliere le conclusioni già rassegnate e così: In via principale e nel merito: • Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. • Affidare i figli in via esclusiva alla madre e/o in subordine congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Signora • Disporre che il Signor possa vedere i figli tutti Parte_1 Controparte_1
i sabati dalle h 17.00 sino alla domenica successiva sino alle h 20.00 e/o ,durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno, e durante le vacanze invernali, una settimana, previo accordo con la madre entro il 30 novembre di ciascun anno. • Porre a carico del Signora un assegno di Controparte_1 mantenimento per i figli pari ad € 350,00 cadauno oltre la quota pari al 70% delle spese straordinarie cosi come da verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova a decorrere da deposito della domanda;
• Porre a carico del Signor una Controparte_1 somma mensile da imputare al pagamento delle spese straordinarie, salvo conguaglio ogni due mesi, pari ad € 200,00 e/o la minore e/o maggior somma ritenuta;
• Porre a carico del Signor l'importo pari ad € € 4.049,69.dovuto a titolo di spese Controparte_1 straordinarie maturate a decorrere dal mese di settembre 2022 come motivato e documentato in atti;
In via processuale • Dichiarare inammissibile l'esibizione in giudizio richiesta dalla controparte della documentazione relativa alla somma di €15.0000,00 nonché l'esibizione della documentazione relativa agli assegni emessi dalla Signora sul conto Parte_1 corrente n1019041928 dal 07/11/2022 ad oggi per i motivi in atti;
Dichiarare inammissibili i capitoli di prova formulati da controparte e così: il n.1) in quanto estraneo alla vertenza di cui si tratta;
il n. 2) in quanto estraneo alla vertenza di cui si tratta;
il n.3) valutativo e formulato in negativo”. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze processuali testimoniali, indicare in controprova il seguente testimone: Testimone_1 residente in [...]. Ordinare al Signor la produzione in giudizio del Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Ci.Emme Ordinare al signor CP_2
la produzione in giudizio degli estratti dei conti correnti bancari e/o Controparte_1 postali degli anni 2022 2023 2024 nonché le dichiarazione dei redditi afferente all'anno 2022 ( dich 2023); Disporre le opportune indagini di polizia tributaria con le modalità previste dall'art. 11 bis della legge 22/12/2011 n. 214 aventi ad oggetto estratto contributivo ed indagini bancarie e postali (ivi compresa la COOP Italia al fine di verificare la presenza di eventuali depositi) - con riguardo al nominativo di nato a [...] il Controparte_1
07/09/1978 al fine di acquisire presso tutti gli istituti bancari, postali ecc. copia dei relativi estratti di C/C di cui il predetto risulti intestatario, cointestatario ovvero delegato ad operare, ovvero copia di tutta la documentazione riferibile al predetto in relazione al periodo compreso dal 01/01/2022 ad oggi. Ordinare al Signor di produrre in giudizio il Controparte_1 ricavo e/o investimento della somma percepita a seguito della vendita dell'immobile sito in Genova Via Sapeto 45/1; Condannare il Signor ai sensi dell'art. 96 cpc, Controparte_1 al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre cpa e IVA 22%.”
Conclusioni per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: A. Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B. Disporre che i figli minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
C. Disporre quanto alla regolamentazione del diritto di visita: − a settimane alterne (A-B-A-B) il padre potrà tenere con sé i figli (A) dal martedì dalle ore 18:00 al mercoledì alle ore 18:00, e dal venerdì dalle ore 18:00 alla domenica alle ore 18:00; (B) dal martedì dalle ore 18:00 al giovedì alle ore 18:00, salvo diverse modalità concordate tempestivamente di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei minori, e delle esigenze lavorative dei genitori;
− festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale;
− vacanze estive: durante l'estate ogni genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi ogni anno entro il mese di maggio;
D. che il sig. provveda a corrispondere a parte ricorrente CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie - come previste dal documento di orientamento/verbale del Tribunale di Genova - previa esibizione della documentazione di spesa, o nei diversi importi - maggiori o minori- che risulteranno in corso di causa, e/o che saranno ritenuti congrui e di giustizia anche in ragione dei redditi dei genitori, oltre rivalutazione automatica annuale secondo gli indici nazionali Istat;
E. che l'importo riconosciuto dall a titolo di Assegno Unico Universale in favore dei figli minori venga CP_3 percepito dai genitori nella quota del 50% ciascuno;
F. rigettare la domanda di restituzione delle spese straordinarie pari ad € 4.049,69 e asseritamente maturate a decorrere dal mese di settembre 2022; G. rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 473-bis.23 c.p.c., e rubricato al sub procedimento r.g. n. 11824-1/2023 sollevata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto;
H. rigettare la richiesta di applicazione dell'art. 614- bis c.p.c. nonché di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa formulata da controparte nell'ambito del sub procedimento r.g. n. 11824-1/2023, per insussistenza dei presupposti normativi e fattuali;
I. con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valeria CC che dichiara di essere antistataria.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci la separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/12/2023, chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la separazione dal marito , che venissero affidati i figli minori Controparte_1 in via esclusiva a sé e/o in subordine congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, che venisse disposto che il padre potesse vedere i figli tutti i sabati dalle h 18.00 sino alla domenica successiva sino alle h 18.00 e/o durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno, e durante le vacanze invernali, una settimana, previo accordo con la madre entro il 30 novembre di ciascun anno, e che venisse posto a carico del convenuto un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 350,00 cadauno oltre al 50% delle spese straordinarie, cosi come da verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, a decorrere da deposito della domanda.
