TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 65
TAR
Ordinanza presidenziale 15 aprile 2025
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    Il Collegio ha ritenuto che gli atti impugnati siano stati superati da atti successivi, ritenuti satisfattivi dal ricorrente, configurando una sopravvenuta carenza di interesse piuttosto che una cessazione della materia del contendere. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35 c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    In conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, anche la domanda risarcitoria, ad esso connessa, viene dichiarata improcedibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 65
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 65
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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