Decreto cautelare 24 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/02/2026, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14298 del 2024, proposto da
RI OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U.0049624.06-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna:
- del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università “San Jorge” di Saragozza in data 30 giugno 2022).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con decreto cautelare n. 473 del 24 gennaio 2025 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
All’esito della camera di consiglio del 5 marzo 2025, con ordinanza n. 1511/2025, il Collegio ha confermato il predetto decreto presidenziale.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo il ricorrente partecipato ai percorsi INDIRE e conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI AN, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | PI AN |
IL SEGRETARIO