Oltre a ciò, la ricorrente chiedeva che il Signor venisse condannato al Controparte_1
pagamento dell'importo pari ad € 4.557,69 a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie dei figli maturate a decorrere dal mese di settembre 2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/03/2024 si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di separazione e chiedendo che i figli minori e CP_1 Per_1 Per_2 venissero affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso con collocazione prevalente presso la madre e regime libero di frequentazione padre-figli, nel rispetto degli orari e degli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici di tutti, o comunque a fine settimana alternati, oltre a venti giorni anche non consecutivi di vacanza nel periodo estivo, con prescrizione ai genitori di comunicarsi le reciproche disponibilità entro la fine del mese di maggio e prevedendo che le festività civili e religiose fossero trascorse da e con un genitore Per_1 Per_2 con il criterio dell'alternanza e in particolare che le vacanze natalizie trascorse con un genitore dal pomeriggio del 24 dicembre sino al pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro dal pomeriggio del 31 dicembre sino al 6 gennaio compreso.
In punto economico, il convenuto chiedeva che il contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico venisse stabilito nella misura di Euro 200,00 a figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie come da verbale della Sezione Famiglia del 15.09.2016.
Sentite le parti all'udienza del 15/04/2024 e fallito ogni tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 25/06/2024, il G.D. adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, provvedendo in punto affido e frequentazione dei figli minori e stabilendo un contributo paterno al mantenimento dei figli in € 500,00 oltre le spese straordinarie nella quota del 50% in capo a ciascun genitore richiamando le Linee Guida del Tribunale per la determinazione del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli. Disponeva inoltre indagini della GDF sui redditi di stante l'incompletezza della documentazione da lui prodotta. Controparte_1
Con ricorso incidentale del 31/07/2024, chiedeva quindi la modifica dei Controparte_1 provvedimenti provvisori adottati e veniva pertanto fissata udienza per la trattazione per il giorno 05/11/2024, mentre nel fascicolo principale in data 30/10/2024 venivano depositati gli esiti delle indagini della GDF nonché la DR 2024 della Signora Parte_1 Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in data 05/11/2024, la causa veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 04/07/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28.
Stante la riassegnazione del fascicolo, l'udienza veniva quindi differita al 16/10/2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In ordine alla richiesta di pronuncia di separazione
La domanda di separazione avanzata da entrambe le parti deve essere senz'altro accolta.
risulta avere lasciato la casa coniugale dal 2022 e, come confermato dalle CP_1 parti in sede di comparizione coniugi, la convivenza era divenuta intollerabile e non poteva essere proseguita;
inoltre in sede di udienza di comparizione le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia di separazione richiesta da entrambe le parti.
2) IN ORDINE AL REGIME DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Quanto al regime di affidamento dei figli, chiede in via principale l'affido Parte_1 esclusivo e in via subordinata quello condiviso, mentre chiede l'affido Persona_3
condiviso. L'attrice motiva la richiesta di affido esclusivo sulla base del fatto che avrebbe lasciato la casa coniugale nel 2022 e si sarebbe disinteressato dei CP_1
figli, omettendo pagamenti dovuti per gli stessi, soprattutto per quanto concerne le spese straordinarie.
Non si ritiene tuttavia che sussistano motivi per discostarsi dal parametro ordinario, che è quello dell'affido condiviso. Le motivazioni addotte dalla ricorrente per l'affido esclusivo non paiono sufficienti a giustificarlo. È vero che c'è stato inadempimento del padre a pagamenti dovuti per i figli, ma questo fatto di per sé non può giustificare un affido esclusivo all'altro genitore, in quanto non si è trattato di un inadempimento totale tale da integrare un disinteresse assoluto dei figli, che ha continuato a vedere anche dopo avere CP_1 lasciato la casa coniugale. Né sono state rappresentate situazioni di pregiudizio dei minori riconducibili al padre e alla condotta da lui tenuta verso i figli. La domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente deve essere pertanto rigettata. 3) In ordine alla collocazione presso la madre e al regime di frequentazione dei figli da parte del padre
A parere di questo Tribunale devono essere sul punto integralmente confermati i provvedimenti provvisori emessi dal giudice delegato. Va quindi confermata la collocazione dei minori presso la madre e deve, però, essere garantito un regime di frequentazioni adeguato per il padre;
sul punto, il Giudice, in sede di provvedimenti provvisori, ha individuato un calendario di frequentazioni che pare adeguato e che rispetta la bigenitorialità. Per cui il padre potrà vedere i figli:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre prima o dopo cena a seconda delle esigenze dei minori;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi con relativi due pernottamenti ed accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o eventuale centro estivo la mattina successiva;
nelle altre settimane il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio con un pernottamento e quindi fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o presso eventuale centro estivo;
il padre potrà in ogni caso continuare ad andare a prendere dall'uscita dalla palestra ed Per_1 accompagnarla presso la madre nei pomeriggi non già coincidenti con i propri giorni di frequentazione infrasettimanale;
- le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
4) In ordine all'assegno di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie
Ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori, il Giudice ha effettuato una disanima dei redditi dei coniugi, così come emergenti dalla documentazione agli atti.
Il Giudice osservava in particolare che la ricorrente aveva lasciato unitamente ai bambini la casa familiare e si era trasferita in un immobile condotto in locazione, con canone mensile di euro 450,00 comprese le spese di amministrazione;
il convenuto si era parimenti trasferito in appartamento in locazione , con un canone mensile di euro 300,00. L'ex casa familiare gravata da mutuo ed intestata al signor , è stata da lui venduta ed il ricavato residuo è CP_1
stato suddiviso tra le parti che hanno incassato la somma di euro 40.000,00 ciascuna. La ricorrente lavora come cuoca in una RSA e, sulla base della documentazione prodotta, risulta percepire i seguenti redditi:
- MOD 730/2022: reddito imponibile euro 18.838,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.350,00;
- MOD 730/2023: reddito imponibile euro 19.099,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.400,00.
lavora come invece metalmeccanico e, sulla base della documentazione CP_1 prodotta, risulta percepire i seguenti redditi:
- MOD 730/2020: reddito imponibile euro 22.105,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.560,00
- MOD 730/2021: reddito imponibile euro 21.705,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.550,00
- MOD 730/2022: reddito imponibile euro 22.789,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.600,00.
Da rilevare anche che il convenuto in comparsa di risposta e anche in sede di comparizione parti si era detto disponibile a versare la somma di euro 400 per i figli;
solo nel prosieguo del giudizio ha chiesto venisse posta a suo carico l'inferiore somma di euro 250 complessivi.
Tale somma, diversa e inferiore quella di cui alla comparsa, è incongrua e deve ritenersi del tutto insufficiente.
La situazione reddituale di e della come sopra evidenziata, rende CP_1 Pt_1 palese l'incongruità della somma di euro 250 complessivi che , stando alla CP_1 memoria contenente le conclusioni, vorrebbe fosse posta a suo carico per il mantenimento dei minori.
Né vale a giustificare la drastica riduzione della somma che si è offerto di CP_1
pagare, la CUD 25 prodotta in quanto occorre fare riferimento alla media reddituale degli ultimi tre anni e comunque un contributo di euro 125 a figlio è insufficiente a soddisfare le minime esigenze di vita.
Deve ritenersi congrua all'esito della valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi e sulla base delle esigenze di vita dei figli (uno dei quali peraltro affetto da disturbi dell'apprendimento) la somma di 500 euro mensili complessivi, di cui ai provvedimenti provvisori adottati dal Giudice. Tale somma deve essere posta a carico del convenuto dal momento della domanda ed è da ritenersi, come per legge, annualmente rivalutabile.
Quanto all'argomento per il quale il avrebbe maturato dei debiti a fronte dei CP_1
Contr quali oggi l' agisce per la riscossione, ciò è ininfluente ai fini del dovere genitoriale di partecipare al mantenimento dei figli;
inoltre di tali debiti non è stata chiarita né la natura né
l'origine.
5) In ordine alla fruizione dell'assegno unico
In difetto di diverso accordo, l'assegno unico deve essere fruito al 50% da entrambi i genitori,
6) In ordine alla richiesta di condanna al pagamento di spese arretrate
La domanda di condanna al pagamento delle spese straordinarie maturate da settembre 2022 deve ritenersi ammissibile anche in questo giudizio;
dopo la Riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia è stato infatti previsto che tali domande, da ritenersi connesse a quella principale (in questo caso domanda di separazione) possano essere unitariamente trattate nell'ambito dello stesso procedimento.
La domanda di condanna al pagamento di spese straordinarie nella misura di euro 4.049,69
(come quantificata in sede di conclusioni) pur ammissibile, non può però essere integralmente accolta.
Può essere disposta condanna al pagamento solo delle spese straordinarie idoneamente documentate e per le quali possa ritenersi che vi sia stato, ove necessario, il previo accordo o che si trattasse di spese già note e che venivano già pagate in corso di matrimonio.
Nello specifico devono essere escluse le spese per farmaci o parafarmaci e quelle per la mensa in quanto non rientrano nelle spese straordinarie ma nel mantenimento ordinario.
Devono, inoltre, essere escluse le spese inserite due volte, quelle che compaiono nell'estratto conto ma in difetto di specifiche ricevute o fatture che documentino e descrivano la specifica tipologia di spesa e quelle per le quali non risulta essere stata prodotta idonea documentazione.
Conseguentemente, le spese straordinarie in relazione al pagamento delle quali può esservi sentenza di condanna sono le seguenti:
Attività Sportiva: ricev. N. 112: euro 50 tesseram. Anno 23-24 Ric. 139 del 27.09.23 euro 280 (27.09.23) altra ric. senza numero per euro 50 (7.9.2022) ric. 64 del 15.09.22 euro 270 (9.2022-2023) ric. 337 del 11.2.2022 euro 225 Totale 875 euro
Spese per Dentista e Psicologo: ric. 79/22 (15/2/23) euro 100 ric. 323/23 euro 100 bancomat ric. 408/23 euro 100 bancomat euro 100 bancomat n. 9/22 euro 100 (con ricevuta bancomat) n. 375/22 euro 100 bancomat n. 43/22 euro 100 n. 77/22 euro 100 pag, bancomat Fattura 78/2023 euro 206 psicologo con pagato con marca Ricev. 189/2023 euro 100 dentista Ric. 25/2023 euro 100 dentista Ric. 236 del 14.6.23 euro 100 dentista Ric. 285/23 euro 100 dentista Totale: euro 1406
Per un totale complessivo di euro 2.281, da ripartirsi al 50% e così pro quota euro 1.140,50, con la conseguenza che potrà essere condannato al pagamento di tale CP_1 importo.
