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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 100/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/01/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRIGGIONE LUCIA, giusta procura in Parte_1 atti presso il cui studio, sito in Trani alla via Bovio n. 141, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRIGGIONE LUCIA, giusta procura in Controparte_1 atti presso il cui studio, sito in Trani alla via Bovio n. 141, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ruvo di Puglia il 6/8/1998 con rito concordatario (atto n. 105, parte II, serie A, anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 31/5/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi, anche nell'interesse dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti Per_1
e per i quali alcuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento, al collocamento ed al Per_2 Per_3 diritto di visita, stante la maggiore età.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Ruvo di Puglia il 6/8/1998 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 105, parte II, serie A, anno 1998).
Così deciso in Trani, il 24/7/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/01/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRIGGIONE LUCIA, giusta procura in Parte_1 atti presso il cui studio, sito in Trani alla via Bovio n. 141, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRIGGIONE LUCIA, giusta procura in Controparte_1 atti presso il cui studio, sito in Trani alla via Bovio n. 141, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ruvo di Puglia il 6/8/1998 con rito concordatario (atto n. 105, parte II, serie A, anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 31/5/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi, anche nell'interesse dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti Per_1
e per i quali alcuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento, al collocamento ed al Per_2 Per_3 diritto di visita, stante la maggiore età.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Ruvo di Puglia il 6/8/1998 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 105, parte II, serie A, anno 1998).
Così deciso in Trani, il 24/7/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore