Ordinanza presidenziale 15 aprile 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2013, proposto da TE RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Mazzoni, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Elpidio A Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Provincia di Fermo, non costituita in giudizio;
nei confronti
EG LA VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Sant’Elpidio a Mare n. 32 del 12.6.2013 recante “Variante parziale al P.R.G. 1995. Intervento di riqualificazione urbana località Brancadoro. Approvazione”;
nonché ove occorrer possa
- di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque connesso al provvedimento in questione, ed in particolare:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Sant''Elpidio a Mare n. 32 del 3.8.2012 recante "Variante parziale al P.R.G. '95. Intervento di riqualificazione urbana in località Brancadoro. Controdeduzioni osservazioni Adozione definitiva”;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Sant''Elpidio a Mare n. 9 del 19.4.2012 recante "Variante al P.R.G. Intervento di riqualificazione urbana in località Brancadoro;
- della deliberazione della Giunta comunale di Sant''Elpidio a Mare n. 74 del 10.4.2012 recante "Variante al P.R.G. zona Brancadoro. Affidamento progettazione all''interno dell''amministrazione. Atto di indirizzo";
- della deliberazione della Giunta provinciale di Fermo n. 92 del 6.5.2013 di espressione del parere favorevole di conformità con rilievi;
Si chiede inoltre il risarcimento del danno ingiustamente subito dal ricorrente a seguito della emanazione dei provvedimenti impugnati, la cui quantificazione verrà effettuata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Elpidio a Mare e di EG LA VA;
Vista la memoria depositata il 17 novembre 2025 con la quale parte ricorrente chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AB EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti e per la condanna al risarcimento del danno;
- l’amministrazione comunale e il controinteressato intimati, indicati in epigrafe, si sono costituiti per resistere;
- il 17 novembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria in cui, richiamata “ la variante approvata con D.C. 238 del 11.02.2021 ”, ha concluso chiedendo statuizione di “ improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere con espressa pronuncia sulla soccombenza virtuale e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente ”;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025;
Tenuto conto che
- gli atti in origine impugnati, non sono stati oggetto di contrarius actus , bensì sono stati superati da atti successivi, comunque ritenuti satisfattivi dal ricorrente, ciò che depone maggiormente affinché sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere, quindi l’improcedibilità del ricorso;
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la dichiarazione di parte ricorrente può, comunque, essere valutata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (art. 84 c. 4 c.p.a.; cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, sez. I, 1° marzo 2021, n. 2452);
- il Comune costituito nella memoria depositata il 18 novembre 2025 ha concluso per “ la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite ”;
- il controinteressato nella propria memoria di replica depositata il 28 novembre 2025 ha protestato per le spese, evidenziando che la dichiarazione di parte ricorrente poteva “ essere stata effettuata da anni ”;
- tutto ciò considerato, le spese possono essere compensate, sussistendone sufficienti motivi e vista la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL US LL, Presidente
AB EL, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EL | AL US LL |
IL SEGRETARIO