Deve essere rigettata la domanda formulata da parte ricorrente di porre a carico del Signor
una somma mensile da imputare al pagamento delle spese straordinarie, Controparte_1 salvo conguaglio ogni due mesi, pari ad € 200,00 e/o la minore e/o maggior somma ritenuta.
Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto tale forma di imputazione del pagamento delle spese straordinarie non pare compatibile con le esigenze di documentazione e prova delle singole spese straordinarie;
sussistono inoltre, quanto alla certa quantificazione di parte delle spese straordinarie come richieste dalla ricorrente, le problematiche già più sopra evidenziate.
Sulle ulteriori domande avanzate da ricorrente e convenuto in sede di conclusioni
La ricorrente chiede vengano dichiarate inammissibili una serie di istanze istruttorie proposte dal convenuto, istanze che il giudice ha ritenuto di non accogliere e che il convenuto non ha riproposto in sede di precisazione conclusioni;
esse devono quindi intendersi rinunciate.
Peraltro, pare corretta la non ammissione di tali istanze istruttorie da parte del Giudice in quanto si trattava di istanze superflue e non strettamente conferenti rispetto al tema della decisione. Inoltre il convenuto chiede il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. nonché di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa formulata da controparte nell'ambito del sub procedimento r.g. n. 11824-1/2023, per insussistenza dei presupposti normativi e fattuali.
Quanto a tali domande attoree, formulate all'interno del proc 11824/2023 sub 1, relativo alla modifica, richiesta dall'odierno convenuto, dei provvedimenti provvisori emessi dal Giudice ex art 473 bis.22 cpc, si rileva che esse, da un lato, non paiono essere state riproposte in sede di precisazione conclusioni nel processo principale e che, d'altro lato, non potrebbero comunque trovare accoglimento in quanto: l'art 614 bis cpc sanziona l'inosservanza di obblighi di fare o di non fare e non di obblighi relativi a pagamento di somme di denaro e, per quanto concerne la richiesta di condanna a sanzione amministrativa pecuniaria, occorre rilevare che la ricorrente ha già attivato altri strumenti (pignoramento preso terzi) per ottenere l'adempimento sicché la violazione non pare essere di gravità tale da richiedere anche l'applicazione di sanzione amministrativa.
Devono, inoltre, rigettarsi le istanze riproposte dalla ricorrente in via processuale, in quanto l'istruttoria effettuata pare completa ed ha consentito la ricostruzione del patrimonio e dei redditi delle parti, anche all'esito delle indagini delegate alla GDF Nucleo Operativo
Metropolitano di Genova quanto alla posizione di . Controparte_1
Deve essere, infine, respinta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria ex art 96 cpc proposta dalla ricorrente, domanda della quale difettano nel caso di specie i presupposti (sia con riguardo alla soccombenza totale della parte, sia con riguardo all'elemento soggettivo - dolo o colpa grave -).
7) Sulle spese di lite.
Stante la reciproca soccombenza e per ragioni di equità si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
A) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi e Controparte_1 [...]
e li autorizza a vivere separati. Pt_1 B) AFFIDA i figli minori nata a [...] il [...] e Persona_4
nato a Genova il [...] ad [...] i genitori con collocazione Persona_5 abitativa presso la madre e con possibilità per il padre di vederli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre prima o dopo cena a seconda delle esigenze dei minori;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza della madre il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi con relativi due pernottamenti ed accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o eventuale centro estivo la mattina successiva;
nelle altre settimane il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio con un pernottamento e quindi fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o presso eventuale centro estivo;
il padre potrà in ogni caso continuare ad andare a prendere dall'uscita dalla palestra ed Per_1
accompagnarla presso la madre nei pomeriggi non già coincidenti con i propri giorni di frequentazione infrasettimanale;
- le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
C) PONE a carico di il versamento, per il mantenimento dei due Controparte_1
figli minori, della somma di euro 500 (250 euro a figlio), annualmente rivalutabile a fini
ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, con bonifico da effettuarsi entro il
10 di ogni mese;
D) DISPONE che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016 siano suddivise tra i coniugi al 50%;
E) CONDANNA a rifondere le spese straordinarie sostenute per Controparte_1
i figli minori e maturate a decorrere dal mese di settembre 2022, nella misura di euro 1140,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
F) RIGETTA tutte le ulteriori istanze e/o domande proposte da ricorrente e convenuto.
G) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Atto n. 299 Parte I Anno 2015 Ufficio 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Dott.ssa Ada Lucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Ada LUCCA Presidente
Dr.ssa Claudia MERLINO Giud. Rel.
Dr. Danilo CORVACCHIOLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 11824/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]7 - elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 12/8 presso e nello studio dell'Avv. Simona GAGINO (C.F. – pec CodiceFiscale_2
del Foro di Genova, che lo assiste e rappresenta come Email_1 da mandato in calce al presente atto contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]21 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Gabriele (C.F. ) e dell'Avv. Valeria C.F._4
CC (C.F. in Genova, Galleria Mazzini, 5/10 (pec: C.F._5
pec: Email_2 Email_3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero Conclusioni per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo tribunale di Genova, contrariis rejectis, accogliere le conclusioni già rassegnate e così: In via principale e nel merito: • Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. • Affidare i figli in via esclusiva alla madre e/o in subordine congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Signora • Disporre che il Signor possa vedere i figli tutti Parte_1 Controparte_1
i sabati dalle h 17.00 sino alla domenica successiva sino alle h 20.00 e/o ,durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno, e durante le vacanze invernali, una settimana, previo accordo con la madre entro il 30 novembre di ciascun anno. • Porre a carico del Signora un assegno di Controparte_1 mantenimento per i figli pari ad € 350,00 cadauno oltre la quota pari al 70% delle spese straordinarie cosi come da verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova a decorrere da deposito della domanda;
• Porre a carico del Signor una Controparte_1 somma mensile da imputare al pagamento delle spese straordinarie, salvo conguaglio ogni due mesi, pari ad € 200,00 e/o la minore e/o maggior somma ritenuta;
• Porre a carico del Signor l'importo pari ad € € 4.049,69.dovuto a titolo di spese Controparte_1 straordinarie maturate a decorrere dal mese di settembre 2022 come motivato e documentato in atti;
In via processuale • Dichiarare inammissibile l'esibizione in giudizio richiesta dalla controparte della documentazione relativa alla somma di €15.0000,00 nonché l'esibizione della documentazione relativa agli assegni emessi dalla Signora sul conto Parte_1 corrente n1019041928 dal 07/11/2022 ad oggi per i motivi in atti;
Dichiarare inammissibili i capitoli di prova formulati da controparte e così: il n.1) in quanto estraneo alla vertenza di cui si tratta;
il n. 2) in quanto estraneo alla vertenza di cui si tratta;
il n.3) valutativo e formulato in negativo”. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze processuali testimoniali, indicare in controprova il seguente testimone: Testimone_1 residente in [...]. Ordinare al Signor la produzione in giudizio del Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Ci.Emme Ordinare al signor CP_2
la produzione in giudizio degli estratti dei conti correnti bancari e/o Controparte_1 postali degli anni 2022 2023 2024 nonché le dichiarazione dei redditi afferente all'anno 2022 ( dich 2023); Disporre le opportune indagini di polizia tributaria con le modalità previste dall'art. 11 bis della legge 22/12/2011 n. 214 aventi ad oggetto estratto contributivo ed indagini bancarie e postali (ivi compresa la COOP Italia al fine di verificare la presenza di eventuali depositi) - con riguardo al nominativo di nato a [...] il Controparte_1
07/09/1978 al fine di acquisire presso tutti gli istituti bancari, postali ecc. copia dei relativi estratti di C/C di cui il predetto risulti intestatario, cointestatario ovvero delegato ad operare, ovvero copia di tutta la documentazione riferibile al predetto in relazione al periodo compreso dal 01/01/2022 ad oggi. Ordinare al Signor di produrre in giudizio il Controparte_1 ricavo e/o investimento della somma percepita a seguito della vendita dell'immobile sito in Genova Via Sapeto 45/1; Condannare il Signor ai sensi dell'art. 96 cpc, Controparte_1 al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre cpa e IVA 22%.”
Conclusioni per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: A. Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B. Disporre che i figli minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
C. Disporre quanto alla regolamentazione del diritto di visita: − a settimane alterne (A-B-A-B) il padre potrà tenere con sé i figli (A) dal martedì dalle ore 18:00 al mercoledì alle ore 18:00, e dal venerdì dalle ore 18:00 alla domenica alle ore 18:00; (B) dal martedì dalle ore 18:00 al giovedì alle ore 18:00, salvo diverse modalità concordate tempestivamente di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei minori, e delle esigenze lavorative dei genitori;
− festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale;
− vacanze estive: durante l'estate ogni genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi ogni anno entro il mese di maggio;
D. che il sig. provveda a corrispondere a parte ricorrente CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie - come previste dal documento di orientamento/verbale del Tribunale di Genova - previa esibizione della documentazione di spesa, o nei diversi importi - maggiori o minori- che risulteranno in corso di causa, e/o che saranno ritenuti congrui e di giustizia anche in ragione dei redditi dei genitori, oltre rivalutazione automatica annuale secondo gli indici nazionali Istat;
E. che l'importo riconosciuto dall a titolo di Assegno Unico Universale in favore dei figli minori venga CP_3 percepito dai genitori nella quota del 50% ciascuno;
F. rigettare la domanda di restituzione delle spese straordinarie pari ad € 4.049,69 e asseritamente maturate a decorrere dal mese di settembre 2022; G. rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 473-bis.23 c.p.c., e rubricato al sub procedimento r.g. n. 11824-1/2023 sollevata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto;
H. rigettare la richiesta di applicazione dell'art. 614- bis c.p.c. nonché di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa formulata da controparte nell'ambito del sub procedimento r.g. n. 11824-1/2023, per insussistenza dei presupposti normativi e fattuali;
I. con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valeria CC che dichiara di essere antistataria.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci la separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/12/2023, chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la separazione dal marito , che venissero affidati i figli minori Controparte_1 in via esclusiva a sé e/o in subordine congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, che venisse disposto che il padre potesse vedere i figli tutti i sabati dalle h 18.00 sino alla domenica successiva sino alle h 18.00 e/o durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno, e durante le vacanze invernali, una settimana, previo accordo con la madre entro il 30 novembre di ciascun anno, e che venisse posto a carico del convenuto un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 350,00 cadauno oltre al 50% delle spese straordinarie, cosi come da verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, a decorrere da deposito della domanda.
Oltre a ciò, la ricorrente chiedeva che il Signor venisse condannato al Controparte_1
pagamento dell'importo pari ad € 4.557,69 a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie dei figli maturate a decorrere dal mese di settembre 2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/03/2024 si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di separazione e chiedendo che i figli minori e CP_1 Per_1 Per_2 venissero affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso con collocazione prevalente presso la madre e regime libero di frequentazione padre-figli, nel rispetto degli orari e degli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici di tutti, o comunque a fine settimana alternati, oltre a venti giorni anche non consecutivi di vacanza nel periodo estivo, con prescrizione ai genitori di comunicarsi le reciproche disponibilità entro la fine del mese di maggio e prevedendo che le festività civili e religiose fossero trascorse da e con un genitore Per_1 Per_2 con il criterio dell'alternanza e in particolare che le vacanze natalizie trascorse con un genitore dal pomeriggio del 24 dicembre sino al pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro dal pomeriggio del 31 dicembre sino al 6 gennaio compreso.
In punto economico, il convenuto chiedeva che il contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico venisse stabilito nella misura di Euro 200,00 a figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie come da verbale della Sezione Famiglia del 15.09.2016.
Sentite le parti all'udienza del 15/04/2024 e fallito ogni tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 25/06/2024, il G.D. adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, provvedendo in punto affido e frequentazione dei figli minori e stabilendo un contributo paterno al mantenimento dei figli in € 500,00 oltre le spese straordinarie nella quota del 50% in capo a ciascun genitore richiamando le Linee Guida del Tribunale per la determinazione del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli. Disponeva inoltre indagini della GDF sui redditi di stante l'incompletezza della documentazione da lui prodotta. Controparte_1
Con ricorso incidentale del 31/07/2024, chiedeva quindi la modifica dei Controparte_1 provvedimenti provvisori adottati e veniva pertanto fissata udienza per la trattazione per il giorno 05/11/2024, mentre nel fascicolo principale in data 30/10/2024 venivano depositati gli esiti delle indagini della GDF nonché la DR 2024 della Signora Parte_1 Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in data 05/11/2024, la causa veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 04/07/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28.
Stante la riassegnazione del fascicolo, l'udienza veniva quindi differita al 16/10/2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In ordine alla richiesta di pronuncia di separazione
La domanda di separazione avanzata da entrambe le parti deve essere senz'altro accolta.
risulta avere lasciato la casa coniugale dal 2022 e, come confermato dalle CP_1 parti in sede di comparizione coniugi, la convivenza era divenuta intollerabile e non poteva essere proseguita;
inoltre in sede di udienza di comparizione le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia di separazione richiesta da entrambe le parti.
2) IN ORDINE AL REGIME DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Quanto al regime di affidamento dei figli, chiede in via principale l'affido Parte_1 esclusivo e in via subordinata quello condiviso, mentre chiede l'affido Persona_3
condiviso. L'attrice motiva la richiesta di affido esclusivo sulla base del fatto che avrebbe lasciato la casa coniugale nel 2022 e si sarebbe disinteressato dei CP_1
figli, omettendo pagamenti dovuti per gli stessi, soprattutto per quanto concerne le spese straordinarie.
Non si ritiene tuttavia che sussistano motivi per discostarsi dal parametro ordinario, che è quello dell'affido condiviso. Le motivazioni addotte dalla ricorrente per l'affido esclusivo non paiono sufficienti a giustificarlo. È vero che c'è stato inadempimento del padre a pagamenti dovuti per i figli, ma questo fatto di per sé non può giustificare un affido esclusivo all'altro genitore, in quanto non si è trattato di un inadempimento totale tale da integrare un disinteresse assoluto dei figli, che ha continuato a vedere anche dopo avere CP_1 lasciato la casa coniugale. Né sono state rappresentate situazioni di pregiudizio dei minori riconducibili al padre e alla condotta da lui tenuta verso i figli. La domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente deve essere pertanto rigettata. 3) In ordine alla collocazione presso la madre e al regime di frequentazione dei figli da parte del padre
A parere di questo Tribunale devono essere sul punto integralmente confermati i provvedimenti provvisori emessi dal giudice delegato. Va quindi confermata la collocazione dei minori presso la madre e deve, però, essere garantito un regime di frequentazioni adeguato per il padre;
sul punto, il Giudice, in sede di provvedimenti provvisori, ha individuato un calendario di frequentazioni che pare adeguato e che rispetta la bigenitorialità. Per cui il padre potrà vedere i figli:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre prima o dopo cena a seconda delle esigenze dei minori;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi con relativi due pernottamenti ed accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o eventuale centro estivo la mattina successiva;
nelle altre settimane il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio con un pernottamento e quindi fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o presso eventuale centro estivo;
il padre potrà in ogni caso continuare ad andare a prendere dall'uscita dalla palestra ed Per_1 accompagnarla presso la madre nei pomeriggi non già coincidenti con i propri giorni di frequentazione infrasettimanale;
- le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
4) In ordine all'assegno di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie
Ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori, il Giudice ha effettuato una disanima dei redditi dei coniugi, così come emergenti dalla documentazione agli atti.
Il Giudice osservava in particolare che la ricorrente aveva lasciato unitamente ai bambini la casa familiare e si era trasferita in un immobile condotto in locazione, con canone mensile di euro 450,00 comprese le spese di amministrazione;
il convenuto si era parimenti trasferito in appartamento in locazione , con un canone mensile di euro 300,00. L'ex casa familiare gravata da mutuo ed intestata al signor , è stata da lui venduta ed il ricavato residuo è CP_1
stato suddiviso tra le parti che hanno incassato la somma di euro 40.000,00 ciascuna. La ricorrente lavora come cuoca in una RSA e, sulla base della documentazione prodotta, risulta percepire i seguenti redditi:
- MOD 730/2022: reddito imponibile euro 18.838,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.350,00;
- MOD 730/2023: reddito imponibile euro 19.099,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.400,00.
lavora come invece metalmeccanico e, sulla base della documentazione CP_1 prodotta, risulta percepire i seguenti redditi:
- MOD 730/2020: reddito imponibile euro 22.105,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.560,00
- MOD 730/2021: reddito imponibile euro 21.705,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.550,00
- MOD 730/2022: reddito imponibile euro 22.789,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.600,00.
Da rilevare anche che il convenuto in comparsa di risposta e anche in sede di comparizione parti si era detto disponibile a versare la somma di euro 400 per i figli;
solo nel prosieguo del giudizio ha chiesto venisse posta a suo carico l'inferiore somma di euro 250 complessivi.
Tale somma, diversa e inferiore quella di cui alla comparsa, è incongrua e deve ritenersi del tutto insufficiente.
La situazione reddituale di e della come sopra evidenziata, rende CP_1 Pt_1 palese l'incongruità della somma di euro 250 complessivi che , stando alla CP_1 memoria contenente le conclusioni, vorrebbe fosse posta a suo carico per il mantenimento dei minori.
Né vale a giustificare la drastica riduzione della somma che si è offerto di CP_1
pagare, la CUD 25 prodotta in quanto occorre fare riferimento alla media reddituale degli ultimi tre anni e comunque un contributo di euro 125 a figlio è insufficiente a soddisfare le minime esigenze di vita.
Deve ritenersi congrua all'esito della valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi e sulla base delle esigenze di vita dei figli (uno dei quali peraltro affetto da disturbi dell'apprendimento) la somma di 500 euro mensili complessivi, di cui ai provvedimenti provvisori adottati dal Giudice. Tale somma deve essere posta a carico del convenuto dal momento della domanda ed è da ritenersi, come per legge, annualmente rivalutabile.
Quanto all'argomento per il quale il avrebbe maturato dei debiti a fronte dei CP_1
Contr quali oggi l' agisce per la riscossione, ciò è ininfluente ai fini del dovere genitoriale di partecipare al mantenimento dei figli;
inoltre di tali debiti non è stata chiarita né la natura né
l'origine.
5) In ordine alla fruizione dell'assegno unico
In difetto di diverso accordo, l'assegno unico deve essere fruito al 50% da entrambi i genitori,
6) In ordine alla richiesta di condanna al pagamento di spese arretrate
La domanda di condanna al pagamento delle spese straordinarie maturate da settembre 2022 deve ritenersi ammissibile anche in questo giudizio;
dopo la Riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia è stato infatti previsto che tali domande, da ritenersi connesse a quella principale (in questo caso domanda di separazione) possano essere unitariamente trattate nell'ambito dello stesso procedimento.
La domanda di condanna al pagamento di spese straordinarie nella misura di euro 4.049,69
(come quantificata in sede di conclusioni) pur ammissibile, non può però essere integralmente accolta.
Può essere disposta condanna al pagamento solo delle spese straordinarie idoneamente documentate e per le quali possa ritenersi che vi sia stato, ove necessario, il previo accordo o che si trattasse di spese già note e che venivano già pagate in corso di matrimonio.
Nello specifico devono essere escluse le spese per farmaci o parafarmaci e quelle per la mensa in quanto non rientrano nelle spese straordinarie ma nel mantenimento ordinario.
Devono, inoltre, essere escluse le spese inserite due volte, quelle che compaiono nell'estratto conto ma in difetto di specifiche ricevute o fatture che documentino e descrivano la specifica tipologia di spesa e quelle per le quali non risulta essere stata prodotta idonea documentazione.
Conseguentemente, le spese straordinarie in relazione al pagamento delle quali può esservi sentenza di condanna sono le seguenti:
Attività Sportiva: ricev. N. 112: euro 50 tesseram. Anno 23-24 Ric. 139 del 27.09.23 euro 280 (27.09.23) altra ric. senza numero per euro 50 (7.9.2022) ric. 64 del 15.09.22 euro 270 (9.2022-2023) ric. 337 del 11.2.2022 euro 225 Totale 875 euro
Spese per Dentista e Psicologo: ric. 79/22 (15/2/23) euro 100 ric. 323/23 euro 100 bancomat ric. 408/23 euro 100 bancomat euro 100 bancomat n. 9/22 euro 100 (con ricevuta bancomat) n. 375/22 euro 100 bancomat n. 43/22 euro 100 n. 77/22 euro 100 pag, bancomat Fattura 78/2023 euro 206 psicologo con pagato con marca Ricev. 189/2023 euro 100 dentista Ric. 25/2023 euro 100 dentista Ric. 236 del 14.6.23 euro 100 dentista Ric. 285/23 euro 100 dentista Totale: euro 1406
Per un totale complessivo di euro 2.281, da ripartirsi al 50% e così pro quota euro 1.140,50, con la conseguenza che potrà essere condannato al pagamento di tale CP_1 importo.
Deve essere rigettata la domanda formulata da parte ricorrente di porre a carico del Signor
una somma mensile da imputare al pagamento delle spese straordinarie, Controparte_1 salvo conguaglio ogni due mesi, pari ad € 200,00 e/o la minore e/o maggior somma ritenuta.
Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto tale forma di imputazione del pagamento delle spese straordinarie non pare compatibile con le esigenze di documentazione e prova delle singole spese straordinarie;
sussistono inoltre, quanto alla certa quantificazione di parte delle spese straordinarie come richieste dalla ricorrente, le problematiche già più sopra evidenziate.
Sulle ulteriori domande avanzate da ricorrente e convenuto in sede di conclusioni
La ricorrente chiede vengano dichiarate inammissibili una serie di istanze istruttorie proposte dal convenuto, istanze che il giudice ha ritenuto di non accogliere e che il convenuto non ha riproposto in sede di precisazione conclusioni;
esse devono quindi intendersi rinunciate.
Peraltro, pare corretta la non ammissione di tali istanze istruttorie da parte del Giudice in quanto si trattava di istanze superflue e non strettamente conferenti rispetto al tema della decisione. Inoltre il convenuto chiede il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. nonché di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa formulata da controparte nell'ambito del sub procedimento r.g. n. 11824-1/2023, per insussistenza dei presupposti normativi e fattuali.
Quanto a tali domande attoree, formulate all'interno del proc 11824/2023 sub 1, relativo alla modifica, richiesta dall'odierno convenuto, dei provvedimenti provvisori emessi dal Giudice ex art 473 bis.22 cpc, si rileva che esse, da un lato, non paiono essere state riproposte in sede di precisazione conclusioni nel processo principale e che, d'altro lato, non potrebbero comunque trovare accoglimento in quanto: l'art 614 bis cpc sanziona l'inosservanza di obblighi di fare o di non fare e non di obblighi relativi a pagamento di somme di denaro e, per quanto concerne la richiesta di condanna a sanzione amministrativa pecuniaria, occorre rilevare che la ricorrente ha già attivato altri strumenti (pignoramento preso terzi) per ottenere l'adempimento sicché la violazione non pare essere di gravità tale da richiedere anche l'applicazione di sanzione amministrativa.
Devono, inoltre, rigettarsi le istanze riproposte dalla ricorrente in via processuale, in quanto l'istruttoria effettuata pare completa ed ha consentito la ricostruzione del patrimonio e dei redditi delle parti, anche all'esito delle indagini delegate alla GDF Nucleo Operativo
Metropolitano di Genova quanto alla posizione di . Controparte_1
Deve essere, infine, respinta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria ex art 96 cpc proposta dalla ricorrente, domanda della quale difettano nel caso di specie i presupposti (sia con riguardo alla soccombenza totale della parte, sia con riguardo all'elemento soggettivo - dolo o colpa grave -).
7) Sulle spese di lite.
Stante la reciproca soccombenza e per ragioni di equità si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
A) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi e Controparte_1 [...]
e li autorizza a vivere separati. Pt_1 B) AFFIDA i figli minori nata a [...] il [...] e Persona_4
nato a Genova il [...] ad [...] i genitori con collocazione Persona_5 abitativa presso la madre e con possibilità per il padre di vederli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre prima o dopo cena a seconda delle esigenze dei minori;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza della madre il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi con relativi due pernottamenti ed accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o eventuale centro estivo la mattina successiva;
nelle altre settimane il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio con un pernottamento e quindi fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola e/o presso la madre e/o presso eventuale centro estivo;
il padre potrà in ogni caso continuare ad andare a prendere dall'uscita dalla palestra ed Per_1
accompagnarla presso la madre nei pomeriggi non già coincidenti con i propri giorni di frequentazione infrasettimanale;
- le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
C) PONE a carico di il versamento, per il mantenimento dei due Controparte_1
figli minori, della somma di euro 500 (250 euro a figlio), annualmente rivalutabile a fini
ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, con bonifico da effettuarsi entro il
10 di ogni mese;
D) DISPONE che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016 siano suddivise tra i coniugi al 50%;
E) CONDANNA a rifondere le spese straordinarie sostenute per Controparte_1
i figli minori e maturate a decorrere dal mese di settembre 2022, nella misura di euro 1140,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
F) RIGETTA tutte le ulteriori istanze e/o domande proposte da ricorrente e convenuto.
G) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Atto n. 299 Parte I Anno 2015 Ufficio 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Dott.ssa Ada Lucca